Compensazioni: nuovo limite già dal 16 gennaio

Il nuovo vincolo previsto dalla legge di stabilità già in vigore per le compensazioni di gennaio
Premessa – Visto di conformità per tutte le compensazioni superiori a 15.000 euro già da giovedì 16 gennaio. L'obbligo che non è più limitato all'ambito dei crediti Iva, ma esteso a quelli relativi alle imposte sui redditi, relative addizionali e ritenute alla fonte, imposte sostitutive e Irap, trova applicazione già per le compensazioni di gennaio. 
Legge di stabilità – La legge di stabilità per il 2014 ha previsto un intervento relativo alla compensazione dei crediti fiscali, finalizzato ad allineare le regole vigenti per la compensazione dei crediti in materia di “imposte dirette e sostitutive” a quelle, più restrittive, che disciplinano la compensazione dei crediti IVA. 
Visto – In particolare la disposizione normativa recata dalla di legge di stabilità 2014 introduce, per le imposte sui redditi (Irpef ed Ires), per le relative addizionali e imposte sostitutive delle imposte sui redditi e per l’Irap, un meccanismo di “certificazione” analogo a quello previsto in materia di Iva, subordinando, cioè l’utilizzo in compensazione del credito annuale per importi superiori a 15.000 euro, alternativamente: a) al visto di conformità nella dichiarazione; b) alla sottoscrizione della dichiarazione stessa da parte dell’organo incaricato di effettuare il controllo contabile. 
Compensazioni libere - La nuova disposizione, invece, non contiene l’ulteriore restrizione, prevista per i crediti IVA, concernente l’obbligo di differimento della compensazione al giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge, per i crediti di importo superiore a 5.000 euro. 
Decorrenza - La legge di stabilità prevede l’applicazione dei nuovi vincoli “a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013”, per cui essi trovano applicazione, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, a partire dalle dichiarazioni dei redditi ed Irap relative al 2013 quindi avranno immediato effetto sulle compensazioni che saranno operate a decorrere dal 1° gennaio 2014, in relazione ai crediti d’imposta risultanti dalle dichiarazioni medesime. 
Compensazione del 16 gennaio - Ciò sta a significare, in concreto, che il contribuente che intenda compensare crediti Ires, Irpef (ivi comprese relative addizionali o imposte sostitutive) o Irap già dal prossimo 16 gennaio dovrà tenere in considerazione il nuovo limite imposto dalla legge di stabilità. 
Il controllo – Va ricordato che il visto di conformità consiste nell'attestazione della “corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione”, nonché nella verifica della “regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto”. Con l'apposizione del “visto”, il responsabile del centro di assistenza fiscale conferma che i dati delle dichiarazioni predisposte dalle quali emerge il credito sono conformi alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili. Le verifiche che il professionista deve effettuare sono relative al solo riscontro formale della corrispondenza, in ordine all'ammontare delle componenti positive e negative relative all'attività di impresa esercitata e rilevanti ai fini delle imposte, dovendo prescindere da valutazioni di merito.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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