Test Iva per le società in perdita

Preclusione in vigore per gli enti in «rosso» fiscale nel 2010-2012
Società in perdita al test compensazione del credito Iva 2013. Per gli enti che hanno realizzato perdite fiscali nel triennio 2010-2012, scatta da gennaio il divieto di compensazione del credito Iva annuale. Per utilizzare l'eccedenza, è indispensabile verificare possibili cause di esclusione e, in caso negativo, anticipare il più possibile l'interpello disapplicativo.
A caccia di esoneri
La disciplina delle perdite sistematiche, introdotta dal decreto legge 138/2011, si sta estendendo a macchia d'olio a seguito del prolungarsi della crisi economica. Per l'esercizio 2013 (Unico 2014), diventano di comodo le società che, nel modello Unico 2013, hanno evidenziato per la terza volta consecutiva una perdita fiscale, ovvero un risultato inferiore al reddito minimo delle non operative che si affianca, nel triennio, a due esercizi in perdita.
La sfasatura temporale tra il periodo di osservazione (triennio 2010-2012) e l'esercizio in cui si diventa di comodo (2013) rende di fatto inutili manovre attuate entro la fine dell'anno per riequilibrare il risultato ed uscire dalla penalizzazione. Anche le cause di disapplicazione automatica previste dal provvedimento dell'agenzia delle Entrate dell'11 giugno 2012 operano con riferimento ad almeno uno dei tre esercizi di osservazione sicché un intervento nel corrente esercizio non ottiene effetto. Si pensi ad esempio alla situazione di margine operativo lordo positivo che, laddove realizzata nel 2013 (ma non anche in uno dei tre anni precedenti), non consente l'esonero per questo esercizio, ma solo, eventualmente, per quelli successivi. Sono fuori dalla norma per il 2013 le società situate nei territori del terremoto emiliano del 2012 ed anche di quello abruzzese (terremoto del 2009, con disapplicazione che si estende anche al 2010, e dunque ad uno degli esercizi del triennio)
Nessun problema neppure per gli enti che nel triennio hanno realizzato un reddito che, depurato di esenzioni o agevolazioni, diventa positivo. Nel calcolo del reddito vanno anche neutralizzate le plusvalenze a tassazione differita (risoluzione 68/E/2013), sia nell'esercizio in cui sono realizzate, sia in quelli in cui si riversano le quote rinviate.
Compensazione a rischio
C'è invece ancora tempo per verificare l'esistenza di cause legali di esclusione, le quali, come l'Agenzia ha chiarito nella circolare 26/E/2012, rilevano nello stesso anno in cui si è di comodo anche per chi è in perdita triennale. Ad esempio, sono salve le società che evidenzieranno nel bilancio al 31 dicembre 2013 un valore della produzione (aggregato A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale o quelle in liquidazione che opteranno in Unico 2014 per la chiusura entro il 30 settembre 2015. In assenza di esoneri, le società in perdita dovranno dichiarare un reddito minimo per il 2013, calcolato con gli appositi coefficienti. Reddito che, in presenza di immobili oggetto di rivalutazione ai sensi del decreto legge 185/2008 (la cui efficacia fiscale si ha dal 2013), dovrà essere calcolato, per la prima volta, sul maggior importo iscritto a bilancio.
Una prima penalizzante conseguenza del regime delle perdite sistematiche potrebbe però scattare già dal prossimo 16 gennaio, essendo bloccata, per le società di comodo, la compensazione in F24 del credito Iva. Nel corso di Telefisco 2013, le Entrate hanno chiarito (risposta ripresa nella circolare 1/E del 2013) che il divieto di utilizzo orizzontale delle eccedenze Iva ha effetto per quelle scaturenti dalla dichiarazione riferita all'anno in cui la società è di comodo. Nel caso di perdite nel triennio 2010-2012, la società diventa di comodo nel 2013 ed è pertanto preclusa la compensazione del credito Iva di tale anno, a partire da gennaio 2014 (per importi fino a 5.000 euro, dato che per utilizzi superiori occorre attendere l'invio della dichiarazione). Sarà invece ancora possibile (per chi è di comodo dal 2013, ma non lo era nel 2012) compensare (se la relativa dichiarazione aveva il visto di conformità, nel caso di importi sopra i 15mila euro) il residuo credito Iva 2012 (codice 6099 anno 2012) fino alla data di presentazione di Unico 2014.
Fonte: Il sole 24 ore autore Luca Gaiani

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