Società di comodo. Le Entrate specificano l'impatto dei profili fiscali e catastali degli impianti nelle non operative

Fotovoltaico, coefficiente ridotto
Con la circolare 36/E del 19 dicembre, sui profili fiscali e catastali connessi agli impianti fotovoltaici, l'agenzia delle Entrate esprime la propria posizione anche nell'ambito della disciplina delle «società non operative» fornendo una serie di importanti indicazioni.
Innanzitutto, la circolare precisa, a favore del contribuente, che ai fini del calcolo del «test di operatività» deve essere applicato il coefficiente pari al 6%, previsto ordinariamente per i beni immobili, e non del 15 per cento. L'utilizzo di questo coefficiente opererebbe indipendentemente dalla circostanza che l'impianto risulti qualificabile come bene immobile o mobile, in ragione dei criteri evidenziati dalla medesima circolare. Analogamente, ai fini del calcolo del reddito presunto trova applicazione il coefficiente del 4,75% e non del 12 per cento. 
La scelta del coefficiente "unico" del 6% (e del 4,75%) è stata giustificata dalla considerazione che gli impianti fotovoltaici, qualunque classificazione abbiano, producono gli stessi ricavi, indipendentemente dalla natura attribuita all'investimento per finalità tributaria.
L'amministrazione finanziaria conferma poi la non rilevanza degli impianti fotovoltaici che costituiscano immobilizzazioni materiali e immateriali in corso, nonché la necessità di provvedere al «ragguaglio al periodo di possesso» per i beni acquistati e ceduti in corso d'anno (principio valevole anche per l'entrata in funzione delle immobilizzazioni in corso) ed al «ragguaglio ad anno» nel caso di esercizio di durata diversa da 12 mesi, precisando che sarà cura del contribuente dimostrare il momento preciso da cui l'impianto in costruzione risulti idoneo (o non più idoneo) a produrre componenti di reddito positivo.
Inoltre l'Agenzia, pur ritenendo che la gestione di impianti fotovoltaici non possa consentire un'automatica esclusione o disapplicazione dalla disciplina in esame, riconosce che il mercato relativo alla produzione e vendita dell'energia elettrica da fonte fotovoltaica si configura in genere come un mercato vincolato, nel quale la vendita di energia avviene a prezzi imposti. Conseguentemente, si invitano gli uffici a valutare positivamente le richieste di disapplicazione – motivate e documentate – che dimostrino come i ricavi conseguiti, benché inferiori a quelli determinati presuntivamente, dipendano «esclusivamente da fattori esogeni».
In merito viene distinto il caso in cui il produttore stipuli una convenzione di ritiro dedicato con il Gse («modalità indiretta» di vendita dell'energia) da quello in cui il produttore venda l'energia in borsa o ad un grossista («modalità diretta»). Nella prima ipotesi, si afferma nella circolare, il produttore può motivare la propria situazione adducendo che i prezzi di vendita dell'energia sono stabiliti dal Gse sulla base degli specifici contratti. Nella seconda ipotesi, invece, viene richiesto al contribuente di dimostrare specificamente le situazioni oggettive che non hanno permesso il conseguimento di ricavi almeno pari a quelli "figurativi". In relazione alla «modalità diretta» la posizione ministeriale appare troppo conservativa, difatti, non sembrano poterci essere molti dubbi in merito alla sussistenza delle situazioni oggettive che consentono la disapplicazione della disciplina qualora la vendita dell'energia avvenga a prezzi non inferiori alla media di mercato.
La circolare precisa, inoltre, che, con riferimento all'affine disciplina in materia di «società in perdita sistematica», le indicazioni proposte in tema di "società non operative" non rileverebbero, atteso che gli elementi da valutare per la disapplicazione delle due discipline potrebbero non essere i medesimi. Tuttavia, a parere di chi scrive, una serie di situazioni rilevanti ai fini della disapplicazione della disciplina sulle "società non operative", ad esempio, la già citata cessione dell'energia a prezzi non inferiori alla media di mercato (in una fase, quale quella attuale, di discesa dei prezzi), dovrebbero ben consentire la disapplicazione anche delle disposizioni sulle "società in perdita sistematica". 
Fonte: Il sole 24 ore autori Heinz Peter Hager Paolo Pagani

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