Deducibile in due anni il leasing per l’auto al dipendente

L’Agenzia ha chiarito che le nuove disposizioni della legge di stabilità riguardano anche i veicoli di cui alla lett. b-bis) dell’art. 164 del TUIR
L’Agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco 2014, ha fornito chiarimenti in relazione all’ambito applicativo delle nuove regole sulla deducibilità del leasing, applicabili dai contratti stipulati dal 1° gennaio 2014, con specifico riferimento alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti di cui all’art. 164, comma 1, lett. b-bis) del TUIR.
La nuova disciplina relativa alla deducibilità dei canoni di leasing, introdotta dall’art. 1 comma 162 della L. 147/2013, pur mantenendo la deducibilità slegata dalla durata del contratto, ha apportato rilevanti modifiche all’art. 102 comma 7 del TUIR (per approfondimenti, si veda l’apposito capitolo del Quaderno Eutekne sulla legge di stabilità 2014).
Nello specifico, per le imprese, la durata minima fiscale dei contratti relativi ai beni mobili ammortizzabili passa dai 2/3 del periodo di ammortamento determinato con i coefficienti ministeriali alla metà del suddetto periodo di ammortamento.
Per gli autoveicoli aziendali ex art. 164, comma 1, lettera b) del TUIR, invece, nulla cambia, posto che la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ancora ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente tabellare (4 anni).
L’Agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco 2014, ha precisato che la maggiorazione della durata minima fiscale prevista dall’art. 102 comma 7 del TUIR per i veicoli di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 164 del TUIR non trova applicazione per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta, disciplinati dalla successiva lett. b-bis).
Pertanto, anche per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior del periodo d’imposta si applicano le novità apportate dalla legge di stabilità 2014 in relazione ai beni mobili; di conseguenza, per i contratti di leasing stipulati dal 1° gennaio 2014, la deduzione dei canoni può avvenire in un periodo minimo pari alla metà del periodo di ammortamento, vale a dire in 2 anni.
Si osserva che tale disposizione si applica anche ai veicoli utilizzati ad uso pubblico o esclusivamente strumentali all’attività propria d’impresa di cui all’art. 164, comma 1, lettera a), del TUIR.
In senso conforme si era espressa anche Assilea, con circolare 9 gennaio 2014 n. 2, precisando che “le novità sulla riduzione della durata fiscale riguardano anche il targato commerciale e industriale, mentre con riferimento alle autovetture, sono interessate quelle strumentali e quelle assegnate al dipendente; resta invece immutato il regime di deducibilità dei canoni relativi alle autovetture non strumentali che si continuano a dedurre in 4 anni”.
“Vecchie” regole di deducibilità in base alla stipula
Considerato che le summenzionate modifiche trovano applicazione per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2014, restano ferme le regole di deducibilità dei canoni relativi ai contratti stipulati in precedenza, le quali continuano ad operare sino al termine di ciascuno di essi (“Auto in leasing, regole di deduzione in base alla data di stipula del contratto” dell’8 settembre 2012).
Pertanto:
- se il contratto di leasing relativo ad autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta è stato stipulato a partire dal 1° gennaio 2008 e fino al 28 aprile 2012, i canoni sono deducibili a condizione che la durata prevista del contratto sia non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento tabellare in relazione all’attività esercitata dall’impresa;
- se invece il contratto di leasing, avente ad oggetto i suddetti autoveicoli, è stato stipulato a partire dal 29 aprile 2012 e fino al 31 dicembre 2013, la deduzione dei canoni è ammessa per un periodo non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento tabellare in relazione all’attività esercitata dall’impresa, a prescindere dalla durata del contratto prevista.
Fonte: Eutekne autore Pamela ALBERTI

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