Perdite su crediti

Sgravio in Unico con la prova dell'insolvenza
Gli elementi certi e precisi che consentono la deduzione delle perdite su crediti costituiscono gli elementi, di fatto o di diritto, attestanti le ragioni e l'entità della perdita per definitiva inesigibilità del credito.
La circolare 26/E/2013 ha chiarito che, al di fuori dei casi in cui questi elementi sussistono ex lege ai sensi dell'articolo 101, comma 5, del Tuir, il generico riferimento alla ricorrenza di questi elementi implica la necessità di ricorrere ad una valutazione caso per caso della idoneità degli stessi a dimostrare la definitività della perdita, tenendo conto dello specifico contesto in cui la stessa è maturata.
In particolare, le perdite si considerano verificate in presenza di una situazione oggettiva di insolvenza non temporanea del debitore, riscontrabile qualora l'illiquidità finanziaria e l'incapienza patrimoniale del soggetto sia tale da portare a escludere la possibilità di un soddisfacimento del credito.
La dimostrazione
La prova di questa situazione può consistere nella documentazione attestante l'esito negativo delle azioni esecutive attivate dal creditore (ad esempio, il verbale di pignoramento negativo), sempre che l'infruttuosità delle stesse risulti anche sulla base di una valutazione complessiva della situazione economica e patrimoniale del debitore, assoluta e definitiva. Si ritiene che in tale ottica, e cioè nell'ottica di una valutazione complessiva del soggetto debitore, vada inquadrata la «rigida» interpretazione secondo la quale l'infruttuosa attivazione delle procedure esecutive nei confronti di un ente pubblico non è da sola sufficiente a dimostrare l'impossibilità di recuperare in futuro il credito (risoluzione 16/E/2009). Si tratta, infatti, di un debitore non soggetto a procedure concorsuali e che, seppure tardivamente, ordinariamente assolve i propri debiti.
Può, inoltre, risultare idonea la documentazione atta a dimostrare che il debitore si trova nell'impossibilità di adempiere «per un'oggettiva situazione di illiquidità finanziaria e incapienza patrimoniale e che, pertanto, è sconsigliata l'instaurazione di procedure esecutive». L'Agenzia riconosce la possibilità che questa situazione venga dimostrata mediante le lettere di legali incaricati della riscossione del credito (Cassazione, sentenza 3862/2001) o le relazioni negative rilasciate dalle agenzie di recupero crediti disciplinati dall'articolo 115 del Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) in ipotesi di mancato successo nell'attività di recupero. Dalle stesse deve, però, risultare identificabile il credito oggetto dell'attività di recupero, l'attività svolta per il suo recupero e le motivazioni per cui l'inesigibilità sia divenuta definitiva.
Gli orientamenti
Dalla giurisprudenza di merito e di legittimità si rinvengono ulteriori pronunce utili alla dimostrazione dell'insolvenza del debitore. Per esempio, la sentenza 12431/2012 della Cassazione ha ritenuto sufficiente la revoca degli affidamenti al debitore da parte degli istituti di credito ai fini della legittimazione alla deduzione della perdita in capo al creditore. Inoltre, la sentenza 113/2010 della Ctr Marche ha riconosciuto legittimo il comportamento di una società che aveva dedotto una perdita su crediti, pur in assenza di azioni legali e procedure esecutive infruttuose, poiché l'insolvenza del debitore era stata dimostrata dall'analisi del bilancio di quest'ultimo e dalle comunicazioni e relazioni fornite dai professionisti del creditore e dal suo organo di controllo attestanti la presenza di perdite non più recuperabili.
Cinque casi pratici
LA SITUAZIONE
IL POSSIBILE COMPORTAMENTO
L'IMPUTAZIONE A CONTO ECONOMICO
L'impresa Gamma di piccole dimensioni vanta un credito di modesto importo (2mila euro) scaduto da oltre sei mesi alla chiusura dell'esercizio 2013. Gli amministratori decidono di non imputare alcuna perdita relativa a tale credito nel bilancio 2013 in quanto lo ritengono ancora esigibile.
Possono effettuare una variazione in diminuzione in Unico 2014 per dedurre
la perdita in virtù di quanto previsto dall'articolo 101 del Tuir?
