5 per mille: la procedura per le iscrizioni

Circolare 7/E del 20.03.2014
Con la Circolare 7/E del 20.03.2014, l’Amministrazione Finanziaria fornisce una sintesi dei termini degli adempimenti da rispettare ai fini dell’ammissione al beneficio del cinque per mille degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche.Per essere ammessi alla ripartizione del 5 per mille, gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche devono presentare una domanda di iscrizione e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (l’adempimento va effettuato anche dagli enti già iscritti negli anni precedenti). 
Quadro normativo - La Legge di Stabilità per il 2014 (L. 147/2013) ha confermato, senza modifiche, sia le tipologie di soggetti a cui può essere destinato il contributo da parte del contribuente sia le modalità di accesso al beneficio. Nel documento di prassi in esame si rinvia per tutti i chiarimenti riguardanti i soggetti beneficiari e le modalità di attribuzione alla Circolare 6/E/2013.
Le procedure da espletare - per essere ammessi alla ripartizione del 5 per mille, gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche devono presentare una domanda di iscrizione e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (l’adempimento va effettuato anche dagli enti già iscritti negli anni precedenti).La domanda di iscrizione deve essere presentata a partire dal 21 marzo, data di apertura della procedura, e fino al 7 maggio all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione. 
Entro il 30 giugno, il rappresentante legale dell’ente deve produrre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti il possesso dei requisiti necessari per avere diritto al 5 per mille, corredata di fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Per gli enti del volontariato va presentata all’Agenzia delle Entrate, per le associazioni sportive dilettantistiche all’ufficio del Coni territorialmente competente. 
Gli enti destinatari del 5 per mille potranno sanare eventuali irregolarità relative alla domanda di iscrizione o alla dichiarazione sostitutiva entro il 30 settembre, provvedendo al corretto adempimento e versando, tramite F24 (codice tributo 8115), una sanzione di 258 euro, senza possibilità di compensazione. 
Pubblicazione Elenchi – Entro il 14 maggio l’Agenzia delle Entrate pubblicherà sul proprio sito gli elenchi di chi ha presentato domanda di iscrizione.Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche avranno tempo fino al 20 maggio per chiedere, alla direzione regionale delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova la loro sede legale, la correzione di eventuali errori relativi alla denominazione o alla sede dell’ente. A seguito delle segnalazioni trasmesse, l’Agenzia delle Entrate pubblicherà entro il 26 maggio l’elenco corretto degli enti iscritti al contributo.L’Agenzia delle entrate, inoltre, procede periodicamente allapubblicazione degli elenchi, distinti per tipologia, degli enti che hanno fruitodella regolarizzazione delle domande di iscrizione e delle dichiarazionisostitutive ai sensi del D.L. n. 16 del 2012.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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