Imposte indirette. Nel rigo VE39 le operazioni senza il requisito della territorialità

Volume d'affari allargato nella dichiarazione Iva
Il modello 2014 si allinea ai nuovi obblighi di fatturazione
Debuttano nella dichiarazione Iva 2014 le operazioni prive del requisito di territorialità per le quali dal 1° gennaio 2013 è diventato obbligatorio emettere la fattura e conteggiarle nel volume d'affari. La compilazione diventa anche l'occasione di verificare se durante l'anno le operazioni sono state correttamente documentate. Vengono così recepite nel modello di quest'anno le novità introdotte dalla legge di stabilità 2013 (legge 228/2012). Ma vediamo nel dettaglio quello che cambia.
Le modifiche
Il rigo VE39 del quadro VE è stato rinominato «Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies», contribuendo così a far concorrere al volume d'affari – da riepilogare nel successivo rigo VE40 – tutte le operazioni che non risultano avere rilevanza Iva.
La novità deriva dall'introduzione del comma 6-bis nel corpo dell'articolo 21 del Dpr 633/1972, che disciplina la fatturazione delle operazioni. La disposizione prevede che i soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, devono emettere obbligatoriamente la fattura anche per quelle operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi stabilito al di fuori del territorio dello Stato stesso e per le quali viene a mancare, quindi, il requisito della territorialità. Si tratta di tutte le operazioni previste negli articoli da 7 a 7-septies, che non soggiacevano a nessun obbligo di fatturazione fino al 31 dicembre 2012. Tanto per fare un esempio, basta pensare alle operazioni di cessioni di beni che sono avvenute all'estero su beni acquistati direttamente all'estero. 
Con il recepimento della direttiva comunitaria 2010/45/Ue, sia le cessioni di beni che le prestazioni di servizio per cui viene a mancare il requisito della territorialità e che vengono effettuate nei confronti di soggetti passivi non residenti, devono, dal 2013 in poi, sottostare all'obbligo di fatturazione con l'inserimento di precise annotazioni:
- «inversione contabile», nel caso le cessioni o le prestazioni di servizio si considerino effettuate all'interno della comunità economica europea;
- «operazione non soggetta», nel caso in cui, al contrario, le cessioni o le prestazioni di servizio si considerino effettuate fuori dall'Unione europea.
La definizione
La nuova disciplina ha inciso anche sul concetto di volume d'affari, che fino al 31 dicembre 2012 non annoverava al suo interno le prestazioni di servizio generiche mancanti di rilevanza nel territorio dello Stato. Sono state escluse le «prestazioni di servizi rese a soggetti stabiliti in un altro Stato membro della Comunità, non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter del presente decreto» (ossia il Dpr 633/1972). Tale riferimento è stato eliminato nella versione modificata del l'articolo 20 della legge Iva, in vigore dal 1° gennaio dello scorso anno. Così entra a far parte del volume d'affari qualsiasi operazione per cui manca il requisito della territorialità in presenza dell'obbligo di emissione della fattura. Rimangono, invece, escluse , le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nelle voci B.I.3) e B.I.4) dell'attivo dello stato patrimoniale, e i passaggi interni, di beni e servizi, tra attività separate nel l'ambito della stessa impresa, come indicato dall'articolo 36, comma 5, del Dpr 633/1972. Entrambe le tipologie di operazioni dovranno trovare collocazione nel rigo VE38 della dichiarazione Iva annuale, in modo da non concorrere alla determinazione del volume d'affari da indicare al rigo VE40.
L'aumento del volume d'affari deve tenere conto non soltanto delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizio registrate nell'anno di riferimento, ma anche di quelle soggette a registrazione con riferimento allo stesso anno solare. 
L'incremento può avere effetti negativi per il contribuente che, a titolo esemplificativo, potrebbe uscire più facilmente dai limiti stabiliti per le liquidazioni Iva trimestrali o per la permanenza all'interno del regime Iva per cassa.
Le esportazioni
Il volume d'affari è strettamente connesso allo status di esportatore abituale: il requisito che consente di acquistare e importare beni e servizi senza dover corrispondere l'Iva nei limiti del l'ammontare complessivo delle esportazioni e delle operazioni assimilate effettuate e annotate nell'anno solare o nei dodici mesi precedenti. L'articolo 1, comma 329, della legge 228/2012 ha modificato le disposizioni riguardo a tali soggetti, intervenendo direttamente sull'articolo 1 del Dl 746/1983 e stabilendo che non si debba tenere conto «delle operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis» del Dpr 633/1972 nella determinazione del volume d'affari. In questo modo sono stati sterilizzati gli effetti delle variazioni apportate in materia di obblighi di fatturazione.
I termini di invio
Nessuna variazione, invece, nelle date per l'invio della dichiarazione annuale. I termini si sono aperti lo scorso 1° febbraio e ci sarà tempo fino al prossimo 30 settembre.
Fonte: Il sole 24 ore autore Michele Brusaterra Benedetto Santacroce

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