Società di comodo con vista nel quadro VA della dichiarazione IVA

La non operatività impedisce la compensazione in F24 o il rimborso del credito risultante al 31 dicembre 2013
Le società di comodo sono tenute a compilare il rigo VA15 della dichiarazione IVA per segnalare il loro particolare “status”, che comporta limiti alla compensazione o al rimborso dell’eccedenza al 31 dicembre 2013.
Va ricordato preliminarmente che il presupposto per tali limitazioni è duplice: non possono, infatti, compensare in F24 o richiedere a rimborso il credito sia le società che risultano non operative per insufficienza dei ricavi nel 2013, sia le società che risultano “in perdita sistematica” nello stesso esercizio a causa di perdite fiscali dichiarate per le annualità 2010, 2011 e 2012.
Le società che risultano di comodo per tre anni consecutivi e che, nel medesimo arco temporale, non effettuano operazioni rilevanti ai fini dell’IVA per un importo almeno pari a quello dei ricavi minimi sono invece soggette alla perdita definitiva del credito, che non risulta quindi più utilizzabile neanche nell’ambito delle liquidazioni mensili o trimestrali del 2014.
Venendo alle indicazioni da inserire nel quadro VA del modello IVA 2014, va detto che esse non si discostano da quelle già presenti nei modelli delle precedenti annualità. Nel rigo VA15 le società che risultano di comodo nel 2013 devono indicare un codice numerico da 1 a 4, ognuno dei quali corrisponde ad una situazione specifica. In particolare:
- il codice “1” individua le società di comodo per il 2013;
- il codice “2” individua le società di comodo sia per il 2012 che per il 2013;
- il codice “3” segnala le società che risultano di comodo per tutto il triennio 2011, 2012 e 2013;
- il codice “4”, infine, deve essere inserito da parte delle società che risultano di comodo per tutto il triennio 2011, 2012 e 2013 e che non hanno effettuato, in tali anni, operazioni rilevanti ai fini IVA almeno pari all’importo dei ricavi minimi.
Il codice “1” è quello più semplice da gestire, riguardando le società che nel 2013 (ma non nel 2012) rivestono lo status di società di comodo, con conseguente blocco del credito, utilizzabile solo nelle liquidazioni periodiche 2014. I codici “2” e “3” hanno una mera funzione segnaletica: in entrambi i casi, infatti, le società sono soggette alle limitazioni alla compensazione orizzontale o al rimborso del credito (così come quelle di comodo per il solo 2013), ma non alla perdita definitiva. Il codice “3”, in particolare, individua le società che, pur risultando di comodo per tutto il triennio 2011, 2012 e 2013, per almeno uno dei tre anni hanno dichiarato un volume d’affari almeno pari a quello dei ricavi minimi, evitando così la perdita definitiva del credito: il caso potrebbe essere quello di una società che ha sempre dichiarato perdite fiscali (e, quindi, in perdita sistematica) ma il cui volume d’affari almeno per una delle annualità è stato congruo. Il codice “4” individua, da ultimo, le società che subiscono la perdita definitiva del credito in quanto, oltre a risultare di comodo per tutto il triennio, non hanno dichiarato un volume d’affari almeno pari a quello dei ricavi minimi per nessuna delle tre annualità; le istruzioni precisano che, in tale evenienza, il credito IVA al 31 dicembre 2013 va comunque segnalato nel rigo VX2, o nel quadro RX in caso di dichiarazione unificata.
Problematica la presentazione del modello al 28 febbraio
Va da ultimo evidenziato che la scelta di presentare la dichiarazione IVA entro il 28 febbraio 2014 pone qualche problematica alle società che non hanno certezza in merito allo “status” che rivestiranno per il 2013 (non potendo, ad esempio, conoscere a tale data se sussisterà un’eventuale causa di esclusione o disapplicazione della disciplina delle società di comodo – una per tutte, la congruità e coerenza agli studi di settore – o se verrà accolta l’istanza di interpello presentata successivamente).
Assumendo che in tale sede non venga richiesto a scopo prudenziale il visto di conformità (e ricordando che la verifica dell’operatività della società rappresenta un controllo previsto nella check list CNDCEC per il rilascio del visto), si deve comunque ritenere che l’indicazione nel rigo VA15 di uno “status” che poi, “a bocce ferme”, risulta diverso rappresenti un’irregolarità sanabile con una dichiarazione IVA correttiva entro il 30 settembre 2013 (naturalmente, senza sanzioni). Così, una società che ritenga di risultare non operativa e che indichi il codice “1” nel modello IVA presentato a febbraio dovrebbe tranquillamente poter presentare una nuova dichiarazione se, ad esempio, viene accolto l’interpello, senza alcun codice nel rigo VA15 (ed eventualmente con visto di conformità per le compensazioni successive); allo stesso modo, appare non sanzionabile la società che non abbia indicato alcunché nella dichiarazione presentata a febbraio ma che, successivamente, si riveli di comodo e presenti un nuovo modello IVA correttivo segnalando nel quadro VA questo “status” (ferma restando, naturalmente, l’irregolarità delle compensazioni orizzontali eventualmente effettuate).
Fonte: Eutekne autore Gianluca Odetto

Commenti