Comunicazione annuale dati IVA. Contabilità separate

I soggetti che nel corso del 2013 hanno svolto più attività e che, per obbligo o per opzione, hanno adottato la contabilità separata ai sensi dell'art. 36, D.P.R. 633/1972, devono presentare un’unica Comunicazione, riportando i dati relativi a tutte le attività esercitate. 
Se per una delle attività è previsto l’esonero dalla presentazione della Dichiarazione IVA annuale e, conseguentemente, della Comunicazione IVA, nella stessa vanno esposti soltanto i dati delle attività per le quali vige l’obbligo di presentazione del modello. 
Compilazione Comunicazione - Innanzitutto è da sottolineare che l’esercizio di due attività separate nell’anno cui si riferisce la comunicazione verrà evidenziato barrando l’apposita casella “Contabilità separata” presente nella Sezioni I “Dati Generali”. 
Inoltre, per quanto riguarda il codice di attività, in caso di svolgimento di più attività, andrà indicato il codice dell’attività prevalente, che ha realizzato un maggior volume d’affari nel periodo d’imposta. 
Persone fisiche e limite volume d’affari - Un tema di particolare interesse per le persone fisiche che svolgono più attività gestite in contabilità separata, riguarda l’obbligo o l’esonero dalla presentazione della Comunicazione annuale dati IVA. 
Si ricorda, infatti, che tra i soggetti esonerati dalla presentazione della Comunicazione annuale dati IVA vi rientrano le persone fisiche che hanno realizzato nel 2013 un volume d'affari inferiore o uguale ad €25.000 ancorché tenuti a presentare la dichiarazione annuale. 
Sul tema, le istruzioni alla compilazione della comunicazione annuale Iva, precisano che "ai fini della determinazione del volume d'affari realizzato nell'anno in cui la comunicazione dati si riferisce, il contribuente, come precisato con circolare n. 113 del 31 maggio 2000, deve fare riferimento al volume d'affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate ancorché gestite con contabilità separate, comprendendo nel calcolo anche l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione nell'ambito dell'attività per la quale è previsto l'esonero dalla dichiarazione annuale Iva e, conseguentemente, dalla comunicazione dati".
Di conseguenza, per stabilire se il soggetto è obbligato o meno alla presentazione della Comunicazione annuale dati IVA, dovrà far riferimento al volume d’affari complessivo.
Nel caso in cui una delle attività non superi il suddetto limite, inoltre, poiché entrambe le attività sono considerate nel computo del limite di euro 25.000, nella comunicazione Iva deve essere ricompresa la sommatoria delle risultanze contabili di entrambe le attività. 
Produttori agricoli in regime di esonero – Un caso particolare è rappresentato dal produttore agricolo in regime di esonero che svolge anche attività commerciali.
In base all’art. 34, co. 6, D.P.R. 633/1972, tali soggetti se nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività prevedono di realizzare, un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili (compresa la comunicazione annuale), fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali. 
Da tenere in debita considerazione che nel caso in cui tali soggetti (persone fisiche) svolgono contemporaneamente anche altre attività commerciali per stabilire se il soggetto è obbligato o meno alla presentazione della Comunicazione annuale dati IVA si dovrà tener conto del volume d’affari derivante dall’attività agricola anche se inferiore ad euro 7.000,00. 
Ad esempio, se un contribuente svolge attività agricola con volume d’affari pari ad euro 5.000,00 e attività commerciale con volume d’affari pari ad euro 21.000,00, lo stesso sarà obbligato alla presentazione della Comunicazione annuale dati IVA (volume d’affari superiore ad euro 25.000,00). I dati da inserire nella Comunicazione annuale riguardano però solo l’attività commerciale. 
Nel caso di specie, se il volume d’affari è superiore ad euro 7.000,00, non solo tale volume d’affari concorrerà alla formazione del volume d’affari per stabilire se il soggetto è obbligato o meno alla presentazione della Comunicazione annuale dati IVA ma anche tali dati dovranno essere inclusi nella Comunicazione annuale.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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