Comunicazione e finanziamenti per le semplificate

L’Amministrazione Finanziaria torna sul tema dell’adempimento, la cui scadenza è stata “prorogata” al 31 gennaio 2014. Lo fa per rispondere a diversi dubbi ancora irrisolti degli operatori. 
In particolare, ci si chiedeva se l’esonero dalla presentazione della comunicazione fosse confermata nei casi in cui l’impresa non avesse un conto corrente dedicato all’attività per tutti i soggetti o se fosse limitato ai soggetti che operano in regime di contabilità semplificata. 
Le istruzioni ministeriali per la compilazione del modello di comunicazione lasciavano, difatti, una lacuna interpretativa. 
L’Agenzia ha chiarito, grazie alla pubblicazione delle faq del 16 gennaio 2014, che l’esonero, in effetti, va limitato esclusivamente ai contribuenti che adottano il regime di contabilità semplificata. L’obbligo, tuttavia, sussiste per le imprese in contabilità semplificata che sono dotate di un conto corrente dedicato all’attività. 
Dunque, il titolare della ditta individuale (in semplificata), che non utilizza il conto corrente esclusivamente per l’attività è esonerato dall’adempimento. 
L'esclusione riguarda soltanto le imprese individuali in contabilità semplificata e non le società e le imprese in contabilità ordinaria, che utilizzano sempre conti "dedicati". 
L’obbligo di comunicazione sussiste in ogni caso per le imprese che adottano il regime di contabilità ordinaria. 
Il concetto di conto dedicato - Per conto "dedicato" l’Amministrazione fa riferimento, come chiarito nella Circolare 28/E/2006, a quei conti che devono essere obbligatoriamente utilizzati per i prelevamenti necessari al pagamento delle spese e per il versamento dei compensi riscossi. 
Gli stessi non devono essere necessariamente "dedicati" esclusivamente all'attività, ma possono eventualmente essere utilizzati anche per operazioni non afferenti l'esercizio dell'arte o della professione. 
L’obbligo normativo di tenere uno o più conti correnti bancari o postali era stato introdotto, per i soggetti esercenti arti o professioni, dall’art. 35, co. 12, D.L. n. 223/2006 c.d. Visco-Bersani. Tale previsione è stata tuttavia abrogata dall’articolo 32 del D.L. n. 112/2008. 
A oggi non vige, pertanto, alcuna disposizione che imponga espressamente ai titolari di partita Iva di detenere un conto corrente. Il medesimo decreto Bersani, all’articolo 37, comma 49, ha tuttavia stabilito l’obbligo, per gli stessi titolari di partita Iva, di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali mediante modalità di pagamento telematiche. 
Ciò indirettamente, fa nascere la necessità, più che l’obbligo, di detenere un conto corrente, dal momento che i soggetti che eseguono versamenti tramite i servizi telematici, devono essere titolari di conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia stessa. 
L’Agenzia ha comunque chiarito, con la Circolare n. 30 del 29 settembre 2006, come il debitore possa essere intestatario, o anche solo cointestatario, con abilitazione a operare (con firma disgiunta) su tale conto corrente e come ai contribuenti, già titolari di conti correnti, non sia in alcun modo richiesta l'apertura di appositi conti. 
Esonero anche per minimi - Rientrano nell’esonero, chiarisce l’Amministrazione, anche le imprese che adottano uno dei regimi contabili quali: 
regime di vantaggio (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98 del 2011), dei c.d. NUOMINI MINIMI;
regime contabile agevolato (art. 27, comma 3 e seguenti, del D.L. n. 98 del 2011), dei c.d. EX MINIMI;
regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 della Legge n. 388 del 2000) NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE.
E che non utilizzano un conto corrente dedicato.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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