Quadro RW in cerca di «titolari»

Nelle società l'obbligo di monitoraggio pesa su chi ha il controllo effettivo
La legge europea 2013 (97/2013) amplia la platea di soggetti che devono compilare il quadro RW del modello Unico.
È l'effetto dell'obbligo di compilazione esteso ai titolari effettivi delle attività estere, secondo la nozione ricavabile dalla normativa antiriciclaggio (Dlgs 231/2007), e dell'eliminazione della soglia minima di 10mila euro sotto la quale, in passato, non scattava l'obbligo (confermata dal provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2013).
Il Dl 167/1990 è integralmente riscritto dalla legge europea e ora nella sostanza prevede che qualsiasi investimento estero, se non affidato in gestione o amministrazione a intermediari italiani e sempreché i relativi redditi siano assoggettati a tassazione alla fonte da parte dell'intermediario stesso, deve essere valorizzato e incluso nel quadro RW.
La definizione di titolari
L'agenzia delle Entrate, con la circolare 38/E del 23 dicembre, chiarisce la nozione di «titolari effettivi», figlia della normativa antiriciclaggio, per la quale rileva il soggetto che è il beneficiario ultimo dell'attività estera, a prescindere dalla formale intestazione di quest'ultima a entità giuridiche diverse. L'Agenzia distingue i requisiti che devono essere integrati con riferimento sia alle società, sia ad altre entità giuridiche, come fondazioni, trust e strutture similari. In caso di società, il «titolare effettivo» è, chiarisce la circolare 38/E, la persona fisica che, in ultima istanza, possiede più del 25% dei diritti di voto o in ogni caso la controlla in via di fatto, mentre nel caso di fondazioni o trust che amministrano e distribuiscono fondi, le persone fisiche o, se già determinati, i futuri beneficiari, che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio, ovvero le persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica. In caso di interposizione fittizia, il patrimonio estero dell'ente fittiziamente interposto deve essere dichiarato dal titolare, indipendentemente dalla verifica del requisito del controllo.
Le società estere
In caso di società estere, l'Agenzia identifica obblighi dichiarativi diversi a seconda che siano residenti in Paesi collaborativi (inclusi nella white list o che prevedono un adeguato scambio di informazioni tramite un trattato contro le doppie imposizioni) o non collaborativi.
Nel primo caso, il titolare effettivo dovrà indicare nel quadro RW solo il valore della partecipazione e la percentuale di possesso. Nel caso di società residenti in Paesi non collaborativi, invece, dovranno essere indicati in dichiarazione tutti gli investimenti esteri effettuati dalla società, applicando un approccio look through (cioè di trasparenza). Se le attività estere sono detenute tramite un trust, una fondazione o istituti giuridici similari, il titolare effettivo (se esistente) dovrà invece inserire nel quadro RW tutte le attività estere del trust a esso riferibili, applicando sempre l'approccio look through, indipendentemente dalla localizzazione delle attività estere. L'obbligo ricade invece sul trust in mancanza di un titolare effettivo.
Gli esonerati
La circolare 38/E si occupa anche dei soggetti esonerati dagli obblighi di monitoraggio. Si tratta delle società di persone commerciali, delle società di capitali e degli enti pubblici. Inoltre, sono esclusi dagli obblighi di monitoraggio i fondi comuni (Oicr) e i fondi immobiliari, mentre sono soggetti gli enti di previdenza obbligatoria come le casse professionali.
Sono esonerate le persone fisiche che prestano servizio all'estero per lo Stato italiano, o presso organismi internazionali e i coniugi e i figli a carico di questi soggetti. I lavoratori transfrontalieri non sono soggetti all'obbligo di monitoraggio, limitatamente alle attività detenute nel Paese estero in cui lavorano.
Fonte: Il sole 24 ore autori Carlotta Benigni Antonio Tomassini

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