Ravvedimento alla CCIAA: effetti della riduzione del tasso legale

Più conveniente con l’abbassamento degli interessi legali per il periodo dal 1° gennaio 2014
Effetti sul ravvedimento - La riduzione degli interessi legali (passati il 1° gennaio 2014 dal 2,5% all'1%) ha determinato ripercussioni anche di carattere fiscale in quanto cambiano gli importi dovuti per i versamenti relativi al ravvedimento operoso su diritto annuale non versato alle Camere di Commercio alle imprese nel 2013. Per regolarizzare gli omessi o incompleti versamenti del diritto annuale si dovrà versare, oltre alla sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento. 
Attenzione al periodo – Il nuovo tasso dell'1% tuttavia va applicato soltanto in relazione al periodo di tempo che intercorre tra il 1° gennaio 2014 e il giorno in cui verrà effettuato il versamento tardivo. Dunque al pagamento del diritto annuale scaduto del 2013, bisognerà applicare il tasso del 2,5% fino al 31 dicembre 2013 e il tasso dell'1% dal 1° gennaio 2014 in poi fino alla data dell'effettivo versamento. 
Il Ravvedimento - Il ravvedimento operoso (articolo 13 del D.Lgs. 472/97) consente alle imprese, entro specifici limiti e termini, di sanare spontaneamente le violazioni commesse mediante il pagamento delle sanzioni ridotte rispetto a quella ordinarie. Nello specifico, l'impresa collettiva o individuale che vuole regolarizzare l'omesso o insufficiente versamento di un tributo, deve versare: 
l'importo del tributo dovuto e non versato (o versato in misura insufficiente);
l'importo della sanzione ridotta;
l'importo degli interessi moratori, calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera.
Per accedere al ravvedimento, è necessario che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche, o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore, o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza. La norma fa riferimento a quelle contestazioni già portate a conoscenza degli interessati, rimanendo attuabile il ravvedimento per le violazioni già constatate, ma non ancora portate a conoscenza, mediante notifica, dell'autore della violazione o dei soggetti solidalmente responsabili. 
I versamenti - Relativamente ai versamenti, l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione del 23 maggio 2003 n. 115/E, ha istituito due codici tributo che riguardano il versamento delle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni, nel caso di tardivo od omesso versamento del diritto annuale: 
3851 – Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale;
3852 - Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale.
Il pagamento del diritto annuale per tutte le imprese avviene tramite modello F24 con modalità telematica, ed è esclusa la compensazione per le somme versate tramite i suddetti codici. 
Chi deve pagare – Ricordiamo che sono tenuti al pagamento del diritto annuale, le imprese individuali, le società semplici, le società commerciali, le cooperative e le società di mutuo soccorso, i consorzi e le società consortili, gli enti pubblici economici, le aziende speciali e i consorzi tra enti territoriali, il Geie, e le società tra avvocati e professionisti. Questi soggetti devono essere iscritti o annotati nel registro imprese al 1° gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell'anno anche solo per una frazione di esso. 
Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel registro Imprese. A partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al Rea o che richiedono l'iscrizione nel corso dell'anno. 
Esonero per le “Start up” - Come disposto dal comma 8 dell'articolo 26 del decreto legge n. 179/2012, le start up innovative che chiedono l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, sono esonerate dal pagamento del diritto annuale. L'esenzione dipende dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge, e dura comunque non oltre il quarto anno dall’iscrizione. 
Il responsabile della violazione – La circolare Mise n. 3587/C del 20 giugno 2005, ha precisato che il soggetto responsabile della violazione va identificato con l'autore materiale della violazione sia esso persona fisica o persona giuridica. Dunque, la sanzione dovrà essere, di norma, irrogata all'impresa per la quale risponderà il titolare, nel caso di impresa individuale, i soci amministratori, nel caso di società di persone, la stessa società, nel caso di società di capitali e società cooperative. Nel caso di società liquidate o cessate, la sanzione dovrà essere irrogata al liquidatore, rispettando, comunque i termini di decadenza e di prescrizione.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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