Legge di stabilita/2. Confermata l'imposta al 4%. Iva e coop sociali, per le attività sanitarie la chance esenzione

La legge di stabilità per il 2014 adotta una soluzione interlocutoria per il regime Iva delle prestazioni socio-sanitarie delle cooperative sociali, alle quali viene confermata – per le ipotesi a suo tempo previste – l'aliquota del 4%, concessa dal numero 41-bis della tabella A, parte II, Dpr 633/72 (legge Iva), «in vista della riforma dei regimi Iva speciali dell'Unione europea», in quanto era stato posto in evidenza che la concessione di questa aliquota era avvenuta dopo la data del 1° gennaio 1991, quando cioè non potevano essere inserite nuove voci con aliquota inferiore al 5 per cento.
Per le prestazioni delle cooperative sociali, la tabella delle aliquote ridotte nella direttiva prevede al punto 15) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi da parte di organismi di cui è riconosciuto il carattere sociale dagli Stati membri e che sono impegnati in attività di assistenza e di sicurezza sociale, nella misura in cui tali operazioni non siano esenti in virtù degli articoli 132, 135 e 136 della direttiva. La riforma dei regimi speciali, di cui parla la legge di stabilità, è tuttora in consultazione fino al 14 febbraio 2014 come legislazione sugli enti pubblici e sulle esenzioni di pubblico interesse, che comprendono sia quelle socio-sanitarie che didattiche.
In questo ambito la possibilità di optare per una aliquota ridotta in presenza di una situazione di esenzione, pur non essendo ancora formalizzata nella direttiva, è uno dei principali argomenti per uscire dall'impasse in cui sono caduti i servizi esenti, a cominciare da quelli finanziari, ma con ampie ricadute nei settori sanitari e socio-assistenziali.
In altri termini concedere l'esenzione e, di conseguenza, impedire la detrazione dell'Iva a monte, comporta un onere sul consumatore finale, più o meno comparabile con quello di una aliquota super-ridotta, con l'aggravante che l'Iva nasce ed è così definita nell'attuale direttiva, come un'imposta che non deve ostacolare le scelte organizzative delle imprese, ed in particolare quella tra produrre tutto in proprio piuttosto che affidarsi anche a servizi in outsourcing.
Le innovazioni recate dalla precedente legge di stabilità erano state illustrate dalla circolare 12/E del 3 maggio 2013, che aveva concluso per l'esistenza di una pluralità di regimi, in funzione della tipologia di cooperative, partendo dal presupposto della immediata abrogazione del numero 41-bis). Considerando che questa disposizione invece sopravvive per le cooperative della legge 381/91 la situazione conseguente alla nuova legge di stabilità dovrebbe essere pertanto la seguente:
- cooperative sociali e loro consorzi: aliquota 4% sia per le prestazioni rese direttamente al fruitore finale, sia in esecuzione di appalti o convenzioni; data la loro natura di Onlus dovrebbe essere prevista l'opzione per l'esenzione;
- cooperative Onlus, ma non ex lege 381/91: esenzione;
- altre cooperative: imponibilità ad aliquota ordinaria.
Non viene più in evidenza la possibilità di applicare l'aliquota 10% per le cooperative diverse da quelle sociali, data la soppressione contestuale del numero 127-undevicies) della tabella A, parte III, prima previsto per le cooperative sociali e non recuperato per le cooperative ordinarie.
Fonte: Il sole 24 ore autore Raffaele Rizzardi

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