Leasing a deduzione concentrata

Beni mobili con sconto possibile in metà del periodo di ammortamento
Ritorno al passato per il leasing. La legge di stabilità (legge 147/2013, articolo 1, commi da 162 a 166) ripristina la possibilità per le imprese di dedurre i canoni di locazione finanziaria in un arco temporale pari alla metà del periodo di ammortamento per i beni mobili (impianti, macchinari, attrezzature), ristabilendo di fatto il regime fiscale precedente al 2008
Anche per i contratti di leasing immobiliare viene meno la regola che voleva i canoni deducibili in un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo d'ammortamento tabellare, con un minimo di 11 e un massimo di 18 anni, in relazione all'attività esercitata dall'utilizzatore. Inoltre viene introdotta la possibilità di dedurre i canoni in un periodo forfettario non inferiore a 12 anni, a prescindere dal coefficiente di ammortamento applicabile. Resta invariato il periodo di deducibilità dei canoni di leasing di autoveicoli – diversi da quelli strumentali all'attività propria dell'impresa o concessi in uso promiscuo ai dipendenti – fissato in misura pari al periodo di ammortamento (quattro anni).
I passaggi
Il periodo di deducibilità va calcolato assumendo quale momento iniziale la data da cui decorre l'obbligo di pagamento dei canoni – tipicamente coincidente con la consegna o collaudo del bene – fino alla data prevista per l'esercizio del riscatto. 
Per determinare il periodo di deducibilità dei canoni relativi ai beni mobili, bisogna far riferimento ai coefficienti di ammortamento previsti per il settore di attività in cui opera l'impresa utilizzatrice, prescindendo dall'effettivo utilizzo del bene o dalla sua eventuale locazione a terzi (si veda la circolare 10/E/2006), salvo che l'utilizzatore operi nel noleggio. In questo caso si può "guardare" al sub-locatario a condizione che il bene venga impiegato per tutta la sua vita utile nel medesimo settore di attività (risoluzione 133/E/2010); non si tiene conto della riduzione a metà dei coefficienti tabellari per il primo esercizio (risoluzione 188/E/1988). 
Le nuove regole valgono per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2014 (data di entrata in vigore della legge di stabilità) e si inseriscono nel solco delle modifiche già apportate dall'articolo 4-bis del Dl 16/2012. Quest'ultimo, pur imponendo la deducibilità dei canoni di leasing in un periodo minimo, aveva cancellato il "prerequisito" della durata minima contrattuale, svincolando la deduzione dalla durata del contratto. 
Pertanto, nei contratti di leasing con durata pari o superiore a quella fiscale (metà del periodo di ammortamento per i beni mobili, 12 anni per gli immobili) la deduzione dei canoni seguirà la durata contrattuale e quindi le imputazioni a conto economico. Mentre nel leasing con durata inferiore al minimo fiscale le quote dei canoni eccedenti saranno riprese a tassazione durante la vita contrattuale, per essere poi dedotte in via extracontabile solo al termine del contratto, nei limiti dell'importo massimo deducibile annualmente (circolare 17/E del 29 maggio 2013).
Le modifiche al periodo di deducibilità dei canoni non hanno impatti sull'Irap: l'imponibile si basa, infatti, sulle risultanze del conto economico e l'intero canone imputato in bilancio secondo la durata effettiva del contratto – anche se inferiore alla durata fiscale – è integralmente deducibile. 
Gli interessi
Dall'importo del canone va comunque estrapolata la quota interessi, che risulterà totalmente indeducibile ai fini Irap e deducibile secondo le regole dell'articolo 96 del Tuir ai fini Ires. A tal proposito, la circolare 8/E/2009 aveva chiarito che – per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali - la quota interessi va determinata con i criteri forfetari previsti dal Dm 24 aprile 1988, ovvero imputando linearmente gli interessi previsti dal contratto lungo la durata del leasing. 
Qualora poi la durata contrattuale fosse inferiore alla durata fiscale, la quota interessi andrà quindi determinata in maniera diversificata tra Ires e Irap. Per le imposte sui redditi, gli interessi andranno spalmati lungo la durata contrattuale "fiscale", mentre per l'Irap occorre far riferimento alla durata contrattuale effettiva (circolare 17/E/2013). 
Le stesse considerazioni valgono per l'individuazione della quota di canone riferibile al terreno, ai fini dello scorporo, in caso di leasing immobiliare.
Fonte: il sole 24 ore autore Giacomo Albano Luca Miele
DURATA CONTRATTUALE PARI ALLA DURATA FISCALE
Gli effetti della diversa durata contrattuale del leasing rispetto a quella fiscale. Valori in euro
02|LA DEDUCIBILITÀ DEL CANONE
8Il canone annuo imputato a conto economico è pari a 100mila euro (ossia 1,2 milioni diviso 12) e sarà integralmente deducibile sia per l'Ires che per l'Irap
01|LO STABILIMENTO
Beta Spa stipula un contratto di leasing immobiliare della durata di 12 anni, per finanziare l'acquisto di un opificio dal costo di un milione di euro. I canoni sono fiscalmente deducibili in base alla durata del contratto
Il leasing prevede un prezzo di riscatto del 10% (100mila euro) e interessi complessivi che maturano sul finanziamento per 300mila euro
I canoni, incluso il maxicanone iniziale, ammontano quindi a 1,2 milioni di euro (900mila come quota capitale e 300 mila come quota interessi) come riepilogato nel prospetto in basso:
DURATA CONTRATTUALE INFERIORE ALLA DURATA FISCALE
01|CONTRATTO DECENNALE
Consideriamo le stesse condizioni di partenza dell'esempio precedente, ma la durata del contratto di leasing è pari a 10 anni
Sotto il profilo fiscale i canoni restano deducibili in 12 esercizi
02|IL CALCOLO PER L'IRES
Il canone annuo imputato a conto economico è pari a 120mila euro (ossia 1,2 milioni diviso 10)
L'importo massimo deducibile nel calcolo dell'Ires sarà pari a 100mila euro per 12 esercizi
Nei primi 10 esercizi l'impresa dovrà effettuare una variazione in aumento pari a 20mila euro per anno mentre negli ultimi due esercizi (11° e 12°) potrà recuperare l'importo fiscale "sospeso" di 200mila euro mediante variazione in diminuzione da effettuare nei limiti dell'importo massimo deducibile (100mila l'anno)
03|LA DEDUCIBILITÀ IRAP
L'intero importo del canone annuo pari a 120mila euro sarà integralmente deducibile nel calcolo dell'Irap
DURATA CONTRATTUALE SUPERIORE ALLA DURATA FISCALE
01|CONTRATTO DI 15 ANNI
Consideriamo le stesse condizioni di partenza del primo esempio ma la durata del contratto di leasing è pari a 15 anni
La deducibilità dei canoni di leasing immobiliare, in un periodo non inferiore a 12 esercizi, è sempre subordinata alla previa imputazione a conto economico
02|LA DEDUCIBILITÀ DEL CANONE
L'importo massimo deducibile corrisponderà al canone annuo imputato a conto economico pari a 80mila euro (1,2 milioni diviso 15) sia per quanto concerne l'Ires che per l'Irap

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