Niente visto sui crediti residui

Nel corso di Telefisco chiarito che non serve il visto sui crediti del 2012
Premessa – L’utilizzo dei crediti residui del 2012, sino al termine di presentazione della prossima dichiarazione, non soggiace all’obbligo di apposizione del visto, anche in caso di superamento della soglia dei 15.000 euro. Questo è quanto chiarito dai tecnici dell’Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2014. 
Legge si stabilità - La L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità 2014) ha previsto una novità in termini di compensazione tributaria in riferimento ai crediti delle imposte sui redditi, Irap, ritenute, imposte sostitutive delle imposte sui redditi. In particolare, i contribuenti che decidono di utilizzare in compensazione (attraverso il Mod. F24) i crediti derivanti dal Modello Unico per somme superiori a euro 15.000 devono ricevere il visto di conformità sui Modelli Unici dai quali scaturisce il credito tributario. 
Decorrenza - La legge di stabilità prevede l’applicazione dei nuovi vincoli “a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013”, per cui essi trovano applicazione, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, a partire dalle dichiarazioni dei redditi ed Irap relative al 2013 quindi hanno immediato effetto sulle compensazioni che sono operate a decorrere dal 1° gennaio 2014, in relazione ai crediti d’imposta risultanti dalle dichiarazioni medesime maturati nel corso del 2013. 
Credito 2012 – A tal proposito, nel corso di Telefisco 2014, l’incontro tenuto dall’Agenzia delle Entrate con la stampa specializzata, è stato chiesto se il credito risultante dalla dichiarazione 2012 non utilizzato in compensazione nel corso del 2013 e rimasto al 1° gennaio 2014 possa essere utilizzato in compensazione liberamente, quindi senza le limitazioni previste dalla legge di stabilità 2014. 
Risposta – I tecnici delle Entrate investiti della questione hanno risposto che “per espressa previsione, le nuove disposizioni trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Pertanto, la modifica normativa trova applicazione con riferimento ai crediti maturati nel corso di tale annualità, oggetto di dichiarazione, per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare, entro il 30 settembre 2014. Analogamente a quanto già chiarito con la circolare 1/E del 15 gennaio 2010 in merito al controllo preventivo delle compensazioni dei crediti Iva, deve ritenersi che il credito risultante dalla dichiarazione può essere utilizzato in compensazione senza applicazione dei nuovi limiti alla compensazione fino a quando lo stesso non trovi rappresentazione nella dichiarazione annuale 2014 (relativa al 2013), all'interno della quale tale credito viene ‘rigenerato’ sommandosi al credito maturato nel 2013”. 
Comportamento - Il visto è infatti un'operazione che viene fatta all'interno della dichiarazione fiscale, ed è quindi evidente che non può essere posto un blocco alle compensazioni dei saldi a credito ancora disponibili, derivanti da dichiarazioni già presentate per i precedenti periodi. Il contribuente potrà quindi proseguire senza ulteriori adempimenti a utilizzare nel 2014 la parte di credito 2012 non utilizzata nel corso del 2013, sino a quando non verrà presentata la dichiarazione 2014, dove l'esposizione del riporto in dichiarazione lo “rigenera” come credito del periodo di imposta 2013, soggetto alle nuove disposizioni.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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