Al via il «nuovo» reclamo

Per gli atti ricevuti da oggi, è in vigore la nuova disciplina introdotta dalla Legge di Stabilità
ll DL 98/2011, modificando l’art. 17-bis del DLgs. 546/92, ha introdotto, per le liti di valore non superiore a 20.000 euro sui soli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, l’obbligo di notifica del reclamo, in luogo del ricorso.
Per effetto di ciò, tra contribuente e Amministrazione finanziaria si instaura una fase di previo confronto che può terminare con un accordo di mediazione, grazie al quale la pretesa può essere diminuita e le sanzioni, come peraltro avviene nella conciliazione giudiziale, sono ridotte al 40%.
La L. 147/2013, come già rilevato, ha apportato rilevanti modifiche all’istituto, modifiche analizzate puntualmente nel quaderno Eutekne n. 113, al quale si rinvia per gli opportuni approfondimenti.
Sintetizzando, ora:
- la presentazione del reclamo è condizione di procedibilità, e non più di ammissibilità del ricorso;
- la riscossione ed il pagamento delle somme dovute sono sospesi automaticamente in pendenza della mediazione, a prescindere da una richiesta di parte;
- al termine dei 90 giorni entro cui deve concludersi il procedimento di mediazione si applica la sospensione feriale;
- la mediazione produce effetti anche rispetto ai contributi previdenziali ed assistenziali, per i quali non sono dovuti nè sanzioni nè interessi.
Le nuove disposizioni trovano applicazione rispetto agli atti notificati al contribuente a decorrere dal 2 marzo 2014 (vale a dire, 60 giorni dopo l’entrata in vigore della L. 147/2013).
Siccome il 2 marzo è caduto di domenica, è possibile affermare che la neointrodotta disciplina trovi applicazione a decorrere dagli atti reclamabili notificati da oggi.
Allora, se il contribuente riceve un accertamento, un avviso di liquidazione o una cartella di pagamento reclamabili, se, per errore, si costituisce subito in giudizio senza attendere l’eventuale fase di mediazione, non rischia più l’inammissibilità, quindi non perde il diritto di azione.
Sarà l’Agenzia delle Entrate, se ritiene, ad eccepire l’improcedibilità in giudizio, cosa che farà scattare il rinvio dell’udienza.
Per ciò che riguarda la decorrenza, in ottemperanza all’interpretazione data dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza in tema di notifiche, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 1/2014, ha specificato che la nuova disciplina opera per gli atti ricevuti dal contribuente dal 2 marzo 2014.
Quindi, se l’atto è stato consegnato all’agente notificatore o spedito venerdì scorso, opera la nuova disciplina se il contribuente lo ha ricevuto a partire da oggi.
Attenzione alla decorrenza per il silenzio-rifiuto
Per le forme di notifica che hanno un peculiare momento di perfezionamento (si pensi al frequente caso del contribuente irreperibile), occorre vagliare la disciplina di riferimento.
Se, ad esempio, l’irreperibilità è assoluta e si tratta di accertamento, opera la nuova disciplina se oggi fosse l’ottavo giorno successivo al deposito dell’atto presso la casa comunale.
Ove gli otto giorni fossero scaduti venerdì scorso, opererebbe invece la “vecchia” normativa (ai sensi dell’art. 60 comma 1 lett. e del DPR 600/73, “quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione”).
Un occhio di riguardo va poi prestato alle liti da rimborso.
Se si tratta di diniego espresso, non ci sono problemi in quanto vale ciò che è stato detto, mentre per il silenzio-rifiuto la cosa è differente.
In base all’art. 21 del DLgs. 546/92, il silenzio-rifiuto si forma decorsi novanta giorni dalla domanda di rimborso, e il ricorso può essere presentato non entro i consueti sessanta giorni ma entro dieci anni.
Allora, come opportunamente precisa l’Agenzia delle Entrate, la nuova normativa opera nelle fattispecie in cui, il giorno 2 marzo 2014, non si sia ancora formato il silenzio-rifiuto, ovvero quando in tale data non sono ancora decorsi i novanta giorni.
Bisogna però fare attenzione: per i silenzi-rifiuti che si sono formati prima del 31 marzo 2012, non opera del tutto la mediazione tributaria.
Quindi, se anche fra due anni si decide di adire le vie giudiziali, in relazione a tali silenzi-rifiuti bisogna presentare ricorso senza instaurare la fase di mediazione.
Fonte: Eutekne autore Alfio CISSELLO

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