Soci, niente invio per i beni «fuori» da Unico

Sono numerosi i dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci e ai familiari e ai finanziamenti e alle capitalizzazioni effettuati nei riguardi dell'impresa che non devono essere comunicati entro il prossimo 12 dicembre, anche al fine di non far emergere eventuali discrasie rispetto a quanto già indicato in Unico 2013. Vediamo alcuni dei casi più importanti.
La comunicazione dei beni assegnati in godimento a soci e familiari non va, ad esempio, effettuata se non sussiste una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del relativo diritto (punto 2.1. del provvedimento 94902 del 2013). Non è stato, però, esplicitamente chiarito, neanche nelle istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione, se l'esclusione operi anche negli altri casi in cui non si applicano le penalizzazioni reddituali, come quello in cui il reddito diverso che si dovrebbe assoggettare a imposizione in capo all'utilizzatore è inferiore al maggior reddito imputato allo stesso a causa dell'indeducibilità dei costi per l'impresa. Si ritiene che l'obbligo in questo caso non sorga, non sussistendo i presupposti per l'applicazione di almeno una delle penalizzazioni reddituali.
Non assumono, poi, rilievo i beni utilizzati direttamente dall'imprenditore individuale, nonostante che l'Agenzia abbia fatto riferimento, nella circolare 24/E del 2012, anche a tale soggetto. Si ritiene che l'esclusione (prevista nel punto 3.1. del provvedimento) abbia superato le indicazioni contenute nella circolare. 
È stata, inoltre, prevista la esclusione dell'obbligo di comunicazione per i beni concessi in godimento agli amministratori e ai soci dipendenti o lavoratori autonomi. Per gli amministratori non è stata, però, precisata la condizione che i beni "costituiscano fringe benefit", prevista, invece, per gli altri soggetti. Dovrebbe, quindi, concludersi che la comunicazione non vada effettuata anche se per i beni assegnati in godimento agli amministratori non è avvenuta alcuna imposizione nell'ambito della categoria reddituale di appartenenza.
Nel punto 2.1. del provvedimento 94904 del 2013 è stabilito che nella comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni vanno indicati i dati delle persone fisiche «soci o familiari dell'imprenditore». 
Non assumono, quindi, rilievo i versamenti effettuati da soggetti societari (essendo l'adempimento finalizzato ai controlli per l'effettuazione dell'accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche), dallo stesso titolare dell'impresa individuale e dai familiari dei soci (essendo indicati soltanto i "familiari dell'imprenditore"). 
Non vanno, inoltre, indicate le anticipazioni effettuate dal socio amministratore per piccole spese inerenti all'attività della società, che gli vengono successivamente rimborsate.
Per quanto concerne le capitalizzazioni, si ritiene che non rilevino gli aumenti di capitale sottoscritti e non versati, perché ai fini dell'accertamento sintetico va fatto riferimento alle spese "effettuate" (termine utilizzato nel punto 2.2 del provvedimento che regolamenta l'obbligo di comunicazione).
Non vanno, altresì, comunicati i finanziamenti e le capitalizzazioni, anche se di importo complessivamente non inferiore a 3.600 euro:
- effettuati anteriormente
al 2012;
- i cui dati sono già in possesso dell'amministrazione finanziaria. Nelle motivazioni del provvedimento è stato formulato l'esempio, quale caso di esclusione, dei finanziamenti effettuati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, al quale si può aggiungere quello dei versamenti effettuati per la sottoscrizione di aumenti di capitale a pagamento da parte dei soci, risultanti da un verbale dell'assemblea straordinaria assoggettato a registrazione;
- operati attraverso la rinuncia, da parte dei soci, ai crediti relativi a precedenti finanziamenti, non verificandosi un nuovo esborso di denaro;
- effettuati dai familiari dell'imprenditore individuale che, avvalendosi di un regime contabile semplificato, non utilizza "conti correnti dedicati alla gestione dell'impresa" (in assenza di altra documentazione).
Fonte: Il sole 24 ore autore Gianfranco Ferranti

Commenti