Rivalutazione fiscale obbligatoria

Nel corso di Telefisco ufficializzato il divieto a rivalutare solo ai fini civilistici
Premessa – Non è possibile effettuare la rivalutazione soltanto ai fini civilistici. Ciò in quanto mentre nel comma 20 del D.L. n. 185/2008 era stabilito che il maggior valore attribuito ai beni “può essere” riconosciuto ai fini fiscali, nel comma 143 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 è precisato che tale maggior valore si considera riconosciuto ai detti fini. Tale locuzione è identica a quella utilizzata nel comma 470 dell’articolo unico della Legge n. 266/2005, che aveva stabilito la possibilità di rivalutare tutti i beni dell’impresa, con effetti sia civilistici che fiscali. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2014. 
Nuova rivalutazione - Una nuova opportunità per la rivalutazione dei beni dell'impresa è prevista dai commi da 140 a 146 della legge di stabilità 2014. La precedente legge di rivalutazione era contenuta nel D.L. 185/08, ma la struttura normativa a cui anche la nuova norma fa riferimento è la Legge 342 del 21 novembre 2000. 
Effetti - Dal tenore letterale della norma è sorto subito il dubbio circa la differenza rispetto alla precedente rivalutazione ex art. 15 D.L. 185/2008 dove era possibile rivalutare anche soltanto ai fini civilistici, rappresentando il riconoscimento fiscale una mera eventualità. Al contrario da quanto disposto dalla legge di stabilità 2014 nell’ultima rivalutazione concessa sembrava previsto l’obbligo di operare la rivalutazione sia ai fini civilistici che fiscali. 
Telefisco 2014 – La conferma dell’obbligo di rivalutare sia ai fini civilisti che fiscali è venuta dall’incontro dell’Agenzia delle Entrate con la stampa specializzata nel corso di Telefisco 2014. In tale occasione i tecnici dell’Agenzia delle Entrate hanno confermato l’obbligatorietà della rivalutazione ai fini fiscali evidenziando proprio le differenze tra le due disposizioni normative. 
Rivalutazione ex art. 15 D.L. 185/2008 – Il comma 16 dell’art. 15, D.L. n. 185/2008, prevedeva, infatti, la possibilità per le imprese di effettuare la rivalutazione ai soli fini civilistici (ossia in deroga ai criteri di cui all’art. 2426, C.c.), in quanto il successivo comma 20 si limitava ad affermare che: “il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal quinto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, con il versamento di un imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito”. Al contrario nella precedente rivalutazione l’art. 12, Legge n. 342/2000 disponeva che “sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio, di cui all'articolo 11, è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito [...]”. 
Legge si stabilità – Anche nell’ultima riapertura il comma 143 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 stabilisce che “il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi [...]” con previsione analoga a quella dell’articolo 1, comma 470, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266. In sostanza chi deciderà di accedere alla rivalutazione dovrà obbligatoriamente versare le imposte sostitutive previste (16% per i beni ammortizzabili e 12% per quelli non ammortizzabili), mentre resterà una facoltà decidere se affrancare o meno la riserva da rivalutazione.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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