Il Fisco si paga con i crediti Pa

Saccomanni: «Un'innovazione con cui andiamo incontro all'esigenza delle imprese»
Dopo i chiarimenti forniti durante Telefisco 2014 (si veda anche l'articolo sotto) sulla compensazione tra imposte dovute e crediti con la Pa, arriva ora il codice tributo per poter materialmente arrivare (in tempi brevi) a compemsare ciò che si deve dare (per il pagamento delle somme dovute in base agli istituti deflattivi della pretesa tributaria e del contenzioso tributario) con ciò che si deve ricevere. E la possibilità di compensare i crediti verso la Pa con i debiti tributari «è una innovazione con cui andiamo incontro alle esigenze di semplificazione delle imprese», Lo ha ribadito ieri il ministro dell'Economia Fabrizio Saccomanni. Si tratta, ha aggiunto il ministro, «di una iniziativa che fa parte dello sforzo per risolvere il problema dei debiti commerciali, accumulatosi mese dopo mese negli anni passati e al quale abbiamo dato risposte celeri e concrete, aiutando gli enti locali a pagare debiti al ritmo di più di 3 miliardi al mese».
Tecnicamente, ieri l'agenzia delle Entrate ha istituito con la risoluzione 16/E il codice tributo "PPAA" denominato "Crediti nei confronti di Pubbliche amministrazioni per il pagamento di somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario-articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".
Si ricorda che in base a tale norma è stata prevista la possibilità che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti di Pubbliche amministrazioni, vengano compensati, su specifica richiesta del contribuente, per il pagamento delle somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflattivi del contenzioso tributario ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate.
Successivamente il decreto del Mef del 14 gennaio 2014 ha chiarito, tra l'altro, quali codici devono essere indicati nel modello F24 telematico (modello "F24 crediti PP.AA.") in corrispondenza dell'importo dei predetti crediti, esposti nella colonna "importi a credito compensati" del modello.
In un apposito campo del modello F24 telematico, sono poi riportati gli estremi identificativi della certificazione, attribuiti dalla piattaforma elettronica di certificazione, gestita dal Mef - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
La risoluzione di ieri fornisce poi queste indicazioni realtive al nuovo codice tributo:
- va esposto nella sezione "Erario" esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati";
- nel campo "numero certificazione credito" va indicato il numero della certificazione del credito attribuito dalla piattaforma elettronica di certificazione utilizzato in compensazione;
- il campo "anno di riferimento", non deve essere indicato.
Da ricordare infine che a norma dell'articolo 3, sempre del decreto Mef, i pagamenti non si perfezionano se non risultano rispettate alcune condizioni tra le quali si segnala che i crediti utilizzati in compensazione, devono risultare da certificazione rilasciata attraverso la piattaforma elettronica di certificazione e non siano stati già pagati dalla Pa; che il soggetto titolare dei debiti da accertamento tributario coincida con il soggetto titolare dei crediti risultante dalle relative certificazioni (da individuare esclusivamente attraverso il rispettivo codice fiscale). In caso di variazione della titolarità del credito, il soggetto interessato deve fornire tempestivamente alla Pa la documentazione necessaria per aggiornare i dati presenti sulla certificazione del credito.
Fonte: Il sole 24 ore autore Rosanna Acierno

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