Calcoli pesanti per compilare Rw

Le metodologie possono essere differenti a seconda del prodotto finanziario
La compilazione del nuovo quadro RW del modello Unico sarà impegnativa. Si rischia di dover riportare una traccia per ogni titolo detenuto o per ogni operazione effettuata: gli ultimi chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate parlano di semplificazione, ma richiedono anche il periodo di possesso dei titoli.
Per il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2013, vanno indicate «le consistenze degli investimenti e delle attività valorizzate all'inizio di ciascun periodo d'imposta (ovvero al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (ovvero al termine del periodo di detenzione nello stesso), nonché il periodo di possesso delle attività. Per l'individuazione del valore delle attività finanziarie si deve fare riferimento ai criteri utilizzati per la determinazione della base imponibile dell'Ivafe, anche se non dovuta».
La circolare 38/E/ 2013 precisa che per «semplificare gli adempimenti dei contribuenti persone fisiche», sarà sufficiente compilare un unico quadro della dichiarazione dei redditi per assolvere sia gli obblighi di monitoraggio fiscale sia di liquidazione di Ivie e Ivafe. Inoltre, «nel caso in cui siano cedute attività finanziarie appartenenti alla stessa categoria, acquistate a prezzi e in tempi diversi, per stabilire quale delle attività finanziarie è detenuta nel periodo di riferimento, il metodo che deve essere utilizzato è il cosiddetto Lifo e, pertanto, si considerano ceduti per primi quelli acquisiti in data più recente».
Chiedere il periodo di possesso fa temere che l'Agenzia intenda obbligare alla compilazione di una riga del quadro RW per ogni titolo o addirittura per ogni operazione di acquisto o sottoscrizione e vendita o rimborso dello stesso titolo, oltre che una riga per la giacenza iniziale e una per quella finale. Ma un rapporto di custodia, amministrazione o gestione può avere nell'anno diverse decine di operazioni, quindi si è ben lontani dal semplificare gli adempimenti per chi detiene attività finanziarie all'estero senza il tramite di intermediari italiani.
Inoltre, non sempre il Lifo è utilizzabile anche per determinare le imposte sui redditi, in che non semplifica i conteggi. Ad esempio, nel riscatto o nella cessione di quote di fondi comuni si usa il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto, rilevato dai prospetti periodici. E il cambio da utilizzare per quadro RW e Ivafe è quello medio mensile (non più annuo) determinato con provvedimento dell'agenzia delle Entrate, quello per calcolare i redditi è il cambio del giorno dell'operazione. Per calcolare plusvalenze, minusvalenze e redditi di capitale compresi nel valore di rimborso o cessione di quote di fondi comuni o di obbligazioni e titoli similari esteri, va poi confrontato il valore di rimborso o cessione con quello di acquisto o sottoscrizione convertiti rispettivamente al cambio del giorno di acquisto e di dismissione.
I dati da acquisire ed elaborare sono quindi numerosi. Lo si vede nelle tabelle qui a fianco. Sono relative ai conteggi che devono essere fatti per adempiere agli obblighi di monitoraggio, di calcolo dell'Ivafe e di calcolo del reddito in un caso di detenzione di quote di un fondo comune d'investimento extracomunitario di cui siano state effettuati più sottoscrizioni e riscatti in corso d'anno.
Il tempo richiesto è circa un'ora. Considerato che il calcolo va replicato per tutti i titoli detenuti nel periodo d'imposta, con metodologie che possono differire secondo la tipologia di prodotto finanziario, per un rapporto di amministrazione o gestione di media entità presso un intermediario non residente può volerci anche una ventina di ore. Che, tradotte in euro, indurranno spesso a preferire l'affidamento delle attività finanziare a un intermediario italiano. Con buona pace del principio di libertà dei movimenti di capitale.
All'origine del paradosso c'è il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012, secondo il quale l'Ivafe «è rapportata ai giorni di detenzione». Da ciò la necessità di calcoli distinti con riferimento ad ogni cessione o rimborso, tenendo conto del periodo di possesso di ciascuna attività finanziaria. L'articolo 19, comma 20 del Dl 201/2011 prevede invece, molto più pragmaticamente, che l'imposta sia applicata sul valore delle attività finanziarie «rilevato al termine di ciascun anno solare». 
L'insieme delle norme è palesemente in conflitto con un principio in più occasioni ricordato dalla Commissione europea: la base imponibile Ivafe deve coincidere con quella dell'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche degli intermediari italiani. Poiché l'imposta di bollo si applica sul valore dei prodotti finanziari risultante (a fine periodo rendicontato) dalle comunicazioni periodiche ed è rapportata al periodo rendicontato (e non al periodo di possesso di ciascun prodotto finanziario), anche l'Ivafe va calcolata semplicemente moltiplicando per 2 per mille la media, ponderata al periodo rendicontato, dei saldi delle comunicazioni periodiche rilasciate dallo stesso intermediario con riferimento all'anno di competenza. Non è quindi necessario determinare il periodo di possesso dei singoli prodotti.
L'anno scorso quasi nessuno ha applicato alla lettera le istruzioni al quadro RM sull'Ivafe: il costo di eventuali maggiori imposte o sanzioni era minore di quello dei conteggi. Dal 2014 il rischio è che in caso di conteggi errati si applichino le sanzioni per il quadro RW (fino al 30%). È bene che le istruzioni in corso di emanazione tengano conto della realtà dei dossier in amministrazione o gestione all'estero, sgombrando il campo da ogni interpretazione capziosa.
Fonte: Il sole 24 ore autore Marco Piazza

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