Conferimenti ad aliquota maggiorata

La nuova aliquota "ordinaria" dell'imposta di registro (pari al 9%) si applica anche ai conferimenti di immobili non strumentali in società in sede di costituzione o di aumento del capitale sociale: queste operazioni sono contemplate infatti nell'articolo 4 della Tariffa parte prima allegata al Testo unico dell'imposta di registro (il Dpr 131/1986), il quale rimanda, per l'individuazione delle aliquote applicabili, all'articolo 1 della stessa Tariffa. A sua volta, questo articolo 1 indica appunto, dal 1° gennaio 2014, l'aliquota del 9 per cento.
La base imponibile rimarrà quella indicata dall'articolo 50 del Testo unico, vale a dire il «valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passività e degli oneri accollati alle società», anche se esistono sentenze sfavorevoli al contribuente circa la possibilità di dedurre queste passività, motivate da un ritenuto abuso del diritto perpetrato dal contribuente stesso nell'apprestare passività non giustificate se non dall'obiettivo del risparmio fiscale (in tal senso Cassazione 19 aprile 2013, n. 9541 e Ctr Piemonte, 12 febbraio 2010, n. 8; ma, in senso favorevole al contribuente, Ctr Lombardia, 20 aprile 2012, n. 45, e Ctr Emilia-Romagna, 26 gennaio 2011, n. 9).Si pone però il tema delle imposte ipotecaria e catastale applicabili a queste operazioni societarie dal 1° gennaio prossimo in avanti. In effetti l'articolo 10, comma 3, Dlgs 23/2011, testualmente dispone l'abbattimento alla misura fissa di 50 euro per ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale dovute per «gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2» del medesimo articolo 10 (i quali innovano il predetto articolo 1 della Tariffa parte prima); e quindi si rende necessaria una riflessione circa l'applicabilità delle nuove imposte fisse di euro 50 ciascuna a tutte quelle ipotesi (come quella del conferimento di immobili in società, di cui all'articolo 4 della Tariffa) in cui l'articolo 1 della Tariffa è applicabile solo con la tecnica del rinvio.
Al riguardo, si potrebbe ipotizzare che il nuovo comma 3 dell'articolo 10, Dlgs n. 23/2011 preveda l'imposta ipo-catastale nella complessiva misura fissa di 100 euro solo per gli atti che siano direttamente finalizzati al trasferimento di immobili; laddove negli atti di conferimento immobiliare il trasferimento è solo il "mezzo" per porre in essere l'atto societario in questione (e cioè la costituzione della società o l'aumento del suo capitale sociale). Migliore (secondo lo Studio tributario n. 1011-2013/T del Consiglio nazionale del notariato diffuso ieri) l'interpretazione secondo cui il nuovo comma 3 dell'articolo 10, Dlgs 23/2011 va letto nel senso che sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa ridotta di euro 50 tutti gli atti per i quali direttamente o indirettamente si applica l'articolo 1 della Tariffa, e quindi anche per i conferimenti d'immobili non strumentali in società.
Fonte: Il sole 24 ore autore Angelo Busani

Commenti