Dal 1° febbraio al via l’F24 per le imposte di registrazione dei contratti di locazione

L’Agenzia delle Entrate rende operative le disposizioni previste dal DM 8 novembre 2011
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di ieri (prot. n. 2013/554), è stata prevista l’estensione delle modalità di versamento con F24 ELIDE alle somme dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili
Tale provvedimento è stato emanato in applicazione del DM 8 novembre 2011, il quale ha esteso le modalità di versamento unitario stabilite dall’art. 17 del DLgs. n. 241/97, tra l’altro, anche ai pagamenti dell’imposta di registro, rinviando ad un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate le modalità e i termini per l’attuazione, anche progressiva, delle relative disposizioni.
Nello specifico, il provvedimento in commento stabilisce che a partire dal 1° febbraio 2014 l’imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l’imposta di bollo, le relative sanzioni ed interessi, connesse alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili sono versate mediante il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE). Tale modello è reperibile nella sezione “Strumenti – Modelli” del sito www.agenziaentrate.gov.it e, dal 1° aprile 2014, anche presso gli sportelli di banche, poste e agenti della riscossione.
Con risoluzione dell’Agenzia delle Entrate saranno poi istituiti i codici tributo da utilizzare per i suddetti versamenti e saranno impartite le istruzioni per la compilazione dei modelli di pagamento.
Il modello di pagamento F24 ELIDE deve essere presentato dai soggetti titolari di partita IVA esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate e del sistema bancario e postale. I soggetti non titolari di partita IVA, oltre alla modalità telematica, possono presentare il modello F24 ELIDE anche presso gli sportelli delle banche aderenti alla convenzione regolante lo svolgimento del servizio di riscossione dei modelli F24, delle Poste Italiane S.p.A. e degli agenti della riscossione.
Possibile utilizzo del modello F23 fino al 31 dicembre
Viene, poi, dettata una disciplina specifica per un “periodo transitorio”. Infatti, per evitare di disorientare i contribuenti e per consentire agli intermediari di disporre del tempo necessario per l’adeguamento delle procedure attualmente in uso alle nuove modalità di pagamento, sino al 31 dicembre 2014 è possibile utilizzare ancora il modello F23, in alternativa al modello F24, per il versamento dei tributi di cui al provvedimento in esame.
Soltanto a partire dal 1° gennaio 2015 i suddetti versamenti dovranno essere effettuati esclusivamente con il modello F24 ELIDE.
È, inoltre, precisato che i versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate sono effettuati esclusivamente con il tipo di modello di pagamento allegato o indicato nell’atto stesso.
Fonte: Eutekne

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