IVA cooperative sociali: confermata l’aliquota al 4%

I commi da 488 a 490 dell’articolo 1 della Legge di stabilità 2013 (L. 228/2012) avevano modificato la disciplina, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle cooperative e dai loro consorzi, contenuta nel n. 41-bis della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. 
In particolare: 
- il co. 488 prevedeva la soppressione del n. 41-bis della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 633/72, che sanciva l'applicazione dell'Iva al 4% sulle prestazioni sociali, sanitarie e assistenziali, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di appalti o convenzioni in genere, a favore di persone in situazioni di svantaggio sociale; 
- sempre la medesima disposizione alla lettera b) l’applicazione dell’aliquota del 10% sulle prestazioni sociali, sanitarie e assistenziali, ma solo quando rese da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di appalti o convenzioni; 
- il co. 489, art. 1, L. 228/2012 prevedeva altresì “489. All'articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo e il secondo periodo sono soppressi”. Con la citata disposizione veniva soppressa, in sostanza, la normativa che consentiva alle cooperative sociali di scegliere se applicare l'aliquota del 4% oppure il trattamento di esenzione; 
- in base alle disposizioni del co. 490, art. 1, L. 228/2012 (Legge di Stabilità per il 2013) “le disposizioni dei commi 488 e 489 si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013”. 
La Legge di Stabilità per il 2014 - La Legge di Stabilità 2014 è intervenuta nuovamente sul tema e, in particolare, il co. 172, dell’art. 1, della L. 147/2013 dispone quanto segue: “172. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i commi 488 e 489 sono sostituiti dal seguente: 
«488. In vista della riforma dei regimi IVA speciali dell'Unione europea previsti dalla direttiva 112/2006/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, il numero 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica alle società cooperative e loro consorzi diversi da quelli di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381»”. 
In sostanza, si sancisce: 
- l’abrogazione dei commi 488 e 489 della legge di stabilità per il 2013 (L. 228/2012); 
- il ripristino dell’aliquota IVA agevolata del 4% o, in alternativa, il regime di esenzione sulle prestazioni sociali, sanitarie e assistenziali, rese da cooperative sociali e loro consorzi (ex L. 381/1991). 
Gli effetti dell’intervento Legislativo - L’effetto di tale intervento, con decorrenza 1° gennaio 2014, è che le cooperative sociali ex L. 381/1991 possono applicare alternativamente l’IVA al 4% o il trattamento di esenzione per le prestazioni sociosanitarie (recentemente confermato dalla R.M. 93/E/2013). 
Inoltre, non viene più in evidenza la possibilità di applicare l'aliquota 10% per le cooperative diverse da quelle sociali, data la soppressione contestuale del numero 127-undevicies) della tabella A, parte III, D.P.R. 633/1972 prima previsto per le cooperative sociali e non recuperato per le cooperative ordinarie. Dunque, altro effetto è l’applicazione dell’aliquota ordinaria per le altre cooperative.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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