Compensazione prima dell’invio

Telefisco: confermata la possibilità di presentare l’F24 prima della dell’invio Unico
Premessa – L’utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti relativi alle imposte sui redditi e rispettive addizionali, imposte sostitutive, ritenute e Irap per importi superiori a € 15.000 comporta l’obbligo di rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione dalla quale scaturisce il credito. Durante Telefisco 2014 i tecnici dell’Agenzia delle Entrate hanno confermato che la compensazione può essere effettuata prima della presentazione della dichiarazione del redditi (munita di visto). 
Legge di stabilità – La legge di stabilità per il 2014 ha previsto un intervento relativo alla compensazione dei crediti fiscali, finalizzato ad allineare le regole vigenti per la compensazione dei crediti in materia di “imposte dirette e sostitutive” a quelle, più restrittive, che disciplinano la compensazione dei crediti Iva. 
Visto – In particolare la disposizione normativa recata dalla di legge di stabilità 2014 introduce, per le imposte sui redditi (Irpef e Ires), per le relative addizionali e imposte sostitutive delle imposte sui redditi e per l’Irap, un meccanismo di “certificazione” analogo a quello previsto in materia di Iva, subordinando cioè l’utilizzo in compensazione del credito annuale per importi superiori a 15.000 euro, alternativamente: a) al visto di conformità nella dichiarazione; b) alla sottoscrizione della dichiarazione stessa da parte dell’organo incaricato di effettuare il controllo contabile. 
Presentazione - Per quanto riguarda il credito Iva, l’utilizzo superiore a € 5.000 è consentito dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva. È dunque necessario che la dichiarazione Iva sia inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate prima di effettuare la compensazione. Inoltre, qualora il credito utilizzato superi il limite di € 15.000, è necessario che la dichiarazione Iva sia munita di visto di conformità. Per consentire la compensazione, è stata concessa la possibilità di presentare la dichiarazione Iva in via autonoma a partire dal primo febbraio di ogni anno. 
Unico – Alla luce di tale particolare procedura da rispettare in caso di compensazione del credito Iva in occasione di Telefisco 2014 è stato chiesto ai tecnici dell’Agenzia delle Entrate se le compensazioni di crediti da imposte dirette e Irap superiori a 15.000 euro dal 2014 siano comunque subordinate alla preventiva presentazione della dichiarazione munita del visto di conformità o se sia possibile prima compensare e solo successivamente presentare il modello dichiarativo certificato. 
Agenzia delle Entrate – A tale domanda l’Agenzia delle Entrate ha risposto che “a differenza di quanto previsto per i crediti Iva di importo superiore ai 5.000 euro, per i quali la disposizione prevede che la compensazione può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge, la norma in esame non prevede espressamente l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione ai fini del loro utilizzo in compensazione”. In sostanza diversamente dalle regole Iva, la norma non richiede che il visto sia apposto prima delle compensazioni; quindi le compensazioni possono avvenire a condizione che la dichiarazione (anche presentata in futuro) sia munita del visto.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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