Studi, la fedeltà a Gerico non basta

Gli uffici ricalcolano i ricavi contestando inesattezze dei dati senza contraddittorio
L'adeguamento agli studi di settore non basta all'amministrazione finanziaria. Il Fisco procede sempre più spesso ad accertamenti presuntivi (analitico-induttivi) anche in presenza di adeguamento ai risultati del software Gerico. 
Le modalità
Questo tipo di accertamento inizia, di solito, con l'invio di un questionario con cui l'ufficio chiede al contribuente (titolare di reddito di impresa o di lavoro autonomo) di esibire la documentazione contabile relativa a un determinato anno di imposta. Esaminati i documenti forniti e, a volte, senza richiedere ulteriori chiarimenti né eseguendo alcun accesso presso i locali di svolgimento dell'attività, gli uffici procedono con la rettifica dei ricavi/compensi dichiarati. In particolare, l'ufficio applica una determinata percentuale ritenuta «normale» o almeno «medio-ordinaria» al costo delle merci vendute (o ai compensi per le prestazioni di servizi rese) a titolo di maggiorazione e determina così i maggiori ricavi/compensi dovuti dal contribuente.
Per motivare questa maggiorazione e, dunque, la rettifica dei maggiori ricavi/compensi al contribuente, di solito l'ufficio nell'atto di accertamento spiega di aver proceduto alla rettifica del reddito in base all'articolo 39, comma 1, lettera d), del Dpr 600/1973 (accertamento analitico-induttivo) sulla base dell'incompletezza, falsità e inesattezza degli elementi indicati in dichiarazione.
Tuttavia, può accadere che la dichiarazione dei redditi non rilevi alcuna irregolarità formale né alcun comportamento in contrasto con le norme tributarie, ma esponga anche ricavi/compensi perfettamente in linea, e dunque congrui e coerenti, con quelli stimabili sulla base dello studio di settore applicabile all'attività svolta dal contribuente accertato. Mancherebbero, dunque, gli elementi (richiesti dalla legge) idonei a realizzare la gravità, la precisione e la concordanza necessari perché l'ufficio possa procedere a rettifiche del reddito con un accertamento di tipo presuntivo.
Gli accertatori, infatti, si limitano a operare rilievi secondo calcoli empirici dei maggiori ricavi che non trovano riscontro nella realtà, senza effettuare alcun accesso nei locali di svolgimento dell'attività del contribuente e senza invitare il contribuente in contraddittorio per fornire chiarimenti su eventuali anomalie riscontrate.
Inoltre, in questi casi, spesso non viene trovato alcun indizio concreto sulla omessa fatturazione delle prestazioni, né viene individuata alcuna movimentazione bancaria sospetta o alcun documento extracontabile idonei a far presumere ricavi o compensi non fatturati.
In altre parole, l'ufficio non rinviene alcun indizio per supportare la violazione fiscale derivante dalla presunta omessa fatturazione. In simili circostanze, però, non si realizzano i requisiti previsti dal legislatore, dalla giurisprudenza di legittimità e dalla stessa amministrazione finanziaria per rettificare il reddito in presenza di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Non è, infatti, messa in discussione la facoltà per l'ufficio di operare controlli ai fini fiscali, ma la metodologia di accertamento usata, perché è priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ed è eseguita in assenza di contraddittorio.
Le garanzie
Il consolidato orientamento giurisprudenziale delle Sezioni unite della Cassazione (sentenze gemelle 26635 e successive del 18 dicembre 2009) - recepito appieno dalle Entrate con la circolare 19/2010 – ha sottolineato che la ripresa a tassazione della differenza non è automatica in presenza di uno scostamento tra i ricavi indicati in sede di dichiarazione e quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore. In questo caso, l'ufficio deve necessariamente svolgere con il contribuente un contraddittorio per acquisire chiarimenti e giustificazioni.
A maggior ragione, dunque, quando il contribuente risulta congruo e coerente, l'ufficio, prima di operare l'accertamento, dovrebbe chiedere spiegazioni sui dubbi emersi nel controllo della contabilità.
Fonte: Il sole 24 ore autore Rosanna Acierno

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