Durata fiscale ridotta per i leasing dal 2014

La legge 147/2013 ha introdotto modifiche sulla durata ai fini fiscali dei contratti di leasing stipulati dal 1° gennaio 2014.
- Per le imprese la durata minima per i contratti riguardanti i beni mobili viene ridotta dai 2/3 del periodo di ammortamento a 1/2 del medesimo periodo. Resta invece invariata la regola di deducibilità, pari al periodo di ammortamento, per gli autoveicoli non strumentali e non assegnati ai dipendenti. Mentre per gli immobili la durata minima del contratto è diventata di 12 anni.
- Per i professionisti cambiano solo le regole dei leasing immobiliari che devono avere, anche in questo caso, una durata minima di 12 anni mentre restano invariate le altre disposizioni.
Per i beni mobili delle imprese, quindi, si potranno verificare tre situazioni.
e Leasing con una durata contrattuale pari alla metà del periodo di ammortamento: si avrà così una deduzione integrale dell'importo imputato a conto economico ottimizzando il beneficio.
r Leasing con durata contrattuale superiore alla metà del periodo di ammortamento: l'importo deducibile sarà quello del conto economico e quindi la deduzione fiscale sarà rallentata in quanto avrà quale criterio guida quello contabile e di bilancio.
t Leasing con durata contrattuale inferiore alla metà del periodo di ammortamento: l'importo imputato a conto economico dovrà essere ripreso in parte in quanto la quota deducibile sarà quella del periodo minimo previsto dalla norma e cioè la metà del tempo di ammortamento. Sul punto, la circolare 17/E del 2013 evidenzia come «i canoni non dedotti alla scadenza debbano trovare riconoscimento fiscale mediante variazioni in diminuzione, pari all'importo annuale del canone fiscalmente deducibile, da apportare fino al completo riassorbimento dei valori fiscali sospesi». 
Ora la circolare 2/2014 di Assilea ha osservato che un'eventuale novazione di un contratto di leasing già in essere, che dovesse avvenire dopo il 1° gennaio 2014, determina un nuovo contratto che potrà, quindi, applicare la nuova e più favorevole disciplina. Tuttavia, alla luce della giurisprudenza della Cassazione, l'obbligazione originaria va sostituita con una nuova con oggetto diverso ovvero con controparti diverse e deve risultare in modo evidente la volontà di estinguere l'obbligazione precedente.
Fonte: il sole 24 ore

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