Giustizia. La Cassazione promuove l'uso della clausola «claim made» per la responsabilità professionale Polizza anche retroattiva

Commercialisti coperti per condotte commesse prima del contratto
La clausola claim made mette al riparo il dottore commercialista dalle richieste di risarcimento danni presentate dai clienti per condotte precedenti la firma della polizza. Lo precisa la Corte di cassazione con la sentenza n. 3622 della Terza sezione civile depositata ieri. È stata pertanto annullata la condanna emessa dalla Corte d'appello di Roma (che confermava il verdetto del tribunale) che sanzionava uno studio professionale di dottori commercialisti con il pagamento di un'ingente somma di denaro per errori e inadempimenti nella compilazione delle dichiarazioni Iva del biennio 1990-1991.
La Corte d'appello aveva fondato il suo giudizio di responsabilità osservando che l'illecito addebitato al professionista assicurato risale a un periodo che non sarebbe coperto dalla polizza assicurativa la cui efficacia decorreva dal 30 dicembre 2004. Per i giudici di secondo grado l'alea coperta dalla garanzia deve riguardare un evento futuro e incerto e non uno già verificatosi prima della conclusione del contratto. Nessuna rilevanza doveva essere data a quella parte del contratto assicurativo secondo la quale «la garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel periodo di assicurazione».
Per la Cassazione, invece, la clausola claim made prevede il possibile sfasamento tra la prestazione dell'assicuratore (obbligo di indennizzo al verificarsi di alcuni possibili eventi) e controprestazione dell'assicurato (pagamento del premio) «nel senso che possono risultare coperti da assicurazione comportamenti dell'assicurato anteriori alla data della conclusione del contratto, qualora la domanda di risarcimento del danno sia per la volta proposta dopo tale data». Possono, viceversa, essere privi di garanzia comportamenti tenuti dall'assicurato nel corso della piena validità ed efficacia della polizza, quando la domanda di risarcimento danni è proposta dopo la cessazione degli effetti del contratto.
La sentenza sottolinea come la sentenza di appello abbia sbagliato nel mettere in evidenza il profilo di assenza di rischio, visto che, invece, un'alea esiste anche se di natura diversa da quella che riguarda le condotte colpose del professionista. L'estensione della copertura della polizza a periodi antecedenti rappresenta una scelta precisa dell'assicuratore che, di sua iniziativa, inserisce la clausola tra le condizioni generali di contratto sulla base di una consapevole valutazione dei rischi. L'alea, in questo contesto, allora, riguarda non tanto la possibilità che l'assicurato tenga comportamenti colposi, ma che li abbia commessi in passato pur essendo ignaro della loro illiceità o idoneità a produrre un danno. «L'alea – avverte la Cassazione – non concerne i comportamenti passati nella loro materialità, ma la consapevolezza da parte dell'assicurato del loro carattere colposo e della loro idoneità ad arrecare danno a terzi».
È allora del tutto ingiustificato, conclude la Cassazione, negare efficacia alla clausola claim made, perché la domanda di risarcimento è stata presentata durante il periodo di validità della polizza e non risulta che il dottore commercialista fosse consapevole degli illeciti commessi e neppure dell'intenzione del cliente di promuovere un'azione di responsabilità nei suoi confronti.
Fonte: Il sole 24 ore autore Giovanni Negri

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