La rivalutazione aiuta il bilancio

Il costo della sostitutiva e il rinvio della deducibilità limitano i vantaggi fiscali
Rivalutazione dei beni di impresa con occhi puntati sui benefici civilistici immediati. L'elevato costo dell'imposta sostitutiva unito al rinvio al 2016 della deducibilità dei maggiori valori attenua fortemente le opportunità fiscali derivanti dalla rivalutazione disposta dalla legge di Stabilità (legge 147/2013). L'adeguamento dei valori genera indubbi vantaggi per chi pianifica vendite di beni plusvalenti a partire dal 2017.
Appeal fiscale in calo
Le società che stanno procedendo alla chiusura dei conti del 2013 devono cominciare a vagliare, già dalle prossime settimane, la possibilità di rivalutare i cespiti o le partecipazioni di controllo, secondo quanto previsto dalla legge 147/2013. Anche se la rivalutazione è l'ultima scrittura contabile da effettuare, dopo lo stanziamento degli ammortamenti, l'analisi da svolgere per decidere se, e per quali importi, adeguare gli importi dei beni aziendali può essere lunga e complessa e deve dunque partire per tempo. Per i ritardatari, va comunque ricordato che, secondo l'opinione prevalente, la rivalutazione configura una particolare esigenza che legittima il rinvio a fine giugno della convocazione dell'assemblea di bilancio (Assonime, circolare 30/2009).
Questa rivalutazione, a differenza di quella del 2008 che riguardava solo gli immobili, prevede obbligatoriamente il pagamento dell'imposta sostitutiva. Non è dunque possibile, se si decide di incrementare i valori di bilancio, farlo solo civilisticamente. La misura dell'imposta, pari al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per gli altri beni (terreni, partecipazioni e fabbricati non strumentali), è, inoltre, assai più elevata di quelle previste dagli ultimi provvedimenti. La precedente rivalutazione generalizzata, introdotta dalla legge 266/2005, aveva infatti fissato al 12% l'onere per i beni ammortizzabili, a fronte di aliquote ordinarie (Ires e Irap) pari, all'epoca, al 37,25%, contro il 31,4% attuale. Il differenziale di imposte (ordinaria meno sostitutiva), che misura il vantaggio fiscale dell'adeguamento, è dunque passato dal 25% (2005) al 15% (2013).
Vantaggi di bilancio
I benefici che si possono trarre dal provvedimento sono dunque prevalentemente di natura civilistica. La norma, per le imprese che hanno importi di bilancio sottostimati, consente infatti di far emergere maggiore patrimonio netto (attraverso l'iscrizione della riserva di rivalutazione) da utilizzare sia per la copertura di perdite (evitando l'insorgenza di situazioni di abbattimento del capitale e la richiesta di nuovi apporti dei soci), sia per migliorare la propria posizione nei confronti dei terzi e del sistema creditizio. Nel bilancio 2013, tra l'altro, il vantaggio della rivalutazione è doppio: all'aumento del patrimonio netto si affianca infatti lo stanziamento di ammortamenti sui valori ante rivalutazione (Oic 3/2009), senza dunque particolari penalizzazioni del conto economico.
La scarsa convenienza fiscale deriva, oltre che dall'onere per l'imposta sostitutiva, dal rinvio al 2016 della rilevanza fiscale dei maggiori valori. Fino a quell'anno, dunque, gli ammortamenti sulla rivalutazione non saranno deducibili. Potrebbero avere un grande interesse a rivalutare i beni, immobili in particolare, quelle società che prevedono di dismettere le attività (a partire, però, dal 2017, in quanto vendite anteriori fanno perdere efficacia alla rivalutazione) realizzando rilevanti plusvalenze. Se si pensa anche di chiudere l'impresa, occorre valutare un ulteriore costo (10%) per l'affrancamento della riserva in sospensione, problema che non si pone invece per le società in contabilità semplificata (che possono trasferire ai soci le somme corrispondenti alla rivalutazione senza oneri per i soci).
Effetti collaterali
Altri possibili effetti da considerare nella scelta sono l'impatto della rivalutazione sull'Ace e sulla disciplina delle società non operative. La riserva di rivalutazione aumenta, già dal 2013, la base Ace delle società di persone (per le quali tutto il patrimonio netto è agevolato), con un beneficio immediato (deduzione del 3% dall'imponibile) nel versamento dell'Irpef dei soci del 16 giugno prossimo. L'incremento patrimoniale non dovrebbe invece avere efficacia per l'incentivo delle società di capitali, trattandosi di posta valutativa e soggetta a vincoli di distribuzione (Assonime, circolare 17/2012). Dal 2016, poi, i maggiori valori faranno alzare i proventi minimi delle società di comodo; nel calcolo della media (2014-2015-2016), come ha chiarito la risoluzione 101/E/2013, i due anni precedenti avranno però come base gli importi ante adeguamento.
Fonte: Il sole 24 ore autore Luca Gaiani 

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