Le varie ipotesi di compensazione e gli adempimenti connessi

IPOTESI 1
Credito 2013 di qualunque importo (e senza che ci sia distinzione di tributo) destinato esclusivamente alla compensazione verticale (*), ossia con riferimento alla medesima imposta: nessun obbligo (neppure l'esposizione esplicita nel mod. F24). Questa compensazione non incide neppure sul limite generale che l'articolo 9, comma 2, del Dl 35/2013 ha innalzato, a partire dal 2014, a 700.000 euro (per i crediti d'imposta da quadro RU apposite norme sono state dettate con l'articolo 1, commi 53-57, legge 244/2007, interpretate dalla risoluzione n. 9/DF/2008).
Disponibilità all'utilizzo: dal 1° gennaio 2014.
IPOTESI 2
Credito 2013 fino a 5.000 euro (non importa se Iva, Irpef o altro) destinato alla compensazione orizzontale, ossia con riferimento ad altri tributi: nessun obbligo tranne quello di esposizione della compensazione nel modello F24 (uso dell'apposito canale telematico solo suggerito per Iva: circolare n. 1/E/2010).
Disponibilità all'utilizzo: dal 1° gennaio 2014.
IPOTESI 3
Credito annuale Iva 2013 fino a 15.000 euro destinato alla compensazione orizzontale.
Obblighi:
8esposizione della compensazione nel modello F24
8utilizzo dell'apposito canale telematico delle Entrate per l'utilizzo eccedente i 5.000 euro (almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione)
8preventiva presentazione della dichiarazione Iva (senza visto) per la parte di utilizzo eccedente i 5.000 euro
Disponibilità all'utilizzo: dal 1° gennaio 2014 per i primi 5.000 euro. Dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione Iva per l'importo eccedente (regola analoga se il credito, trimestrale, deriva da modello TR).
IPOTESI 4
Credito Irpef/Ires/Irap 2013 fino a 15.000 euro destinato alla compensazione orizzontale.
Obblighi: nessuno, ad eccezione di quello di esposizione della compensazione all'interno del modello F24.
Disponibilità all'utilizzo:dal 1° gennaio 2014.
IPOTESI 5
Credito annuale IVA 2013 superiore a 15.000 euro destinato alla compensazione orizzontale.
Obblighi:
8esposizione della compensazione nel modello F24 8utilizzo dell'apposito canale telematico delle Entrate per l'utilizzo eccedente i 5.000 euro (almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione)
8obbligo della preventiva presentazione della dichiarazione Iva (senza visto) per l'utilizzo eccedente i 5.000 euro (regola analoga per credito, trimestrale, emergente dal modello TR)
8obbligo della preventiva presentazione della dichiarazione Iva (con visto di conformità) per l'utilizzo eccedente i 15.000 euro (no se credito emergente da modello TR)
Disponibilità all'utilizzo: dal 1° gennaio 2014 per i primi 5.000 euro. Dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione Iva per l'importo eccedente (sopra i 15.000 euro solo se la dichiarazione è munita di visto di conformità).
IPOTESI 6
Credito Irpef/Ires/Irap 2013 superiore a 15.000 euro destinato alla compensazione orizzontale.
Obblighi:
8esposizione della compensazione nel mod. F24
8(attualmente) nessun utilizzo obbligatorio dell'apposito canale telematico delle Entrate
8nessun obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione riportante il credito (si attende la conferma delle Entrate)
8ottenere il rilascio sulla dichiarazione riportante il credito del visto di conformità
Disponibilità all'utilizzo: dal 1° gennaio 2014 (confidando sull'ottenimento del "visto" nonostante l'assenza di chiarimenti sulle verifiche necessarie).
IPOTESI 7
Credito Irpef/Ires/Irap residuo 2012: 30.000 euro. Credito Iva residuo 2012 (proveniente da dichiarazione già vistata): 25.000 euro. Credito Irpef/Ires/Irap 2013 superiore a 15.000 euro destinato a compensazione orizzontale. Credito Iva 2013: 4.000 euro destinato alla compensazione verticale.
Obblighi:
8per le compensazioni non verticali, esposizione della compensazione nel modello F24
8(attualmente) nessun utilizzo obbligatorio dell'apposito canale telematico delle Entrate, se non per l'utilizzo in compensazione orizzontale del residuo credito Iva 2012
8nessun obbligo della preventiva presentazione delle dichiarazioni riportanti i crediti 2013 (si attende la conferma delle Entrate)
8ottenere il visto di conformità sulla dichiarazione Irpef/Ires/Irap 2013 riportante il credito
Disponibilità all'utilizzo: dal 1° gennaio 2014 (confidando, per l'IRPEF/IRES/IRAP sull'ottenimento del "visto" nonostante l'assenza di qualunque chiarimento sulle verifiche necessarie per rilasciarlo).
- Nota generale: la compensazione è comunque sempre soggetta a sanzione (del 50%) se effettuata in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo scaduti (e non sospesi) di importo superiore a 1.500 euro (articolo 31 Dl 78/2010 e successivo Decreto Mef 10 febbraio 2011). Secondo le istruzioni dell'Agenzia (circolare n. 13/E/2011), in questo caso occorre sempre dare precedenza al pagamento (anche in compensazione) dell'intero debito iscritto a ruolo. (*) Secondo la circolare n. 29/E/2010 soggiacciono alle stesse regole delle compensazioni orizzontali quelle che, pur riguardando il medesimo tributo, utilizzano un credito sorto successivamente per pagare un debito precedente (per esempio, debito Iva settembre 2013 ravveduto utilizzando in compensazione il saldo Iva a credito annuale 2013).
Fonte: Il sole 24 ore

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