In conformità alla corretta applicazione dell'articolo 109 del Tuir, concernente
il principio di competenza, la società Gamma non può dedurre la perdita su crediti operando una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi (Unico 2014) in quanto tale componente negativo non è stato ancora imputato al conto economico. Pertanto, la deduzione fiscale deve essere rinviata al periodo di imposta di transito
del componente negativo al conto economico
LA VARIAZIONE IN DIMINUZIONE IN UNICO
La società Zeta ha imputato al conto economico 2013 una perdita su un credito
di modesto importo scaduto da meno di 6 mesi alla chiusura dell'esercizio. La perdita non viene fiscalmente dedotta, in quanto
non sussiste il requisito temporale di cui all'articolo 101, comma 5 del Tuir. La società potrà dedurre la perdita nell'esercizio 2014, una volta maturato il requisito dei sei mesi dalla scadenza poiché il costo è già transitato a conto economico?
La circolare 26/E/2013 ha chiarito che la perdita su crediti imputata al conto economico relativo ad un esercizio precedente a quello di maturazione dei sei mesi, e non dedotta, potrà considerarsi deducibile nel periodo d'imposta di maturazione del semestre. Pertanto Zeta potrà operare una variazione in diminuzione nel 2014, recuperando il costo la cui deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del Tuir
LA CESSIONE PRO SOLUTO
Una società intende cedere un credito a un istituto creditizio, trasferendo ad esso tutti i rischi e i benefici, deducendo il differenziale negativo tra il valore nominale del credito e
il corrispettivo incassato dalla cessione.
La deduzione di tale perdita può avvenire
in modo automatico senza la necessità di dover dimostrare l'insolvenza del debitore mediante l'esistenza degli elementi
certi e precisi richiesti dall'articolo 101, comma 5, del Tuir?
La legge di stabilità 2014 ha previsto la deducibilità automatica delle perdite su crediti laddove questi siano cancellati dal bilancio in conformità alle previsioni dei principi contabili. La cessione pro soluto di un credito determina lo stralcio dal bilancio e, pertanto, il componente negativo che ne deriva può essere dedotto senza il rispetto di ulteriori formalità.
Questa novità si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013
LA CESSIONE PRO SOLVENDO
Nel 2013 un'impresa ha ceduto pro solvendo un credito a una società finanziaria, realizzando una perdita. Il credito è stato cancellato dal bilancio poiché l'Oic 15 (paragrafo D.VII.b) consente, anche in tal caso, la rimozione del credito dal bilancio e la sostituzione con l'ammontare dell'anticipazione ricevuta e con
il credito nei confronti del factor per la differenza tra il valore nominale del credito ceduto e l'anticipazione ricevuta. Può dedurre la perdita?
La cancellazione dei crediti dal bilancio a seguito di una cessione pro solvendo non dovrebbe dar luogo alla deducibilità automatica della perdita ai sensi dell'articolo 101 del Tuir. L'alienante, infatti, trasferisce il diritto di credito, restando, tuttavia, inciso dal rischio di retrocessione ovvero inadempimento del debitore ceduto. Non sussiste quindi
il carattere di definitività della perdita che
è alla base dell'articolo 101 del Tuir
LA SVALUTAZIONE
Un'impresa di piccole dimensioni ha un credito di 2mila euro nei confronti di un debitore, scaduto da oltre 6 mesi. Nonostante le difficoltà di incasso, ritenendo ancora possibile il recupero del credito, il costo è imputato a conto economico a titolo di svalutazione (voce B10.D del conto economico) anziché a titolo di perdita (voce B14). La svalutazione è operata per masse con costituzione di un fondo rettificativo della totalità dei crediti. È consentito lo sgravio?
Le perdite su crediti sono deducibili anche se il costo è contabilizzato a titolo di svalutazione.
Ne consegue l'irrilevanza delle modalità
di imputazione della perdita ai fini della deduzione. Laddove la svalutazione è effettuata per masse la perdita va imputata all'intero ammontare delle svalutazioni operate. L'impresa potrà pertanto dedurre l'intero ammontare della svalutazione operata, essendo fiscalmente qualificata come perdita.
Fonte: Il sole 24 ore

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