RW: sanzioni ridotte estese anche ai vecchi accertamenti

Le novità che interessano l’RW spaziano dall’aspetto dichiarativo (contenuti del quadro RW) al regime sanzionatorio.
In relazione a questo secondo aspetto, se l’omessa indicazione nel quadro RW delle attività detenute all'estero, secondo la vecchia disciplina, veniva sanzionata per un ammontare che andava dal 10 al 50% del valore delle attività non dichiarate, oltre alla confisca di beni di corrispondente valore;oggi grazie alla Legge europea (L. 97/2013), in vigore dal 4 settembre 2013, la misura della sanzione varia dal 3% al 15%, senza più la possibilità di disporre la confisca (misura nella pratica raramente utilizzata peraltro). Le sanzioni sul monitoraggio fiscale risultano così maggiormente aderenti al principio di proporzionalità. 
D’altro canto viene anche previsto un aggravio dal punto di vista sanzionatorio per le violazioni riferite ad attività ed investimenti in Paesi Black list: la sanzione in tal caso raddoppia e varia dal 6 al 30% degli importi non dichiarati. Dunque, un contribuente ha omesso la compilazione del quadro RW in Unico 2011 per i risparmi detenuti in un conto svizzero (la Svizzera è un Paese black list) per un valore di 60.000 euro. Le sanzioni previste dalla vecchia disciplina variavano da 6.000 a 30.000 euro; alla luce delle modifiche della legge europea (applicabile anche per il passato) variano da 3.600 a 18.000 euro. 
Il principio del favor rei - Il nuovo regime sanzionatorio delineato dalla Legge europea troverà applicazione anche per le violazioni passate, atteso che secondo il principio del favor rei, va applicato il nuovo più favorevole regime. 
Unica eccezione vige per gli atti di irrogazione di sanzioni divenuti definitivi (articolo 3, comma 3 del D. Lgs. n.471/1997). 
Dunque, le violazioni riferite al quadro RW di modelli Unico di precedenti periodi di imposta, non accertate in modo definitivo, dovranno essere sanzionate con il nuovo regime (sanzione dal 3% al 15% e sanzione fissa di 258 euro per dichiarazione tardiva). 
Le sanzioni per gli intermediari abilitati – Allo scopo di allineare le comunicazioni sul monitoraggio fiscale a quelle antiriciclaggio, il legislatore ribadisce che vi sono degli obblighi anche per gli intermediari abilitati. 
Essi, qualora non rispettino gli obblighi di comunicazione all'Agenzia, verranno sanzionati con un’ammenda che va dal 10 al 25% dell'importo dell'operazione non segnalata. 
Si tratta delle violazioni relative all'obbligo di monitoraggio dei trasferimenti (pari o superiori ai 15.000 euro), contenuti nell’Archivio unico informatico, oggetto di rilevazione ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 231/2007 (normativa antiriciclaggio), eseguite per conto o a favore dei soggetti obbligati al rispetto della disciplina sul monitoraggio. 
Il caso del decesso del contribuente – Caso particolare è quello della successione ereditaria. Nessuna sanzione è prevista per l’erede se il de cuius ha commesso violazioni nella compilazione dell’RW. I capitali ereditati e non derivanti da redditi d’impresa, ma da successione, implicano per gli eredi l’obbligo di presentare la denuncia di successione se il de cuius è residente in Italia . Essi avranno poi due scelte: 
- agire tramite una società fiduciaria italiana che tassa il reddito derivante dalle attività estere e non avere così alcun obbligo di compilazione del quadro RW; 
- compilare tutti gli anni il quadro RW oltre agli altri quadri relativi ai redditi prodotti (RL per le locazioni, ecc.). 
Va detto che per le vecchie violazioni, l’erede non è responsabile. Gli eredi, infatti, non sono responsabili delle violazioni commesse dal de cuius. Nessuna sanzione è applicabile a essi.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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