Compensazioni al bivio-visto

Nessun timore per acconti versati in eccesso - Altre situazioni richiedono più cautela
A complicare la gestione finanziaria delle imprese non ci sono solo la crisi e le strette creditizie: si aggiungono nuovi ostacoli alla compensazione dei crediti tributari, per norme sempre più restrittive che, in nome della lotta a chi utilizza crediti inesistenti per pagare tributi reali, finiscono per creare problemi e maggiori oneri a tutte le imprese corrette. La legge di stabilità 2014 (la 147/2013, articolo 1, comma 574) prevede, con effetto già dalle risultanze delle dichiarazioni riguardanti il periodo d'imposta 2013, che i crediti relativi alle imposte sui redditi, alle loro addizionali e imposte sostitutive, alle ritenute alla fonte e all'Irap, per importi superiori a 15.000 euro annui, possono essere compensati orizzontalmente solo se la dichiarazione ha il visto di conformità (articolo 35, comma 1, lettera a del Dlgs 241/1997).
L'unica alternativa (ma solo per gli enti soggetti al controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del Codice civile) è la firma della dichiarazione da parte dell'organo incaricato, che attesta l'esecuzione degli stessi controlli previsti per il "visto". Per chi compensa violando le nuove regole – se il credito esiste – secondo l'agenzia delle Entrate (circolare n. 1/E/2010) c'è la sanzione del 30% del credito indebitamente utilizzato (Dlgs 471/1997, articolo 13).
La nuova restrizione si affianca a quelle già introdotte dal 2010 sull'utilizzo del credito Iva, che risultano ancora più stringenti (si vedano gli esempi a sinistra). Infatti, per l'Iva c'è anche una soglia "intermedia" (5.000 euro) che obbliga all'utilizzo del canale specifico telematico per la trasmissione dei modelli F24 con cui si compensano importi ulteriori e, soprattutto, impone la preventiva presentazione (entro il mese precedente) della dichiarazione o del modello (annuale o trimestrale) attestante l'esistenza del credito che si intende utilizzare. Imposizioni, queste, che non sono state introdotte dal legislatore con riferimento ai crediti da imposte dirette ed Irap.
Premesso che chi ha ancora crediti (Irpef, Ires o Irap) 2012 può utilizzarli tranquillamente per qualunque importo (ed anzi appare opportuno "smaltirli" prima che si cumulino a quelli del periodo successivo) e che non vi sono ostacoli alla compensazione "verticale" sullo stesso tributo, va osservato che i crediti 2013 superiori a 15.000 possono essere utilizzati, auspicando, tuttavia, l'apposizione di un "visto" che dipende da verifiche che non sono mai state specificate nel dettaglio e che, comunque, comportano per chi attesta una precisa responsabilità in caso di infedeltà (sanzione da 258 a 2.582 euro e, per violazioni ripetute, sospensione della facoltà al rilascio con segnalazione agli Ordini professionali competenti).
La norma di riferimento è l'articolo 2 del Dm Finanze n. 164/1999, che stabilisce che il rilascio del visto «implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto» e la verifica di:
- regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e di quelle sul valore aggiunto;
- corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.
La circolare n. 57/E/2009, per le limitazioni al credito Iva, oltre a precisare che le verifiche non comportano valutazioni di merito, ma il solo «riscontro formale», ha stabilito (in anticipo rispetto all'entrata in vigore della norma) il contenuto "di massima" dei controlli, poi "affinati" (con apposite check-list) dagli Ordini professionali (circolare Cndcec n. 14/2010). Ad oggi, nulla di tutto ciò è stato reso noto, e l'impressione è che fissare i "paletti" per le imposte dirette e l'Irap sia compito ben più arduo che per l'Iva.
Se il credito "sopra soglia" deriva da situazioni del tutto oggettive (come un eccesso di versamenti in acconto), non vi sono problemi; se, invece, il credito emerge da situazioni opinabili (ad esempio costi "black list" considerati deducibili o l'utilizzo di un fondo svalutazione crediti "tassato") chi compensa oggi lo fa confidando in un "visto" che potrebbe anche non arrivare.
Fonte: il sole 24 ore autori Giorgio Gavelli Massimo Sirri

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