Notifiche, il postino può suonare una sola volta

DOMANDA
In tema di notifica di avviso di accertamento, qual è la corretta procedura di notificazione mediante posta?
Il postino, recando il piego verde, ma non trovando nessuno presso l'abitazione, ha il dovere di depositare in cassetta postale l'avviso, informando il destinatario dell'avvenuto deposito presso l'ufficio postale mediante una ulteriore raccomandata a/r?
RISPOSTA
Per rispondere al lettore con un sì o con un no, diciamo subito che – se l'accertamento riguardava un tributo erariale (Irpef, Iva, imposte di registro e di successione) o l'Irap – la procedura corretta era quella da lui descritta, sotto pena di nullità della notificazione. Se l'accertamento riguardava un tributo locale (Ici, Tarsu), per la notifica bastava la raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento. Questa si è perfezionata con l'attestazione del postino del mancato recapito per assenza, anche temporanea, del destinatario, senza altro avviso. Questa conclusione può sembrare bizzarra, ma non è arbitraria, perché costituisce l'epilogo di una normativa prolissa e contraddittoria, che mette a dura prova anche i «tecnici» della materia. Per capacitarsene, occorre ripercorrere tutto l'iter normativo.
Le notifiche per posta sono regolate dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, concepita principalmente per la notificazione degli atti «giudiziari», nell'ambito di un processo «civile, amministrativo o penale» (articolo 1). Alla notificazione partecipano due pubblici ufficiali: l'ufficiale giudiziario nella fase di spedizione, e l'agente postale nella fase di consegna.
L'articolo 2 prescrive che la raccomandata venga fatta con l'uso di buste e di avvisi di ricevimento di colore verde. Molto accurata è la disciplina dell'attività che deve svolgere il postino quando il plico non è stato consegnato, o è stato consegnato a persona diversa dal destinatario. Costui ne viene sempre informato con un'altra raccomandata (detta perciò «informativa»), contenente l'invito a ritirare il plico presso l'ufficio postale (articolo 8) o presso il consegnatario (familiare; portiere). Il procedimento ideato per gli atti giudiziari è stato esteso, con alcuni accorgimenti, agli atti amministrativi (per esempio, violazioni al codice della strada). Fermo l'obbligo di usare buste e avvisi di ricevimento verdi, e ferma l'attività del postino in caso di mancata consegna al destinatario, la differenza, rispetto agli atti giudiziari, è che la spedizione non è affidata all'ufficiale giudiziario, e può essere curata «dall'ufficio che adotta l'atto stesso» (articolo 12, comma 1, legge 890/1982).Una vistosa deroga alle norme sulla notificazione degli atti amministrativi in generale (come disciplinata dall'articolo 12) riguarda «gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente». L'articolo 14, legge 890/1982 (come modificato dall'articolo 20, legge 8 maggio 1998, n. 146) prevede l'impiego di un «plico sigillato» (invece della busta e dell'avviso di ricevimento verdi), da «eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari» (senza l'intervento dell'ufficiale giudiziario). Poiché l'articolo 14, a differenza dell'articolo 12, non richiama «le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta», non richiama nemmeno l'articolo 8, quello che disciplina minuziosamente l'attività del postino in caso di consegna non fatta al destinatario.I problemi sorgono, però, quando lo stesso articolo 14 fa salve altre disposizioni. Escludendo quelle concernenti la notifica di cartelle esattoriali e di altri atti dell'Agente della riscossione (ai sensi del Dpr 29 settembre 1973, n. 602: materia estranea al quesito), l'articolo 14 fa salvo, nell'ambito delle imposte sui redditi, l'«articolo 60 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600», relativo alla «notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente». Avvisi d'accertamento.
La panoramica delle disposizioni che regolano la materia consente di giungere ad una prima conclusione, ma con l'avvertenza che il quesito si riferisce ad un «accertamento» generico, e non precisa di quale tributo si tratti. È perciò necessario procedere per gradi. L'articolo 60 del Dpr 600/1973 ha un ruolo centrale. Governa la notifica degli accertamenti delle imposte sui redditi (Irpef ed Ires). Ma fa capo ad esso anche la notifica degli accertamenti di altri tributi (per l'Iva, l'articolo 56 Dpr 633/1972; per l'imposta di registro, l'articolo 52 Dpr 131/1986; per l'imposta sulle successioni, l'articolo 49 Dlgs 346/1990; per l'Irap, l'articolo 25 Dlgs 446/1997). Fermandoci all'essenziale, l'articolo 60 comanda che la notificazione «è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile», e che i compiti dell'ufficiale giudiziario sono svolti «dai messi comunali o dai messi autorizzati dall'ufficio». Il rinvio agli articoli del codice di rito (137 e seguenti) include anche l'articolo 149 (notificazione a mezzo del servizio postale), e quindi le norme della legge 890/1982 relative alla notificazione degli atti giudiziari. Quanto alle notifiche per posta, l'articolo 60 si limita a precisare che «qualunque notificazione ... si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto» (ultimo comma, aggiunto dall'articolo 37, comma 27, lettera f), Dl 223/2006, quale evidente riflesso della sentenza della Corte costituzionale 26 novembre 2002, n. 477: questione però non pertinente al problema che affrontiamo). Riducendo ulteriormente all'osso le conclusioni, la notifica per posta degli accertamenti tributari dev'essere curata, nella fase di spedizione, da messi comunali o speciali (e non direttamente «dall'ufficio che adotta l'atto», come prevede l'articolo 12 legge 890/1982); devono essere usate buste e cartoline di ritorno verdi; il postino, in caso di mancata consegna al destinatario, deve informarlo con raccomandata «informativa». Si può anche convenire che alla notifica provveda direttamente l'ufficio (senza l'intervento del messo che, a dire il vero, non aggiungerebbe nulla in vista del buon fine dell'iter notificatorio); ma è da escludere in modo perentorio che la notifica possa avvenire con raccomandata a/r, nella forma prevista dall'articolo 14.
