Società di comodo al test del credito IVA

Compensazione in F24 o rimborso preclusi se si riveste tale status per il 2013, anche se ci si adegua al reddito minimo
L’Agenzia delle Entrate ha confermato, nel corso di Telefisco 2014, le limitazioni all’utilizzo del credito IVA per le società di comodo. Per le società che rivestono tale status, infatti, sono preclusi il rimborso, la compensazione “orizzontale” in F24 e la cessione a terzi del credito risultante dalla dichiarazione annuale, credito che permane quindi nella disponibilità della società per la compensazione interna nelle liquidazioni IVA mensili o trimestrali (anche se spesso, nella pratica, si registrano situazioni di accumulo periodo dopo periodo per la prevalenza delle operazioni passive rispetto a quelle attive).
L’Agenzia rileva, in coerenza con le norme che regolano la fattispecie, che queste penalizzazioni gravano sulle società che ricadono in almeno una delle situazioni che le qualificano “di comodo”. Concentrando chiaramente l’attenzione sul periodo d’imposta 2013, ciò si verifica sia se la società ha realizzato nel 2013 medesimo un ammontare di ricavi effettivi inferiore a quello che risulta dall’applicazione dei coefficienti (e ricade, quindi, tra quelle non operative), sia se la società risulta “in perdita sistematica”, ovvero in perdita fiscale per il triennio precedente 2010-2011-2012.
Nessuna penalizzazione grava sulle società che, pur rientrando in almeno una delle casistiche, possono beneficiare delle diverse cause di esclusione o di disapplicazione delle due discipline, che è opportuno iniziare a valutare sin da subito (se, naturalmente, ciò risulta possibile); va al proposito ricordato che le cause di disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica sono riferite non al periodo d’imposta per il quale scatterebbero le penalizzazioni, ma ai periodi d’imposta del triennio precedente chiuso in perdita (o, per essere più precisi, ad almeno uno di tali periodi d’imposta).
L’Agenzia ha confermato nel corso di Telefisco 2014 che l’adeguamento al reddito minimo delle società di comodo effettuato ai sensi dell’art. 30 comma 3 della L. 724/94 risulta irrilevante ai fini della sorte del credito IVA. In altre parole, la società non operativa o in perdita sistematica che decide di adeguarsi al reddito minimo rimane vincolata ad utilizzare il proprio credito IVA solo nell’ambito delle liquidazioni mensili o trimestrali, essendo invece preclusi il rimborso, la compensazione in F24 o la cessione a terzi.
Va detto che tale impostazione risulta una diretta conseguenza di come sono strutturate le norme sulle società non operative e sulle società in perdita sistematica: ciò che “marchia” tali soggetti e fa loro assumere questo status pregiudizievole non è, infatti, l’ammontare del reddito prodotto, bensì l’ammontare insufficiente dei ricavi oppure lo stato di perdita strutturale evidenziato nel triennio precedente.
Credito “perso” per chi risulta di comodo per tre anni consecutivi
Una situazione particolarmente penalizzante riguarda le società che risultano di comodo per tre periodi d’imposta consecutivi: in questo caso, infatti, si ha la perdita definitiva del credito IVA, non più utilizzabile neanche nelle liquidazioni periodiche. Il testo della risposta dell’Agenzia delle Entrate riproduce un’ambiguità già presente nella norma, precisando che la società di comodo (sia essa non operativa o in perdita sistematica) perde definitivamente il credito se, per tre periodi d’imposta consecutivi, non effettua operazioni rilevanti ai fini dell’IVA almeno pari a quello dei ricavi minimi; in realtà, come risulta dalla stessa prassi dell’Agenzia (circ. n. 25 del 4 maggio 2007) e dalle istruzioni al quadro VA della dichiarazione IVA, la perdita del credito è condizionata alla sussistenza, negli ultimi tre anni, sia del volume d’affari inferiore all’ammontare dei ricavi minimi, sia dello status di società di comodo, che deve quindi permanere per un triennio consecutivo.
Ad esempio, se per gli anni 2011, 2012 e 2013 una società ha sempre un volume d’affari inferiore a quello dei ricavi minimi, e risulta di comodo per il 2011 e per il 2013 ma non per il 2012, essa non perde in modo definitivo il credito 2013 (il quale, però, non potrà essere chiesto a rimborso o usato in F24 perché lo status di società di comodo sussiste per il 2013).
Va da ultimo evidenziato che, in determinati contesti, potrebbe essere opportuno presentare interpello anche ai soli fini dell’IVA (soluzione espressamente ammessa dalla stessa Agenzia delle Entrate) per evitare la perdita definitiva del credito: i casi potrebbero essere quello delle società il cui volume d’affari non ha raggiunto quello dei ricavi minimi per l’elevata presenza di operazioni extraterritoriali che, sino al 2012, non concorrevano alla sua formazione (servizi generici prestati verso committenti comunitari soggetti passivi IVA), o quello delle società con elevato volume di operazioni oggettivamente escluse da imposta (ad esempio, cessione di diritti d’autore o prestazioni assimilate espressamente escluse da IVA).
Nel primo caso, in particolare, l’interpello deve ritenersi validamente presentato anche se fa valere una situazione sussistente in annualità precedenti, in quanto esso rimane pur sempre finalizzato ad escludere una penalizzazione che riguarda il credito risultante al 31 dicembre 2013.
Fonte: Eutekne autore Gianluca ODETTO

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