Sui costi non di competenza recupero anche se c'è «rosso»

In caso di accertamenti per costi non di competenza, il recupero delle maggiori imposte pagate nell'anno di corretta imputazione dell'onere è possibile anche in caso di dichiarazione in perdita.
Lo precisa l'agenzia delle Entrate nella risoluzione 87/E di ieri, con cui viene chiarito che la restituzione avviene con riguardo alla dichiarazione in cui la perdita avrebbe potuto essere utilizzata a compensazione del reddito imponibile.
La risoluzione di ieri aggiunge un ulteriore tassello alle istruzioni fornite in diversi documenti di prassi con riferimento alla neutralizzazione delle maggiori imposte pagate a seguito della mancata imputazione di oneri nel l'esercizio di competenza. 
Già con la circolare 23/E/2010, l'Agenzia aveva affermato la possibilità, in caso di accertamenti che disconoscono la deduzione di costi fuori competenza, di recuperare le maggiori imposte versate nell'anno in cui detti costi avrebbero dovuto essere imputati. La successiva circolare 31/E/2012 aveva stabilito che un analogo recupero è possibile in caso di accertamento con adesione. Da ultimo, con la circolare 31/E/2013, le Entrate hanno chiarito le modalità da utilizzare per il descritto ristorno di imposte, qualora l'errore di competenza venga corretto autonomamente dal contribuente (in assenza cioè di accertamento).
Restava aperto il problema, affrontato dalla risoluzione di ieri, di come recuperare le maggiori imposte nel caso in cui l'esercizio in cui il costo doveva essere imputato abbia chiuso in perdita. Ad esempio, si consideri un costo di 50 dedotto nel 2008 (costo recuperato a tassazione in un accertamento dell'ufficio), anziché nel 2009 (esercizio di competenza), laddove quest'ultimo esercizio evidenzi una perdita di 500. La risoluzione precisa che, qualora in uno degli esercizi successivi (ad esempio nel 2011) il contribuente abbia evidenziato redditi imponibili di ammontare superiore alla perdita (reddito di 700, compensato con la perdita di 500, con Ires versata sui residui 200), la restituzione della maggiore imposta dovrà effettuarsi presentando una dichiarazione integrativa a favore per tale esercizio, se si è ancora nei termini per farlo (riducendo, nel l'esempio, il reddito del 2011 da 200 a 150). Si presenterà invece una istanza di rimborso qualora il termine per la dichiarazione integrativa sia scaduto. 
Se la società, al momento in cui subisce l'accertamento per costo non di competenza, non ha ancora prodotto redditi capienti per riassorbire la maggior perdita che si sarebbe generata nell'esercizio di competenza (nell'esempio, l'importo di 50 dell'esercizio 2009), quest'ultima andrà inclusa nella dichiarazione dell'esercizio in cui l'accertamento è divenuto definitivo e potrà essere portata a riduzione del reddito a partire da tale esercizio. 
Fonte: Il sole 24 ore autore Luca Gaiani

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