Crediti PA: dopo il modello ecco il codice tributo

Potrà essere utilizzato dai contribuenti per compensare le somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso
Risoluzione 16/E - L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 16/E del 4 febbraio 2014, ha istituito il codice tributo “PPAA” per l’utilizzo in compensazione, tramite il nuovo modello “F24 Crediti PP.AA.” da poco approvato, dei crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il codice dovrà essere utilizzato dai contribuenti che vantano crediti certificati (non prescritti, certi, liquidi ed esigibili), maturati entro il 31 dicembre 2012, nei confronti di Pubbliche amministrazioni (Stato, enti pubblici nazionali, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, Amministrazioni locali ed enti del Servizio sanitario nazionale), per somministrazioni, forniture e appalti, per compensare i debiti da accertamento (nella tabella allegata al D.M. del 14 gennaio 2014 sono elencati i codici tributo relativi alle somme compensabili).Il nuovo modello F24 – Il codice va riportato nel nuovo modello “F24 Crediti PP.AA.”, approvato lo scorso 31 gennaio, per consentire l’utilizzo dei crediti in compensazione delle somme dovute in caso di accertamento con adesione, adesione al processo verbale di constatazione, adesione agli inviti a comparire, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale e mediazione. L’operazione deve avvenire esclusivamente in modalità telematica attraverso i servizi dell’Agenzia delle Entrate. 
Utilizzo del codice - Il codice tributo “PPAA” va riportato, nella sezione “Erario” del modello di pagamento, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nel campo “numero certificazione credito” va inserito il numero della certificazione del credito attribuito dalla piattaforma elettronica, gestita dal dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Nel campo “anno di riferimento” non va evidenziato nessun valore. 
Buon fine dei pagamenti - Perché i pagamenti vadano a buon fine, occorre che tutte le condizioni previste dall’articolo 3, comma 1, del D.M. 14 gennaio 2014 risultino rispettate. I crediti devono risultare da certificazione rilasciata dalla citata piattaforma, e non essere stati già pagati dalla PA o impiegati per altre finalità, la certificazione deve recare la data di pagamento del credito certificato, il titolare del debito tributario e titolare del credito devono coincidere, nell’F24 telematico non devono esserci altri pagamenti, diversi da quelli identificati dai codici riportati nella tabella, l’utilizzo nello stesso F24 di eventuali altri crediti, diversi da quelli certificati, deve essere conforme alle norme sul controllo preventivo delle compensazioni tramite F24, l’addebito dell’eventuale saldo positivo dell’F24 telematico, deve essere andato a buon fine. Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni richieste, comporta che tutti i pagamenti effettuati nel modello sono considerati come non avvenuti, e chi ha trasmesso l’F24 viene informato di tale circostanza tramite una ricevuta consultabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate sempre attraverso i servizi telematici.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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