Compensazione crediti debiti PA solo on line

Indispensabile usare l'F24 telematico 
La differenza in eccedenza si può versare con lo stesso modello o distinta operazione
È tutto pronto per lo scambio "dare-avere" tra debiti fiscali e crediti verso la pubblica amministrazione. 
Nei prossimi giorni sarà, infatti, pubblicato il decreto del ministro dell'Economia che fissa le regole in tema di compensazione di crediti con somme dovute in base al contenzioso con il Fisco.
I crediti utilizzabili sono i "crediti certificati", non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, per somministrazioni, forniture e appalti e prestazioni professionali. È anche prevista una piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni del credito di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali, del credito, e di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle regioni degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale. 
I debiti compensabili sono quelli relativi agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario in base all'articolo 28-quinquies del Dpr 602/1973. Si tratta, in particolare, dei debiti da accertamento tributario, e cioè: delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione (articolo 8, decreto legislativo 218/97); di definizione mediante adesione all'invito a comparire dell'ufficio in materia di imposte dirette, Iva e Irap (articolo 5, comma 1-bis, Dlgs 218/97); di adesione al contenuto del processo verbale di constatazione (articolo 5-bis, Dlgs 218/97); di definizione mediante adesione all'invito a comparire dell'ufficio in materia di imposte indirette (articolo 11, comma 1-bis, Dlgs 218/97); di acquiescenza nel caso di omessa impugnazione dell'atto di accertamento (articolo 15, Dlgs 218/97); di definizione agevolata delle sanzioni (articoli 16 e 17, Dlgs 472/97); di conciliazione giudiziale (articolo 48, Dlgs 546/92) e, infine, di mediazione (articolo 17-bis, Dlgs 546/92). 
Le imprese e i professionisti titolari di crediti certificati potranno chiedere di usare i crediti per effettuare il pagamento mediante compensazione dei propri debiti da accertamento tributario. La compensazione avviene esclusivamente attraverso il modello F24 telematico. I crediti certificati usati in compensazione sono individuati dai codici istituiti con risoluzione delle Entrate. Questi codici dovranno essere indicati nel modello F24 telematico, in corrispondenza dell'importo dei predetti crediti, esposti nella colonna "importi a credito compensati" del modello. In un altro campo dedicato del modello F24 telematico sono altresì riportati gli estremi identificativi della certificazione, attribuiti dalla piattaforma elettronica di certificazione.
Nel caso in cui l'importo dei debiti da accertamento tributario risulti superiore all'ammontare dei crediti certificati indicati in compensazione nel modello F24 telematico, la differenza può essere versata attraverso lo stesso modello o con una distinta operazione. L'eventuale saldo positivo del modello F24 telematico, risultante dalla differenza tra l'ammontare dei debiti da accertamento tributario e l'importo dei crediti, anche diversi da quelli certificati, usati in compensazione nello stesso modello ai fini del pagamento, è corrisposto mediante addebito su conto corrente bancario o postale.
Per considerare "perfezionato" il pagamento dei debiti da accertamento tributario, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
deve risultare da certificazione rilasciata attraverso la piattaforma elettronica di certificazione che i crediti utilizzati in compensazione non sono stati già pagati dalla pubblica amministrazione o impiegati per altre finalità;
la certificazione deve recare la data di pagamento del credito certificato;
il soggetto titolare dei debiti da accertamento tributario deve coincidere con il soggetto titolare dei crediti risultante dalle relative certificazioni;
l'utilizzo in compensazione di eventuali altri crediti, diversi da quelli certificati, nello stesso modello F24 telematico presentato per il pagamento dei debiti da accertamento tributario, deve essere conforme alle disposizioni vigenti in tema di controllo preventivo delle compensazioni effettuate tramite modello F24;
l'addebito dell'eventuale saldo positivo del modello F24 telematico deve essere andato a buon fine.
Fonte: il sole 24 ore autori Salvina Morina Tonino Morina

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