La soglia per il visto si «moltiplica»

Per le compensazioni di crediti fiscali, il visto di conformità è obbligatorio solo se l'importo del singolo tributo supera la soglia di 15 mila euro.
Con i chiarimenti forniti durante Telefisco 2014, si completa il quadro delle regole applicabili per l'utilizzo nel mod. F24 di eccedenze per imposte sui redditi e Irap dopo la stretta della legge di stabilità. Confermata la possibilità di effettuare le compensazioni anche prima di presentare la dichiarazione e la libertà di utilizzo delle eccedenze 2012 fino al prossimo 30 settembre. 
Si parte con Unico 2014
A partire dal 1° gennaio 2014, anche per la compensazione dei crediti fiscali diversi dall'Iva (Ires, Irpef e addizionali, ritenute, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e Irap) è entrato in vigore l'obbligo di visto di conformità sulla dichiarazione, laddove gli importi esposti nel mod. F24 superino la soglia di 15mila euro nel corso dell'anno. Il tenore della norma, assai più sintetico di quello previsto in materia di compensazioni Iva, lasciava aperti numerosi dubbi applicativi che l'Agenzia ha risolto durante la diretta Telefisco del 30 gennaio scorso.
Un primo aspetto riguarda la decorrenza delle norma. Le nuove limitazioni scattano a partire dalle compensazioni di crediti risultanti dalle dichiarazioni riferite all'esercizio in corso al 31 dicembre 2013 (Unico, 770 e Irap 2014), compensazioni effettuabili dal 16 gennaio 2014. Restano liberamente utilizzabili senza visto, anche nel corrente anno 2014, i crediti Irpef, Ires, Irap, ecc. superiori a 15mila euro, risultanti da Unico 2013, che nel mod. F24 espongono come anno di riferimento il 2012. L'esonero vale fino alla data di presentazione della dichiarazione riguardante il 2013 (Unico o Irap 2014), nella quale i crediti residui dell'anno precedente si sommeranno a quelli eventualmente maturati nel nuovo esercizio, per essere dunque unitariamente sottoposti alle nuove disposizioni. Si pensi, ad esempio, ad una Srl che, all'1.1.2014 vanta un credito Ires residuo di 30 mila euro risultante da Unico 2013 (presentato a settembre dello scorso anno). Nei mesi di aprile e maggio 2014 il credito viene utilizzato (indicando codice tributo 2003 e anno di riferimento 2012) per 18mila euro per saldare debiti per ritenute e Iva. 
Nel mod. Unico 2014, la Srl evidenzia un credito complessivo Ires di 22 mila euro (di cui 12 mila quale residuo del 2012 e 10 mila sorto nel 2013). Nel mese di ottobre, la Srl potrà compensare detto credito per oltre 15mila euro solo se la dichiarazione presentata a settembre contiene il visto di conformità. 
Soglie distinte
Il secondo punto fermo sulle nuove compensazioni di imposte dirette riguarda il calcolo della soglia. L'Agenzia ha correttamente precisato che il limite di 15mila euro, oltre il quale il credito posto in compensazione richiede il visto di conformità sulla dichiarazione, si quantifica distintamente per ogni singolo tributo. Pertanto, ad esempio, non sarà richiesto alcun visto ad un contribuente che, nel 2014, compensa in F24 un credito Ires (cod. 2003 anno 2013) di 10mila euro e un credito Irap 2013 (cod. 3800 anno 2013) di 12mila euro in quanto l'ammontare di ciascuna eccedenza è inferiore alla soglia.
Un ultimo importante tassello delle istruzioni del fisco è costituito dalla inesistenza, a differenza di quanto stabilito per l'Iva, di obblighi di preventiva trasmissione della dichiarazione da cui emerge il credito utilizzato per la compensazione in F24. 
I contribuenti possono dunque, come in passato, operare la compensazione dei crediti Ires, Irpef, Irap ecc., relativi all'esercizio 2013 (che risulteranno dalle dichiarazioni 2014), sin dall'inizio dell'anno 2014. Se però il credito utilizzato in F24 supera la soglia di 15 mila euro per il singolo tributo (anche a seguito di più compensazioni; ad esempio, Ires 2013 compensata per pagare un debito Iva di 10mila euro al 16 gennaio e ancora per pagare un debito di ritenute di 8mila euro al 16 febbraio), la successiva dichiarazione Unico 2014 (da presentare nei termine ordinario del 30 settembre) dovrà prevedere il visto di conformità o la firma del revisore (con valenza di visto).
Fonte: Il sole 24 ore autore Luca Gaiani

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