Visto conformità negli studi associati

Sull’unico del socio oppure su quello dello studio associato
Premessa – Con riguardo ai professionisti che svolgono l’attività in forma associata, a seguito della modifica apportata dalla legge di stabilità 2014, occorre chiedersi su quale dichiarazione vada apposto il visto di conformità, se su quella del socio/associato nella quale è evidenziato il credito per ritenute d’acconto non utilizzate e riattribuite all’ente collettivo, oppure su quella dell’ente collettivo nella quale è evidenziato il credito per ritenute d’acconto non utilizzate e riattribuite dal socio/associato. 
Visto conformità - L’utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive e ritenute alla fonte, per importi superiori a € 15.000 annui richiede l’apposizione del visto di conformità ex art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/97 alla relativa dichiarazione. 
Legge stabilità - La novità, contenuta nell’art. 1, comma 574, Finanziaria 2014, riguarda i crediti maturati dal 2013 il cui utilizzo in compensazione orizzontale è possibile dal primo giorno del periodo d’imposta successivo, ossia dall’1.1.2014 per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare. Il citato comma 574 stabilisce infatti che: “A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito”. 
Scopo - La disposizione, introdotta allo scopo di contrastare l’indebito utilizzo in compensazione dei crediti nel mod. F24, segue regole parzialmente diverse da quelle relative al credito IVA, considerato che la tempistica di presentazione delle dichiarazioni il cui credito è oggetto di “verifica” è collocata a luglio con riferimento al mod. 770 e a settembre con riferimento al mod. UNICO/IRAP. 
Professionisti in forma associata - Un dubbio riguarda i professionisti che svolgono l’attività in forma associata. Si ricorda che dal 2010, anche i professionisti che svolgono l’attività in forma associata sono stati messi in condizione di beneficiare della c.d. compensazione orizzontale. Con circolare n. 56/E del 2009, infatti, l’Agenzia delle Entrate, con un’interpretazione “evolutiva e sistematica” delle norme (che non sono state modificate), ha esteso ai soggetti di cui all’art. 5 del T.U.I.R. l’accesso alla compensazione orizzontale dei tributi e contributi, introdotta dall’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. 
Quale dichiarazione con il visto - Ora, a seguito della modifica apportata dalla legge di stabilità, occorre chiedersi su quale delle due dichiarazioni vada apposto il visto di conformità: su quella del socio/associato nella quale è evidenziato il credito per ritenute d’acconto non utilizzate e riattribuite all’ente collettivo oppure su quella dell’ente collettivo nella quale è evidenziato il credito per ritenute d’acconto non utilizzate e riattribuite dal socio/associato. Si ritiene che il visto vada apposto sulla dichiarazione dell’ente collettivo, in quanto è il soggetto che in concreto utilizza il credito in compensazione e tale credito emerge (quadro RK) dalla propria dichiarazione.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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