Stralcio fiscale dei crediti secondo gli OIC

L’Amministrazione finanziaria può però disconoscere la deducibilità della perdita su crediti in caso di errata applicazione dei principi contabili
La cancellazione dei crediti dal punto di vista civilistico presenta gli elementi certi e precisi per la deducibilità fiscale. È questa in estrema sintesi la novità introdotta a seguito della legge di stabilità per il 2014 (L. n. 147/2013).
Infatti, è maggiore l’interesse a cancellare i crediti dal bilancio in aderenza alle previsioni dei principi contabili OIC, in quanto l’art. 101, comma 5 del TUIR, dopo le modifiche introdotte dalla L. 147/2013, prevede che: “Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili”. In presenza di eventi realizzativi del credito che ne determino lo stralcio dal bilancio, è pertanto ora deducibile la perdita su crediti, in quanto sono presenti gli elementi di certezza e precisione ex lege.
L’Amministrazione finanziaria potrà però disconoscere la deducibilità di tali perdite su crediti qualora la perdita sia stata originata attraverso un’errata applicazione dei principi contabili.
Ecco perché è fondamentale individuare correttamente le varie situazioni che richiedono la cancellazione del credito in bilancio in applicazione dei principi contabili. In linea generale, occorre estinguere il credito contabilmente in tutti i casi in cui viene meno il diritto al suo incasso.
Le principali fattispecie che richiedono la rimozione del credito dal bilancio sono le seguenti: la chiusura di una procedura fallimentare, la cessione pro soluto del credito, la rinuncia al suo incasso, la transazione e l’intervenuta prescrizione (in quest’ultimo caso è già espressamente prevista la deducibilità della perdita subita).
Fino al momento della chiusura della procedura fallimentare non sarebbe infatti corretto cancellare il credito dal bilancio, a meno che si rinunci al suo incasso.
In tali casi, il credito deve essere valutato al presunto valore di realizzo e, pertanto, qualora si stimi che non sarà possibile incassare l’intero credito, in applicazione dei principi contabili il credito dovrà essere integralmente svalutato (ma non cancellato dal bilancio). La svalutazione sarà comunque fiscalmente deducibile ai sensi del comma 5 dell’art. 101 del TUIR, in quanto rappresenta la “perdita su crediti” deducibile in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, come autorevolmente sostenuto in dottrina. La stessa circ. Agenzia Entrate 26/2013 (§ 4.2), anche se con specifico riferimento ai crediti di modesto ammontare scaduti da più di sei mesi, ha chiarito che l’imputazione indispensabile ai fini della deducibilità è garantita dal transito a conto economico del costo a titolo di svalutazione.
Con riferimento invece ai crediti ceduti pro soluto, ovvero senza azione di regresso, il principio contabile OIC 15 in vigore prevede che tali crediti, “per i quali il rischio d’insolvenza è trasferito al cessionario nella sostanza, ancorché diversamente qualificati, devono essere rimossi dal bilancio e l’utile o la perdita devono essere riconosciuti per la differenza tra il valore ricevuto ed il valore cui erano iscritti in bilancio”.
Va sottolineato che il nuovo OIC 15 in bozza non affronta il tema della cessione del credito, in quanto sarà oggetto di un documento specifico non ancora pubblicato in consultazione.
Sul piano contabile, in tutti i casi di cancellazione del credito sarà necessario preventivamente utilizzare il fondo svalutazione crediti e, soltanto in caso di incapienza di quest’ultimo, la cancellazione del credito originerà una “perdita su crediti”.
L’OIC 15 in bozza precisa infatti che “le perdite realizzate su crediti derivanti da elementi «certi e precisi» e quindi non derivanti da valutazioni, (ad es. derivanti da un riconoscimento giudiziale inferiore al valore del credito, da una transazione o da prescrizione) si classificano nella voce B.14 Oneri diversi di gestione del conto economico, previo l’utilizzo dell’eventuale fondo svalutazione crediti”.
Fiscalmente, è necessario considerare che il comma 2 dell’art. 106 del TUIR prevede che le perdite sui crediti siano deducibili “limitatamente alla parte che eccede l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi”.
Pertanto, le perdite su crediti che si origineranno a seguito della cancellazione del credito saranno deducibili soltanto limitatamente all’eccedenza rispetto alla quota parte del fondo svalutazione crediti già dedotta nei precedenti esercizi per effetto delle deduzioni forfettarie annuali.
Fonte: Eutekne autore Fabrizio BAVA e Alain DEVALLE

Commenti