Dal 2014 esclusione IMU solo per le abitazioni principali

Il nuovo tributo per i servizi indivisibili TASI si applica invece a tutti i fabbricati posseduti a qualsiasi titolo, compresa l’abitazione principale
La legge di stabilità per l’anno 2014 (L. 27 dicembre 2013 n. 147) contiene alcune importanti novità in materia di imposta municipale propria (IMU).
Tra le altre cose, si evidenzia che a decorrere dal 2014 è modificato il presupposto impositivo dell’imposta: le abitazioni principali e le relative pertinenze (ad eccezione di quelle accatastate nelle categorie di maggior pregio), infatti, non saranno più assoggettate all’IMU.
Di contro, a partire dal 1° gennaio 2014, il nuovo tributo per i servizi indivisibili (TASI), la cui base imponibile è la stessa prevista per l’applicazione dell’IMU di cui all’art. 13 del DL 201/2011 (conv. L. 214/2011), si applica a tutti i fabbricati posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’IMU.
Ma vediamo nello specifico quali sono le principali novità che hanno interessato l’imposta municipale propria.
Anzitutto, nel comma 707 lett. a), b), c) e d) dell’art. 1 della L. n. 147/2013, è disposto che l’IMU è applicata, a regime a decorrere dal 2013, in tutti i Comuni sul territorio nazionale (l’art. 13 del DL n. 201/2011 prevedeva che l’IMU fosse istituita in via sperimentale dall’anno 2012 e fino al 2014 e che la sua applicazione a regime decorresse dal 2015).
A decorrere dal 2014, inoltre, l’imposta non è più dovuta per le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle unità immobiliari “di lusso”, censite nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Per tutte le altre tipologie di immobili, quindi, l’IMU dovrà essere pagata anche per quest’anno nei modi e termini ordinari (salvo futuri interventi normativi modificativi della disciplina).
I proprietari o titolari di diritti reali degli immobili “di lusso” (A/1, A/8 e A/9) adibiti ad abitazione principale, pertanto, continueranno a pagare l’imposta. In questi casi, l’aliquota rimane quella dello 0,4% (modificabile, in aumento o in diminuzione, da parte dei Comuni sino a 0,2 punti percentuali) con la detrazione di 200 euro (la detrazione, lo si ricorda, si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP). I Comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. A decorrere dall’anno 2014, invece, è stata eliminata la maggiorazione della detrazione pari a 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni.
I Comuni possono assimilare all’abitazione principale l’unità immobiliare:
- posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (per tale fattispecie l’assimilazione all’abitazione principale era già stata prevista dall’art. 4, comma 5, lett. f) del DL 16/2012);
- posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (anche per detta fattispecie l’assimilazione era già stata prevista dalla citata lett. f);
- concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. In questo caso gli enti locali possono prevedere che l’agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in Catasto non eccedente il valore di 500 euro oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta assimilazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
Niente IMU per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali
Il comma 707, lett. b), n. 3) dell’art. 1 della L. 147/2013, inoltre, stabilisce che, a decorrere dal 2014, l’IMU non è dovuta per:
- gli alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal DM 22 aprile 2008;
- un unico immobile (iscritto o iscrivibile nel Catasto come unica unità immobiliare) posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia, dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ai sensi del successivo comma 708, a decorrere dall’anno 2014 sono esenti dall’IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3-bis del DL n. 557/93 (conv. L. n. 133/94).
Sempre a decorrere dal 2014, inoltre, il coefficiente moltiplicatore di cui all’art. 13 comma 5 del DL n. 201/2011 (conv. L. n. 214/2011) per la determinazione della base imponibile dell’IMU dei terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da un coltivatore diretto o da un imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola, è ridotto da 110 a 75 (lo stabilisce l’art. 1, comma 707, lett. c) della L. n. 147/2013).
Fonte: Eutekne autore Arianna Zeni

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