Fonte: l'esperto risponde quesito con risposta a cura di Ezio Maria Pisapia | 24/06/2013
Il Punto 
Per Ici e Imu «consegna» in modalità semplificata
La modalità semplificata, regolata dall'articolo 14 è esplicitamente ammessa per la notificazione degli avvisi d'accertamento in tema di tributi locali e, quindi, anche comunali (articolo 1, comma 161, legge. 27 dicembre 2006, n. 296; per un caso riguardante la Tosap, si veda anche Cassazione, 25 febbraio 2002, n. 2690). Supponiamo allora che l'accertamento non recapitato al lettore riguardasse l'Ici o la Tarsu. Il postino non ha trovato nessuno cui consegnare la raccomandata, né lo ha avvertito con la raccomandata «informativa», non richiesta per il recapito delle raccomandate ordinarie (Cassazione, n. 17598/ 2010). L'iter notificatorio non ha consentito al destinatario di difendersi, avendo appreso del provvedimento solo dopo che questo è divenuto definitivo e inoppugnabile, per mancato ricorso tempestivo. 
Balzano agli occhi due sperequazioni: la differenza di trattamento, rispetto alle notificazioni per posta degli accertamenti per le imposte sui redditi (nonché per l'Iva, per l'Irap e per le imposte di registro e di successione), con probabile violazione del principio di uguaglianza (articolo 3 Costituzione); l'impossibilità di difendersi, con altrettanta probabile violazione del diritto di difesa (articoli 24 e 113 Costituzione). 
La Consulta 
Il caso capitato al lettore presenta tuttavia significativi parallelismi con quello sottoposto alla Corte costituzionale dal Tribunale di Padova, e risolto dalla «Consulta» con la sentenza 22 novembre 2012, n. 258. Fino alla pronuncia costituzionale, l'agente della riscossione poteva notificare le cartelle esattoriali mediante affissione al Comune, senza avvertire il destinatario temporaneamente assente dal suo domicilio, seguendo pari pari le stesse regole contemplate dall'articolo 60, comma 1, lettera e), Dpr 600/1973, per l'ipotesi di irreperibilità «assoluta» («quando nel Comune ... non vi è abitazione ... del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'articolo 140 del Codice di procedura civile ... si affigge nell'albo del Comune e la notificazione ... si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione»).
Si noti che quando l'irreperibilità è «relativa» (cioè momentanea: il marito è a lavoro, e la signora ha accompagnato i bambini a scuola), il messo deve svolgere tutti gli adempimenti prescritti dall'articolo 140 del Codice di procedura civile: affiggere un avviso alla porta dell'abitazione e darne notizia per raccomandata «informativa» con avviso di ricevimento. Quando l'irreperibilità è «assoluta», il destinatario ha definitivamente abbandonato il domicilio noto, senza denunciare il nuovo all'anagrafe della popolazione, e l'avviso e la raccomandata «informativa» a/r sarebbero inutili.
Sfrondato il caso esaminato dalla Consulta dal fatto che si trattava di una notificazione «diretta» e non per posta (ipotesi in cui la consegna è curata dal messo comunale o speciale, e non dal postino), le conseguenze sono le stesse. Pur stando a casa (ma non nel momento preciso in cui il postino ha tentato la consegna), il mancato recapito dell'accertamento per raccomandata ordinaria ha generato gli stessi effetti della tentata notifica «diretta», risoltasi con il deposito dell'accertamento al Comune, ma senza avvertire il destinatario. 
Ebbene, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 26, Dpr 602/1973, nella parte in cui non fa alcuna discriminazione fra irreperibilità assoluta e relativa. 
La Cassazione 
Una pronuncia di incostituzionalità dell'articolo 14 non sarebbe necessaria se si ritenesse che la raccomandata – non recapitata e priva di sottoscrizione nel registro di consegna della corrispondenza, oltre che nella cartolina di ritorno – produce gli effetti dell'omessa notificazione, con obbligo per il notificante di rinnovarla (termini di decadenza permettendo). Ma una simile conclusione non è condivisa dalla giurisprudenza (Cassazione 17598/2010), per la quale la mancata consegna (pur non seguita dalla raccomandata «informativa») equivale a legale conoscenza dell'atto, con tutto ciò che ne discende in termini di omessa impugnazione.
Le raccomandate per posta ordinaria sono consentite, oltre che nell'ambito dei tributi locali, per tutti gli atti formati da Equitalia (cartelle, avvisi d'intimazione, preavvisi di fermo e di ipoteca, surroghe, pignoramenti ed altri atti dell'esecuzione forzata esattoriale) e per molti atti del processo tributario.
I riferimenti normativi 
Costituzione della Repubblica, art. 3, 24 e 113

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