La semplificata esclude l'invio

Confermato l'esonero per le imprese che non hanno conto corrente dedicato
Nessuna comunicazione per i beni concessi in uso da società di persone se il reddito del socio è assorbito dai costi indeducibili che gli vengono imputati per trasparenza. Il chiarimento giunge dalle risposte alle Faq rese note ieri dall'agenzia delle Entrate sul proprio sito internet in vista della scadenza di fine mese.
L'esonero da comunicazione per le imprese semplificate non dotate di conti dedicati non si estende, in nessun caso, alle società che adottano la contabilità ordinaria.
Come già per lo spesometro, l'agenzia delle Entrate integra le istruzioni delle comunicazioni relative ai beni concessi in uso ai soci e ai finanziamenti da questi erogati alle società, mediante la pubblicazione nel sito internet delle risposte ai quesiti più frequenti posti dagli operatori.
Viene in primo luogo chiarita la portata di una passaggio delle istruzioni ai modelli che aveva suscitato più di un interrogativo. L'Agenzia conferma che non sono tenute alla comunicazione dei finanziamenti dei soci, le società in contabilità semplificata che non hanno istituito un conto corrente dedicato alla attività di impresa. 
A differenza di quanto era stato indicato nelle istruzioni (che andrebbero dunque opportunamente corrette), viene precisato nelle Faq che questo esonero non vale per le imprese in contabilità ordinaria, le quali dovranno in ogni caso effettuare la comunicazione, in presenza dei presupposti oggettivi. 
La comunicazione dei beni deve essere effettuata, come sottolinea un quesito posto all'agenzia delle Entrate, solo in presenza di un reddito tassabile in capo al socio (che deve dunque aver formato oggetto di dichiarazione nel quadro RL del modello Unico 2013) e derivante dalla differenza tra valore normale del diritto di utilizzo e corrispettivo previsto.
Le Faq chiariscono che nessuna comunicazione deve invece essere trasmessa (oltre che nei casi in cui il corrispettivo è almeno pari al valore di mercato dell'utilizzo) da parte delle società di persone (o delle Srl trasparenti) se non emergono differenze tra il corrispettivo pattuito, incrementato della quota di costi indeducibili attribuita al socio per trasparenza, e il corrispondente valore normale. In questi casi, infatti, come precisato dalla circolare 36/E/2012, nessun reddito diverso deve essere dichiarato dal socio.
Per le società con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, la comunicazione (sia per i beni che per i finanziamenti) deve riguardare l'esercizio fiscale e non l'anno. In particolare, la prima comunicazione da effettuare riguarderà l'esercizio successivo a quello in corso al 18 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge che ha istituito l'adempimento.
In particolare, per le società con esercizio sfalsato, scade a fine mense l'invio della prima comunicazione se relativa a un periodo di imposta chiuso nel 2012 (per esempio: esercizio chiuso al 31 ottobre 2012), mentre va ad aprile 2014 quella relativa ad esercizi (successivi a quello in corso al 18 settembre 2011) chiusi invece nel 2013 (per esempio: esercizio chiuso il 30 giugno 2013). 
Le Faq precisano infine che la comunicazione deve contenere intercalari distinti per i finanziamenti e per gli apporti e che in caso di più versamenti occorre indicare la data dell'ultimo di essi.
Nessun chiarimento giunge invece sul tema delle rinunce a precedenti finanziamenti che si ritiene dunque non vadano mai comunicate come indicato. 
Fonte: Il sole 24 ore autore Luca Gaiani

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