Antiriciclaggio: troppi dubbi ancora irrisolti

L’antiriciclaggio continua a essere una disciplina ancora complessa e poco chiara. Ultimo esempio è proprio la Circolare 36/IR che torna a chiarire alcuni aspetti, mostrando tutte le perplessità sorte a seguito dei chiarimenti forniti dal Mef e dell’Uif alla stampa specializzata. 
Molti sono infatti i punti affrontanti dal Mef e dall’Uif oggetto di dubbi da parte dei professionisti e, nella maggior parte dei casi, le risposte fornite divergono nettamente da quelle che sono le Linee Guida emanate dal CNDCEC, punto di riferimento di gran parte dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili nell’affrontare gli adempimenti posti dalla disciplina antiriciclaggio. 
Il primo punto sul quale vogliamo focalizzare l’attenzione è l’individuazione del titolare effettivo. 
Finora, nel dover individuare il titolare effettivo di una persona giuridica abbiamo sempre fatto riferimento a quanto chiarito dal CNDCEC e agli esempi dallo stesso proposti: in poche parole abbiamo individuato il titolare effettivo nella persona che deteneva la maggioranza del capitale sociale. 
Come precisato infatti nelle Linee guida, si è sempre ritenuta applicabile la nozione di controllo contenuta nel codice civile, mentre il parametro del possesso o controllo del 25% + 1 del capitale sociale costituiva un criterio residuale laddove non fosse possibile riscontrare la titolarità di una partecipazione superiore al 50% del capitale della società. 
Ebbene, il Mef ha chiarito recentemente che devono essere considerati titolari effettivi tutti coloro che possiedono quote di capitale superiori al 25%. 
Ipotizziamo il caso della Società Alfa Srl, con tre soci: A, che possiede il 50% del capitale sociale; B, che possiede il 30%; e C che è titolare del restante 20%. 
Il Dottore commercialista che prestava la sua consulenza alla società Alfa Srl, sulla base di quanto chiarito dalle Linee Guida del CNDCEC, avrebbe potuto procedere all’identificazione del solo socio A. 
Ora, dopo i chiarimenti del MEF, i soci da identificare sono A e B. 
Oltre e rilevare il clima di incertezza, non possiamo non domandarci come debba comportarsi ora il professionista in oggetto. 
Identifica oggi il titolare effettivo B, sebbene l’identificazione sarebbe dovuta avvenire contestualmente a quella del cliente, quindi al momento in cui è conferito l’incarico di svolgere una prestazione professionale? Lascia ferma l’avvenuta identificazione del socio A? 
Il MEF ha altresì chiarito che il professionista deve sempre attenersi a quanto dichiarato dal cliente, e non può prescindere dall’attestazione rilasciata dallo stesso, anche qualora il titolare effettivo sia facilmente identificabile. 
Come considerare quindi l’attestazione rilasciata dal cliente nel vigore delle precedenti interpretazioni? Deve essere convocato il cliente per informarlo dei nuovi orientamenti e provvedere eventualmente all’integrazione? 
Sono tutti questi i dubbi che non possono non sorgere nel professionista che, quotidianamente, debba affrontare gli adempimenti in tema di antiriciclaggio, ma ai quali non sembra possibile fornire una risposta univoca nel continuo susseguirsi di interpretazioni. 
Una boccata d’ossigeno sembra invece giungere in tema di obblighi di conservazione e registrazione, sempre del titolare effettivo. 
Il Mef ha infatti chiarito che i dati del titolare effettivo non devono essere registrati, mentre, in tema di obblighi di conservazione, qualora non sia possibile acquisire la copia del documento necessario per l’identificazione, risulta sufficiente l’acquisizione degli estremi dello stesso.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Commenti