Comunicazione annuale dati IVA: chi deve presentarla

Approvate nuove istruzioni del modello con il Provvedimento n. 4877 del 15.01.2014.
La Comunicazione annuale dati IVA, introdotta dall’art. 8-bis, D.P.R. n. 322/98, è finalizzata a consentire il calcolo delle risorse che ciascun Stato membro è tenuto a versare al bilancio comunitario. La Comunicazione dati IVA va presentata, dai soggetti obbligati, entro il 28.02.2014 esclusivamente in via telematica, utilizzando: 
il modello approvato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2011, Protocollo n. 4275/11;
le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione annuale dati IVA approvate con il Provvedimento n. 4877 del 15.01.2014.
Natura non dichiarativa - Le istruzioni alla Comunicazione dati Iva affermano che “la natura e gli effetti dell’adempimento non sono quelli propri della ‘Dichiarazione IVA’ bensì quelli riferibili alle comunicazioni di dati e notizie. Attraverso la comunicazione annuale dati IVA il contribuente non procede, infatti, alla definitiva autodeterminazione dell’imposta dovuta, che avverrà invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale”. 
La natura non dichiarativa della Comunicazione dati IVA, oltre a rinvenirsi nelle istruzioni al Modello, era stata sancita dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 6/E/2002. 
La natura di “comunicazione di dati e notizie” di tale modello, rende NON applicabili le sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione. Dunque, alla violazione per omessa comunicazione va applicata una sanzione fissa da 258 a 2.065 euro ex art. 11 D.Lgs. 471/97. Inoltre, non sono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 in materia di ravvedimento in caso di violazione degli obblighi di dichiarazione. Poiché non è possibile rettificare o integrare una comunicazione già presentata, i dati definitivi saranno correttamente esposti nella dichiarazione annuale IVA. 
Soggetti obbligati - Sono tenuti, in via generale, alla presentazione della Comunicazione tutti i soggetti d’imposta: 
- titolari di partita Iva; 
- e tenuti alla presentazione della relativa dichiarazione annuale; 
anche se nell’anno non hanno posto in essere operazioni imponibili o non siano tenuti a effettuare liquidazioni periodiche, con delle eccezioni. 
Soggetti esonerati – Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione annuale dati IVA: 
i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti ancorché debbano presentare la dichiarazione annuale per effettuare le rettifiche di cui all’art. 19bis 2, D.P.R. 633/1972;
i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 98;
produttori agricoli esonerati dagli adempimenti art. 34, co. 6, D.P.R. 633/1972;
gli esercenti attività di organizzazione di giochi e di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, co. 6, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA (cfr. Circolari n. 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986). L’esonero riguarda il soggetto che non esercita nel frattempo alcuna attività rilevante ai fini IVA, ovvero in tale periodo non abbia effettuato cessioni di beni rientranti nell’azienda stessa (Circolari Agenzia Entrate nn. 154/1995, punto 7.4, 72/1986 e 26/1985);
i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri dell’Unione europea, nell’ipotesi di cui all’art. 44, co. 3, secondo periodo del D.L. n. 331 del 1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
i soggetti che hanno optato per la L. 398/91, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74 quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;
i soggetti di cui all'art.74 del Tuir, cioè gli organi e le amministrazioni statali, le regioni, le province e i comuni, i consorzi tra enti locali, gli enti pubblici, ecc.;
i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
le persone fisiche che hanno realizzato nel 2013 un volume d'affari inferiore o uguale ad €25.000;
i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio, come previsto dall’art. 8-bis, co. 2, ultimo periodo del D.P.R. n. 322/98, introdotto dall’art. 10, D.L. n. 78/09. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 25.1.2011, n. 1/E la dichiarazione IVA annuale può essere presentata in forma autonoma nel mese di febbraio, a prescindere dal saldo (debito/credito) risultante dalla stessa. Di conseguenza, anche i contribuenti con un saldo IVA 2013 a debito, possono usufruire dell’esonero dalla presentazione della Comunicazione dati IVA relativa al 2013 se provvedono a presentare il modello IVA 2014 in forma autonoma nel mese di febbraio 2014.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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