Perdite su crediti: più facile la prova

In caso di cessione, transazione e rinuncia non servono «certezza» e «precisione»
Nei bilanci 2013, in caso di cancellazione di un credito dallo stato patrimoniale, si potrà dedurre la relativa perdita senza dover dimostrare la sussistenza dei requisiti della «certezza e precisione». Ciò a condizione che lo storno del credito sia stato posto in essere nel rispetto dei corretti principi contabili e senza intenti elusivi.
L'articolo 1, comma 160, lettera b) della legge 147/2013 (legge di Stabilità per il 2014), infatti, è andato a modificare l'articolo 101, comma 5, ultimo paragrafo del Tuir, relativo alla deducibilità delle perdite derivanti dalla cancellazione dei crediti dal bilancio per i soggetti Ias adopter, estendendo l'ambito di applicazione della norma anche alle imprese che adottano i principi contabili nazionali.
La norma così modificata stabilisce che i requisiti della certezza e della precisione, richiesti affinché una perdita su crediti possa considerarsi deducibile, si possono ritenere sussistenti «in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili». Inoltre, ai sensi del successivo articolo 1, comma 161 della legge di Stabilità, tale disposizione, pur entrando in vigore formalmente dal 1° gennaio 2014, si applica a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2013. Pertanto, già in sede di redazione del bilancio 2013 e compilazione della relativa dichiarazione dei redditi (Unico 2014), gli operatori economici potranno tenere conto della nuova norma.
Tuttavia, non è ancora del tutto chiaro l'ambito applicativo della disposizione appena modificata. Infatti, sebbene la norma fosse già applicabile nel 2012 per i soggetti Ias e, al riguardo, fossero stati forniti dei chiarimenti con la circolare 26/E del 1° agosto 2013, la legge di Stabilità è intervenuta sul testo normativo modificandolo nella parte in cui prevedeva la deducibilità automatica della perdita sui crediti cancellati dal bilancio in dipendenza di «eventi estintivi». La nuova formulazione si limita a prevedere che la cancellazione debba avvenire «in applicazione dei principi contabili».
Tuttavia, le indicazioni contenute nella circolare 26/E possono essere rilette sulla base della nuova norma. Ci si riferisce, in particolare, alle situazioni nelle quali la perdita imputata in bilancio derivi da "atti realizzativi", ossia da eventi i cui effetti giuridici producono il realizzo o l'estinzione del credito. Si tratta delle ipotesi di cessione del credito, della transazione con il debitore e della rinuncia al credito.
La circolare, in linea con quanto prevedeva l'articolo 101, comma 5 del Tuir prima delle modifiche, stabiliva che in tutti questi casi la relativa perdita, per potersi considerare deducibile fiscalmente, doveva essere supportata da elementi probatori volti alla dimostrazione della definitiva inesigibilità del credito.
Ancora, il documento di prassi, nel commentare le modifiche apportate per i soggetti Ias (ora valide per tutti) relative alla "cancellazione" del credito, osservava come le stesse fossero espressamente destinate a tali contribuenti e, quindi, esse non consentivano di «dare automatica rilevanza fiscale alla cancellazione dal bilancio» per le imprese che adottano i principi contabili "domestici".
Ne dovrebbe discendere, pertanto, che, a seguito dell'estensione della presunzione di deducibilità delle perdite derivanti dalla cancellazione dei crediti dal bilancio apportata dalla legge di Stabilità, tutti i contribuenti – a prescindere dagli standard contabili adottati non dovranno più fornire le prove della certezza e della definitività della perdita su crediti in presenza di atti realizzativi (si veda la tabella accanto) al fine di poter fruire della relativa rilevanza fiscale.
In tutti questi casi, tuttavia, la deducibilità sarà in ogni caso consentita soltanto se la cancellazione sarà stata posta in essere applicando correttamente i principi contabili nazionali o internazionali.
Allo stesso modo l'amministrazione potrà disconoscere la rilevanza fiscale della perdita in tutti quei casi in cui la cancellazione derivi da operazioni elusive, ovvero sia dimostrata la non economicità dell'atto realizzativo o il fatto che lo stesso nei fatti sia equiparabile a una liberalità.
Fonte: il sole 24 ore autori Riccardo Giorgetti Dennis Pini
Gli esempi
La deducibilità "automatica" delle perdite su crediti, realizzate da chi applica i principi contabili nazionali
AZIONI ESECUTIVE ATTIVATE NEI CONFRONTI DEL DEBITORE
ATTIVITÀ DI RECUPERO CREDITI
TRANSAZIONE COMMERCIALE
CESSIONE DEL CREDITO
RINUNCIA AL CREDITO
PRESCRIZIONE DEL CREDITO
CREDITI VANTATI VERSO SOGGETTI NON RESIDENTI
CREDITI DI MODESTA ENTITÀ
Per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di Stabilità 2014, è da ritenersi superato l'orientamento espresso dall'agenzia delle Entrate nella circolare 26/E/2013 in base al quale è necessario che il creditore dimostri in modo oggettivo che la perdita realizzata sia inferiore alle spese che sarebbero state sostenute per il recupero del credito
La deducibilità della perdita su crediti potrebbe essere disconosciuta laddove dissimuli un atto di liberalità non inerente all'attività d'impresa (circolare 26/E/2014)
La norma introdotta nell'articolo 101, comma 5 del Tuir attribuisce certezza e precisione alla perdita. Non parrebbe però automatico poterle conferire anche inerenza, laddove alla prescrizione sia ricollegabile un atto di liberalità del creditore in favore del debitore (Assonime 15/2013)
Se il credito è vantato nei confronti di un soggetto black list, è necessario documentare l'esistenza delle circostanze esimenti previste dall'articolo 110 del Tuir (circolari 26/E/2013 e 35/E/2012)
Le transazioni con il debitore rendono automaticamente deducibile la perdita sul credito
In caso di cessione a titolo definitivo del credito, la perdita realizzata è deducibile fiscalmente
Poiché la rinuncia comporta l'estinzione giuridica del credito in capo al creditore, è riconosciuta la relativa deducibilità fiscale della perdita
Estinguendosi ogni diritto giuridico, economico e patrimoniale per effetto della sua prescrizione, i crediti prescritti godono di deducibilità fiscale
Sono deducibili in automatico anche le perdite su crediti vantati nei confronti dei soggetti non residenti
L'esito negativo delle azioni esecutive costituisce un adeguato mezzo di prova per conferire alla perdita su crediti i requisiti di certezza e precisione e, quindi, la deducibilità fiscale (circolare 26/E/2013)
Le relazioni negative della società di recupero crediti o dei legali incaricati della riscossione forniscono elementi di prova per la deducibilità della perdita su crediti (circolare 26/E/2013)
A prescindere dalle attività di recupero poste in essere o dalle valutazioni eseguite dal contribuente, le perdite su crediti, di modesta entità e scaduti da oltre sei mesi, godono di piena e automatica deducibilità fiscale
La deducibilità della perdita è subordinata al rispetto del principio di previa imputazione a conto economico della stessa (circolare 26/E/2013)
DUBBIO
PRINCIPIO
CASO
Perdite su crediti derivanti da un processo valutativo

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