Competenza, errori con rimborso

Possibile far valere una via alternativa rispetto alla dichiarazione integrativa
Il principio di competenza per la deduzione dei costi resta uno dei capisaldi del sistema fiscale. Tuttavia, questo canone non ha impedito all'agenzia delle Entrate di consentire la possibilità che una spesa non imputata correttamente nel periodo di competenza possa essere recuperata, anche oltre l'anno successivo, attraverso la dichiarazione integrativa. La circolare 31/E del 2013 è stata indicata – durante il convegno promosso a Milano da Assolombarda e Assonime su «Il Fisco per lo sviluppo» – come «una rivoluzione». Infatti, nel rispetto rigido della competenza, si è sfruttata la possibilità di recuperare le deduzioni mal imputate attraverso lo strumento della dichiarazione integrativa. Secondo l'Agenzia se, ad esempio, una spesa di competenza del periodo d'imposta 2010 viene a essere rilevata dal bilancio 2012 in poi, il contribuente può riliquidare autonomamente la dichiarazione relativa al 2010 imputandovi il componente negativo che avrebbe dovuto essere indicato originariamente. Da questo comportamento deriverà un'eccedenza d'imposta versata (se era stato dichiarato un risultato positivo) che dovrà essere riportata nelle dichiarazioni successive fino alla dichiarazione integrativa a favore del periodo precedente rispetto a quello in cui viene rilevato l'errore contabile, così che il credito potrà risultare compensabile. Il meccanismo è stato spiegato da Annibale Dodero, direttore centrale Normativa delle Entrate. «L'amministrazione – ha detto – si riserva di controllare la documentazione e le dichiarazioni preecedenti quella integrativa». Resta aperta, secondo Dodero, la possibilità del contribuente di chiedere il rimborso. È stato Ivan Vacca, condirettore generale di Assonime, a interrogare sul punto l'agenzia delle Entrate. Vacca ha anche messo in luce un aspetto che ancora attende un'apertura dell'Agenzia: vale a dire il comportamento rispetto agli errori che emergono una volta chiuso il bilancio e vengono corretti solo in dichiarazione. Anche rispetto al trattamento delle perdite su crediti l'Agenzia ha sposato, con la circolare 26/E un atteggiamento di favore rispetto al contribuente, poiché i limiti di 2.500 e 5mila euro sono stati "interpretati" per singola posta e non per masse. 
Se questi sono i casi di eccellenza, il legislatore – però – è ancora lontano dal coniugare fisco e sviluppo. L'analisi del direttore settore Diritto d'impresa e fisco di Assolombarda, Guido Marzorati, sulla legge di Stabilità ha dato come risultato un voto largamente insufficiente: la deducibilità del 30% dell'Imu (dal prossimo anno si passerà al 20), da parte delle imprese, rappresenta ben poca cosa, se si calcola che per un immobile D/1 a Milano l'Imu 2013 costa, al netto dello sconto, 63,22 rispetto a un importo Ici di 25 nel 2011. nella sostanza, solo il leasing con la riduzione del periodo minimo di ammortamento rappresenta una buona notizia per le imprese. La riduzione del cuneo fiscale che passa per la deduzione Irap per i nuovi assunti a tempo indeterminato (con un saldo positivo in tutto il gruppo) frutta al massimo 585 euro (per ogni lavoratore) per tre anni.
Fonte: Il sole 24 ore autore Maria Carla De Cesari

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