Impianti fotovoltaici: sintesi della circolare 36/E/2013

Con la Circolare n. 36/E del 19.12.2013 l'Agenzia delle Entrate ha esaminato i molteplici aspetti tributari e catastali relativi agli impianti fotovoltaici.
Immagine FiscoeTasse
L'Amministrazione finanziaria interviene per chiarire la qualificazione mobiliare o immobiliare degli impianti fotovoltaici e le conseguenze che ne derivano in materia catastale e tributaria (imposte dirette, IVA e imposte di registro e catastali). In passato c’e’ stata molta confusione e contrasti tra le Circolari dell'Agenzia del Territorio e dell'Agenzia delle Entrate. Con la Circolare n. 36/E del 19.12.2013 l’Agenzia delle Entrate si “allinea” alla prassi dell’Agenzia del Territorio.
Catasto
Per decidere come comportarsi occorre innanzitutto verificare cosa e’ stato fatto in catasto. In generale gli immobili che ospitano i pannelli fotovoltaici sono considerati come una centrale elettrica, quindi vanno accatastati come D1-opifici e catastalmente aumenta la loro rendita catastale.
Ma se l’impianto FVoltaico e’ sul tetto o su area pertinenziale al capannone (es.: sul parcheggio coperto) non c’e’ nessun obbligo di accatastarli come unita’ immobiliari autonome, essendo impianti pertinenziali agli immobili.
C’e’ pero’ l’obbligo di denunciare la variazione catastale (e di pagare piu’ ICI-IMU) allorquando, a seguito dell’impianto, il valore del capannone o la redditivita’ ordinaria del capannone aumenta di almeno il 15%.
 Aspetti fiscali
Cio’ che risulta al Catasto ora diventa rilevante anche ai fini fiscali in quanto abbiamo due comportamenti differenti a seconda che l’impianto FVoltaico sia considerato Immobile o Mobile.
 a) Immobile
Secondo la Circ. 36/E l’impianto fotovoltaico e’ considerato IMMOBILE se:
Viene autonomamente accatastato come D1 opificio (es.: se si costruisce l’impianto FVoltaico su un terreno non pertinenziale adiacente al capannone);
Oppure se abbiamo l’obbligo di denunciare la variazione catastale perche’, come sopra visto, ci aumenta il valore o la redditivita’ del fabbricato di almeno un 15%.
Imposte Dirette: l’ammortamento 2013 sara’ del 4% se l’impianto e’ accatastato autonomamente, tenendo conto che il terreno non si ammortizza e pertanto va scorporato secondo le vecchie regole (lo scorporo e’ al 30%); sara’ invece uguale all’aliquota d’ammortamento dell’immobile se non accatastato autonomamente.
 Iva: l’acquisto o la realizzazione di un impianto FV, nonche’ l’acquisto dei singoli pannelli, sconta l’Iva al 10% ex art. 127-quinquies, sexies e septies Tab. A Parte Terza Dpr 633/72. Anche la prestazione di realizzazione dell’impianto sconta l’Iva al 10%.
La cessione dell’impianto FV considerato Immobile (es.: vendita del terreno sul quale insiste l’impianto FV) e’ assimilata alla cessione dell’immobile strumentale, quindi e’ come se si vendesse un opificio D1, percio’ e’ una cessione esente Iva, salvo opzione per l’Iva ed in tal caso scatta il reverse charge. Se soggetto ad Iva sconta il registro in misura fissa ma il 4% di ipocatastali. Se non soggetto ad Iva sconta il 9% di registro + € 100 di ipocatastali.
Attenzione perche’ le prestazioni di servizi (es.: costruzione, manutenzione o riparazione impianto FV) hanno il reverse charge in presenza di un appaltatore e di un subappaltatore, come se fossero interventi sugli immobili.
 b) Mobile
L’impianto FVoltaico e’ invece considerato bene MOBILE se:
Non supera i 3 KW per ogni unita’ immobiliare servita;
Se la sua potenza non supera 3 volte il numero delle unita’ immobiliari servite;
Se installato al suolo il volume occupato dall’area dell’impianto non supera determinati limiti.
In questo caso l’impianto fotovoltaico e’ ammortizzato al 9%.
E’ chiaro che sono tali gli impianti fotovoltaici di piccola dimensione.
 Iva: l’acquisto o la realizzazione di un impianto FV, nonche’ l’acquisto dei singoli pannelli, sconta l’Iva al 10% ex art. 127-quinquies, sexies e septies Tab. A Parte Terza Dpr 633/72. Anche la prestazione di realizzazione dell’impianto sconta l’Iva al 10%.
Se l’impianto FV viene ceduto si applica l’Iva del 10%.
 c) Impianto FV costruito su bene di terzi (es.: sul tetto del capannone in affitto)
Se l’impianto e’ asportabile senza grossi problemi, allora si iscrive in bilancio tra le Immobilizzazioni materiali e lo si ammortizza al 9%.
Se non lo e’, il costo va considerato come una Spesa su beni di terzi, tra le Immobilizzazioni immateriali e si ammortizza in funzione della durata contrattuale della locazione. L’Iva si detrae ma non puo’ essere oggetto di rimborso.
 d) Impianto FV in leasing
Se considerato bene immobile, segue la regola generale dei leasing immobiliari e sconta l’1% di registro anche se assoggettati ad Iva. I canoni di leasing (come le locazioni di immobili strumentali) sarebbero esenti da Iva salvo opzione per l’assoggettamento ad Iva (che e’ la normalita’). Come Iva si applica il 10% in quanto (art. 16/633) ai leasing si applica la medesima aliquota prevista per la cessione dei beni. Quindi si applica il 10% anche al riscatto ed alle prestazioni di servizi.
 Se considerato bene mobile si segue la regola generale dei leasing mobiliari e sono assoggettati ad Iva 10% in quanto (art. 16/633) ai leasing si applica la medesima aliquota prevista per la cessione dei beni. Quindi si applica il 10% anche al riscatto ed alle prestazioni di servizi.
 e) Impianto FV costruito su terreno di terzi in diritto di superficie
Se il diritto di superficie e’ a tempo determinato non si fa lo scorporo del terreno non ammortizzabile, se a tempo indeterminato si (30%).
Societa’ di comodo
Nel calcolo delle societa’ di comodo si puo’ comunque invocare la disapplicazione del regime in quanto normalmente i prezzi di vendita dell’energia non sono liberi.
Tuttavia il calcolo va fatto e l’impianto FV ha la percentuale del 6% e la redditivita’ del 4,75%, a prescindere che sia considerato bene Immobile o Mobile.
 Ricavi da impianto FV
Dal 1° al 4° Conto Energia abbiamo due ricavi:
La tariffa incentivante, che e’ un contributo per 20 anni su tutta l’energia prodotta;
Il prezzo di vendita dell’energia prodotta e non consumata ceduta al GSE.
Il 5° Conto Energia ha due tipologie di ricavi ma diversi:
La tariffa premio sull’energia prodotta e auto consumata, che e’ un contributo;
La tariffa onnicomprensiva sull’energia ceduta al GSE.
I contributi erogati, cioe’ la tariffa incentivante e la tariffa premio, sono ricavi, scontano la ritenuta 4% e sono fuori campo Iva. Il prezzo di vendita e la tariffa onnicomprensiva invece sono corrispettivi di vendita energia, come tali soggetti ad Iva.
Fonte: Fisco e tasse. com Dott. Sergio Massa

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