Con l’affrancamento «liberazione» della riserva di valutazione

In questo modo si trasforma in un’ordinaria riserva di utili, tassati solamente in capo ai soci all’atto della distribuzione
Con l’inizio del nuovo anno, uno degli aspetti rilevanti nella chiusura dei conti relativi all’anno 2013 riguarda senza dubbio l’opportunità di procedere alla rivalutazione dei beni d’impresa, prevista dall’art. 1, commi da 140 a 146 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014). Rinviando ad altri commenti pubblicati in precedenza per la disciplina generale relativa alla rivalutazione dei beni, in questa sede si intende focalizzare su alcuni aspetti attinenti la riserva di rivalutazione e la possibilità di affrancare la stessa previo pagamento dell’imposta sostituiva. Sul punto, tornano utili i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circ. n. 18/2006, emanata a seguito di una precedente rivalutazione dei beni (L. n. 266/2005), e validi anche per l’affrancamento previsto dalla legge di stabilità 2014.
In primo luogo, si segnala che il comma 142 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 stabilisce che l’imposta sostitutiva per procedere all’affrancamento della riserva è pari al 10%, da versarsi in tre rate annuali di pari importo entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi in base al modello UNICO, a partire dal prossimo mese di giugno 2014, senza interessi. La base imponibile, come precisato dalla circ. n. 18/2006, è pari all’ammontare della riserva di rivalutazione, al lordo dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione stessa, anche se tale ultimo onere in realtà diminuisce l’entità della riserva di rivalutazione, con la conseguenza che sarebbe stato più corretto stabilire che la base imponibile fosse pari all’effettiva riserva di rivalutazione.
Relativamente agli effetti, l’affrancamento determina la “liberazione” della riserva di rivalutazione, con la conseguenza che la stessa non soffre più del vincolo di sospensione d’imposta, trasformandosi in un’ordinaria riserva di utili, tassati solamente in capo ai soci all’atto della distribuzione (con conseguente applicazione della presunzione di distribuzione di cui all’art. 47 del TUIR). Sul punto, è necessario distinguere in relazione al soggetto che procede alla distribuzione, poiché se trattasi di società di capitali, in capo al socio si genera un dividendo tassato secondo le regole stabilite dagli artt. 47, 59 e 89 del TUIR in funzione della natura del socio, mentre in caso di società trasparenti (di persone o di capitali che abbiano optato per la trasparenza di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR), gli effetti si producono direttamente in capo ai soci.
In buona sostanza, l’onere del pagamento dell’imposta sostituiva è a carico della società, mentre gli effetti si producono direttamente in capo ai soci, in capo ai quali all’atto della distribuzione non si produce alcun effetto fiscale. In altre parole, con il pagamento del 10% la riserva è liberata definitivamente, con conseguente beneficio in capo ai soci, per i quali il costo fiscale della partecipazione rimane immutato, poiché l’affrancamento incrementa il predetto costo fiscale, che successivamente si riduce in misura pari all’ammontare della riserva distribuita. Per quanto riguarda la decorrenza degli effetti dell’affrancamento, dovrebbero restare valide le precisazioni già fornite con la circ. n. 18/2006, con la conseguenza che la riserva si deve considerare libera già dal 1° gennaio 2014, a prescindere dalla circostanza che l’imposta sia versata in tre rate annuali.
L’operazione non ha effetti fiscali sui beni oggetto di rivalutazione
In merito all’opportunità di procedere all’affrancamento della riserva, è opportuno evidenziare che tale operazione non produce alcun effetto fiscale sui beni oggetto di rivalutazione, poiché il riconoscimento del maggior valore rivalutato è in ogni caso differito al periodo d’imposta 2016 (terzo periodo d’imposta successivo rispetto a quello in cui è operata la rivalutazione), anche se la riserva stessa, successivamente all’affrancamento, sia distribuita ai soci. A differenti conclusioni, invece, si perviene nell’ipotesi in cui sia distribuita la riserva non affrancata, e quindi in sospensione d’imposta, nel qual caso, a fronte del pagamento delle imposte da parte della società, corrisponde un effetto anticipato del riconoscimento fiscale del maggior valore rivalutato dei beni.
Tale conclusione appare criticabile, poiché oggetto della distribuzione è in ogni caso la riserva che si è formata a fronte della rivalutazione dei beni, i cui effetti fiscali rimangono però sospesi e differiti al 2016 solo se la riserva è stata affrancata con pagamento di un’imposta sostitutiva della tassazione che si sarebbe generata in caso di mancato affrancamento. Solo in tale ultimo caso, tuttavia, si ottiene un anticipato effetto fiscale della rivalutazione.
Fonte: Eutekne autore Sandro CERATO

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