Carico tributario e contributivo leggero per l'utilizzo promiscuo dei veicoli

Tempo di recessione anche per i benefit delle auto aziendali. Le tariffe Aci valide per la tassazione dei dipendenti nell'anno 2014, pubblicate lunedì scorso nella Gazzetta Ufficiale, evidenziano una generalizzata riduzione rispetto a quelle dello scorso anno.
Per dipendenti e amministratori, scenderà il prelievo fiscale e contributivo derivante dall'uso promiscuo delle autovetture.
Costi chilometrici al ribasso
Come di consueto, l'agenzia delle Entrate ha reso nota, con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2013, la tabella Aci dei costi delle autovetture sulla base di una percorrenza annua di 15 mila chilometri.
L'importo evidenziato nell'ultima colonna della grafica riportata a fianco rappresenta il reddito in natura da includere nelle buste paga dell'anno 2014 di dipendenti e titolari di redditi assimilati (co.co.co. e amministratori) che hanno in uso promiscuo (lavoro e privato) veicoli del datore di lavoro. 
Dal confronto con il benefit fissato a dicembre 2012 e valido per l'anno che sta per chiudersi, si evince una generalizzata riduzione dei costi di percorrenza, che, per i modelli più diffusi nelle flotte aziendali, vale mediamente due o tre punti percentuali e arriva, in valore assoluto, anche a cento e più euro annui. Il risparmio di imposte e contributi derivante da questa diminuzione non è sicuramente rilevante (alcune decine di euro su base annua), ma il fatto che i costi rilevati dall'Aci siano scesi da un anno all'altro è in sé significativo. 
Il reddito da assoggettare a contributi e ritenute fiscali per l'uso dell'auto da parte di dipendenti e assimilati, si quantifica sulla base del 30% di un valore convenzionale, stabilito dall'Aci annualmente, che corrisponde ad una percorrenza di 15.000 chilometri (articolo 51 del Tuir). L'auto, cioè, si considera fiscalmente destinata all'uso privato per 4.500 chilometri all'anno (15.000 x 30%), indipendentemente dalla percorrenza effettiva. 
Percorrenza a forfait 
L'importo da aggiungere al reddito pagato in denaro, per determinare l'imponibile previdenziale e fiscale del dipendente o dell'amministratore, è quello previsto dalla tabella Aci, anche se il contribuente utilizza il veicolo personalmente per un numero di chilometri superiore oppure inferiore a quello di legge. Se però il mezzo è assegnato solo per finalità personali, il reddito in natura dovrà misurarsi, non in base ai descritti valori convenzionali, ma applicando la regola del valore normale (articolo 9 Tuir) e dunque quantificando ciò che, in base ai chilometri effettivi, è stato il beneficio realmente attribuito al dipendente. 
Qualora l'auto assegnata al dipendente o all'amministratore non sia compresa nella lista Aci, per quantificare il benefit si farà riferimento al modello che, per le sue caratteristiche, risulta più simile a quello in uso. 
Se il dipendente o l'amministratore versa all'impresa una somma per l'uso dell'auto (anche mediante trattenuta), il relativo importo (Iva compresa) si dedurrà dal valore fiscale. Se queste somme sono pari o superiori all'ammontare fiscale, nessun obbligo di assoggettamento a contribuzione e a ritenuta sorge per il datore di lavoro. 
Costi al 70%
L'assoggettamento a contributi e ritenute del valore del benefit dovrà avvenire nel periodo di paga, e dunque in genere mensilmente per i dipendenti; per la determinazione del momento impositivo degli amministratori e dei collaboratori coordinati e continuativi, si farà invece riferimento al sistema periodico di pagamento previsto dalle delibere, dai contratti o dagli accordi intercorsi. 
L'utilizzo promiscuo di auto aziendali da parte dei dipendenti per oltre la metà del periodo di imposta (ovvero del periodo di possesso per auto detenute solo per una parte dell'anno) consente la deduzione dei costi sostenuti per il 70% del loro ammontare (modifica in vigore dal 2013), mentre in assenza di tale assegnazione, la deduzione è limitata al 20%. 
Fonte: Il sole 24 ore autore Luca Gaiani

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