Le imposte di registrazione dei contratti di locazione trovano i codici tributo

Dal 1° febbraio saranno utilizzati con l’F24 ELIDE (Versamenti con Elementi Identificativi) per versare imposta di registro e di bollo, tributi speciali e compensi, sanzioni e interessi
Con la Risoluzione 14/E del 24 febbraio l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per versare, con “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE) le somme dovute per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 3 gennaio scorso, infatti, ha stabilito che a partire dal 1° febbraio 2014 l’imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l’imposta di bollo e le relative sanzioni ed interessi, connesse alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili siano versate mediante, appunto, il modello F24 ELIDE. Il provvedimento era stato emanato in applicazione del DM 8 novembre 2011, che aveva esteso le modalità di versamento unitario stabilite dall’art. 17 del DLgs n. 241/97, tra l’altro, anche ai pagamenti dell’imposta di registro rimandando a successivo provedimento modalità e termini di attuazione.
La ris. 14/2014, ora, ha fornito le istruzioni per compilare correttamente il modello di versamento e ha istituito i codici tributo da utlizzare esclusivamente nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” da “1500” a “1510”, che riguardano l’imposta di registro (per prima registrazione, per annualità successive, per cessioni del contratto, per risoluzioni del contratto, per proroghe del contratto), l’imposta di bollo, i tributi speciali e compensi, e per sanzioni e interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione e tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.
Inoltre, per consentire la corretta identificazione nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” del soggetto quale “controparte” del contratto, l’Amministrazione finanziaria ha istituito il codice identificativo “63” denominato “Controparte”.
Infine, per consentire il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni, emessi dagli Uffici, e da utliizzare esclusivamente nel modello F24 ELIDE, con la ris. 14/2014 l’Agenzia delle Entrate ha istituito anche i codici da “A135” ad “A138”.
Oltre al pagamento tramite F24 ELIDE, è possibile – fino al 31 dicembre 2014 – versare le somme tramite il modello F23. Soltanto a partire dal 1° gennaio 2015 i versamenti dovranno essere effettuati esclusivamente con il modello F24 ELIDE.
Modello dal 1° aprile anche presso banche, poste e agenti di riscossione
Il modello F24 ELIDE deve essere presentato dai soggetti titolari di partita IVA esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate e del sistema bancario e postale. I soggetti non titolari di partita IVA, oltre alla modalità telematica, possono presentare il modello F24 ELIDE anche presso gli sportelli delle banche aderenti alla convenzione regolante lo svoglimento del servizio di riscossione dei modelli F24, delle Poste Italiane S.p.A. e degli agenti della riscossione. Il modello, attualmente reperibile sul sito dell’Agenzia, sarà poi dal 1° aprile 2014 disponibile anche presso gli sportelli di banche, poste e agenti di riscossione. 
Fonte: Eutekne 

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