Comunicazione dei beni ai soci e dei finanziamenti per «periodo d’imposta»

L’Agenzia ha pubblicato ieri sul proprio sito le risposte ad alcune FAQ
In prossimità della scadenza del 31 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri, 16 gennaio, sul proprio sito internet, le risposte alle domande più frequenti (FAQ) relative alla comunicazione dei dati dei beni concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore e dei finanziamenti e capitalizzazioni effettuati dai soci o familiari dell’imprenditore nei confronti dell’impresa.
È auspicabile che tali risposte vengano recepite a breve in una circolare, atteso che, in alcuni casi, hanno una rilevanza interpretativa non trascurabile.
Alcune risposte riguardano entrambe le comunicazioni. Si tratta, ad esempio, del quesito (n. 4) relativo agli aspetti temporali delle comunicazioni, nel quale si evidenzia che le istruzioni per la compilazione del modello fanno riferimento al fatto che la comunicazione “è presentata con riferimento all’anno solare”, mentre nel provvedimento 94902/2013 si afferma che “la comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d’imposta” e sempre secondo le medesime istruzioni si afferma che occorre indicare “l’ammontare dei finanziamenti o delle capitalizzazioni effettuati a favore dell’impresa nel periodo d’imposta”.
Sul punto, l’Agenzia precisa che la comunicazione riguarda beni concessi nel periodo d’imposta e finanziamenti ricevuti dall’impresa nel periodo d’imposta, a prescindere dalla coincidenza dello stesso con l’anno solare.
A tale risposta è collegato anche il successivo quesito (n. 5), in cui si chiede se siano corretti i termini di presentazione delle comunicazioni in alcune fattispecie.
Ad esempio, nel caso di soggetti con periodo d’imposta 19 settembre-18 settembre, l’Agenzia conferma che:
- la prima comunicazione riguarda i beni/finanziamenti concessi/ricevuti nel periodo d’imposta 19 settembre 2011-18 settembre 2012 e che in tal caso la presentazione della comunicazione deve avvenire entro il 12 dicembre 2013 (rectius 31 gennaio 2014 in virtù del comunicato del 6 dicembre 2013);
- la seconda comunicazione riguarda i beni/finanziamenti concessi/ricevuti nel periodo d’imposta 19 settembre 2012-18 settembre 2013 e deve essere presentata entro il termine del 30 aprile 2014.
Nel caso di soggetti con periodo d’imposta 1° luglio-30 giugno, l’Agenzia conferma che:
- la prima comunicazione riguarda i beni/finanziamenti concessi/ricevuti nel periodo d’imposta 1° luglio 2012-30 giugno 2013 e che la presentazione della comunicazione deve avvenire entro il 30 aprile 2014;
- la seconda comunicazione riguarda i beni/finanziamenti concessi/ricevuti nel periodo d’imposta 1° luglio 2013-30 giugno 2014 con presentazione della comunicazione entro il 30 aprile 2015.
Esonerati i regimi di vantaggio
Con specifico riferimento alla comunicazione dei finanziamenti, in risposta ad un quesito (n. 1) riguardante i soggetti che adottano il regime di contabilità semplificata, l’Agenzia afferma che per tali soggetti sussiste, in linea generale, l’esonero dalla comunicazione; tuttavia, l’obbligo sussiste per le imprese in contabilità semplificata che sono dotate di un conto corrente dedicato all’attività.
Viene, inoltre, precisato che l’esonero è previsto anche per le imprese che non utilizzano un conto corrente dedicato e che adottano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011), il regime contabile agevolato per gli “ex minimi” (art. 27 comma 3 del DL 98/2011) e il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 della L. 388/2000).
Sempre in relazione alla comunicazione dei finanziamenti, vengono chiesti chiarimenti (quesito n. 6) in merito alla data da indicare nel modello nel caso in cui debbano essere compilati contemporaneamente i campi “ammontare dei finanziamenti” e “valore delle capitalizzazioni e degli apporti”. In tal caso, secondo l’Agenzia, occorre compilare un intercalare per ciascuna fattispecie (uno per i finanziamenti e un altro per le capitalizzazioni).
Laddove poi nel corso del periodo d’imposta il socio conceda più di un finanziamento, o più di un apporto, viene ribadito (come già indicato nelle istruzioni) che occorre indicare la data dell’ultimo finanziamento o dell’ultimo apporto.
In merito alla comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci, l’Agenzia precisa (quesito n. 2) che l’obbligo di comunicazione non sussiste, in coerenza con quanto affermato dalla circ. 36/2012, qualora non emergano differenze fra il valore pattuito, incrementato della quota di reddito imputabile per trasparenza nelle ipotesi di indeducibilità dei costi previste nella medesima circolare, e il valore normale.
Un ultimo intervento da segnalare riguarda la mancanza della firma nel modello (quesito n. 3).
Secondo l’Agenzia, non trattandosi di un modello di dichiarazione ma di comunicazione, non risultano applicabili gli ordinari obblighi in materia di conservazione dei documenti contabili.
Resta comunque fermo l’obbligo, da parte dell’intermediario, di consegnare al contribuente la documentazione prevista dal § 4.1 delle istruzioni.
Tale affermazione meriterebbe un’ulteriore precisazione. Il citato § 4.1 prevede infatti che l’intermediario debba rilasciare al dichiarante l’originale del frontespizio e del riepilogo della comunicazione dei dati trasmessi, redatta su modello conforme, sottoscritta dal contribuente, assieme alla copia della comunicazione di conferma di ricezione da parte dell’Agenzia.
E, d’altra parte, in altri casi di comunicazione (ad esempio quella annuale dei dati IVA) il modello continua a prevedere il campo “firma del contribuente”.
Stante il contenuto delle istruzioni al § 4.1 richiamate dalla stessa Agenzia, non si comprende se la comunicazione debba comunque essere in qualche modo sottoscritta dal contribuente.
Fonte: Eutekne autore Pamela ALBERTI

Commenti